Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23738 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 19/05/2017, dep.10/10/2017),  n. 23738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13666/2016 proposto da:

P.E., P.L., I.G., elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA PISTOIA 6, presso lo studio dell’avvocato

ALESSANDRO BIAMONTE, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato GIACINTO MACCHIAROLA;

– ricorrenti –

contro

SIMONE COSTRUZIONI SRL, in persona dell’Amministrazione e legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SPALATO, 11,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE JACOPO VENTOLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO OCCHIONERO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 126/2016 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 26/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 19/05/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Preso atto che:

il Consigliere relatore Dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia fosse trattata in Camera di consiglio non partecipata della Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo “la manifesta infondatezza del ricorso perchè: a) corretta è la disposta compensazione delle spese giudiziali; b) la questione prospettata con il secondo motivo è nuova, non proponibile per la prima volta in cassazione”.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Il Collegio premesso che:

P.V. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore della Simone Costruzioni s.r.l., a titolo di compenso per i lavori edili eseguiti in un immobile di proprietà dell’ingiunto. Si costituiva l’opposta chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Il Tribunale di Campobasso accolse l’opposizione e, per l’effetto, revocò il decreto ingiuntivo.

La Corte di Appello di Campobasso, pronunciando sul gravame proposto dalla Simone Costruzioni s.r.l., in parziale accoglimento del gravame, condannò il P. a pagare alla appellante la somma di Euro 11.396,20.

La cassazione della sentenza di appello è stata chiesta da P.L., P.E. e I.G., quali eredi testamentari di P.V., sulla base di due motivi.

La Simone Costruzioni s.r.l. ha resistito con controricorso.

In prossimità dell’udienza camerale la parte ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Considerato che:

1.- In primo luogo, il Collegio prende atto che la proposta del relatore comunicata alle parti contiene un evidente refuso avendo considerato che la sentenza impugnata avesse disposto la compensazione delle spese mentre, la sentenza impugnata ha disposto che “(….) le spese di entrambi i gradi del giudizio seguono la soccombenza (…).

Tuttavia, tale imprecisione e/o refuso della proposta del relatore non solo non ha determinato alcuna lesione del diritto alla difesa della parte ricorrente, ma non impedisce al Collegio di decidere il ricorso ove ricorre l’evidenza decisoria, nei termini in cui vada deciso secondo diritto. Va qui osservato che questa Corte ha già chiarito con la ordinanza n. 4541 del 2017 che si condivide e si conferma “(…) va disattesa ogni doglianza sul carattere immotivato e succinto della proposta del relatore, nonchè sui refusi che la stessa contiene: la novella del 2016 non prevede affatto ed in alcun modo che la proposta, appunto e significativamente a differenza della precedente relazione, possa e debba essere motivata, sicchè le sommarie o schematiche indicazioni somministrate dal relatore e ritenute dal presidente – al momento della trasmissione del decreto di fissazione della Camera di consiglio – meritevoli di essere segnalate alla parte costituiscono una spontanea, ma assolutamente non dovuta nè doverosa e tale da fondare un corrispondente diritto delle parti, forma di agevolazione per costoro per l’individuazione dei temi della discussione su cui soffermarsi nella redazione delle difese ancora consentite per il rito particolarmente agile prescelto per la definizione; del resto giammai si configura, in alcun processo e neppure in nome di principi generali di rango costituzionale o sovranazionale, alcun diritto della parte a conoscere – e tanto meno particolareggiatamente – in via preventiva l’opinamento o l’orientamento del relatore o del giudicante in genere sul tema da decidere, in modo da potere, appunto in via preventiva, interloquire al riguardo; in secondo luogo, la conformità della riforma del 2016 ai principi costituzionali e sovranazionali è già stata affermata da Cass. ord. 10/01/2017, n. 395, alla cui ampia motivazione può qui bastare un integrale richiamo, solo specificandosi che, in base alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo ivi richiamata, la procedura oggi regolata dall’art. 380-bis c.p.c., rientra de plano nelle eccezioni alla regola, altrimenti generale, della necessità della pubblica udienza; infatti, quelle eccezioni sono previste (da ultimo: Corte eur. dir. Uomo, quarta sez., Tato Marinho c/ Portogallo, punti 92, 93 e 95, ove riferimenti alla giurisprudenza precedente) nei casi in cui: a) non vi siano questioni di credibilità del tribunale o della corte; b) non vi sia da ricostruire un fatto o da assumere prove; c) vi siano particolari esigenze di una trattazione rapida dell’affare; d) si verta esclusivamente su punti di diritto; e) l’oggetto sia altamente tecnico; e tanto accade, nelle procedure previste dall’attuale art. 380-bis c.p.c., con tutta evidenza nei casi di inammissibilità o di manifesta infondatezza o fondatezza del ricorso, nei quali neppure vi è da esaminare una questione di fatto (del resto, sempre esclusa in Cassazione) o da ricostruire un fatto e vi sia, anzi, un’esigenza di rapida trattazione dell’affare (….).

Ciò posto e quanto al ricorso:

2.- Il primo motivo di ricorso (col quale si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e art. 24 Cost., per non aver la Corte di Appello posto a carico della società resistente le spese del grado di giudizio, nonostante la stessa fosse risultata sostanzialmente soccombente, essendo stata la sua pretesa creditoria inizialmente vantata significativamente ridotta), su conforme proposta del Consigliere relatore, è manifestamente infondato.

Va qui osservato che ai fini della compensazione totale delle spese processuali non è sufficiente la mera riduzione della domanda operata dal giudice in sede decisoria, permanendo comunque la sostanziale soccombenza della controparte, che dev’essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Sez. 6-1, Sentenza n. 901 del 23/01/2012). In particolare, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse, mentre qualora ricorra la soccombenza reciproca, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, decidere quale della parti debba essere condannata e se ed in qual misura debba farsi luogo a compensazione; non integra, del resto, il presupposto della soccombenza neanche reciproca, la riduzione, anche se sensibile, della somma richiesta con la domanda giudiziale, di cui il giudice di merito pur può tener conto per l’eventuale compensazione, totale, o parziale, delle spese (Sez. 1, Sentenza n. 8532 del 23/06/2000; conf. Sez. 3, Sentenza n. 8528 del 05/05/2004).

Ciò detto, va evidenziato che per quanto la pretesa iniziale (Euro 32.055,12) fatta valere dalla Simone Costruzioni s.r.l. sia stata fortemente ridimensionata (ad Euro 11.396,20), non ricorrevano i presupposti per una condanna della stessa al pagamento delle spese processuali (tenuto conto che la società comunque si era vista costretta ad instaurare il procedimento monitorio per ottenere il corrispettivo dei lavori di ristrutturazione effettivamente eseguiti a regola d’arte), laddove l’eventuale compensazione (parziale o totale) era affidata al vaglio discrezionale della corte territoriale;

2.- Il secondo motivo di ricorso (col quale si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, per non aver la Corte di Appello considerato che la società appaltatrice, a seguito del recesso da lei operato, avrebbe dovuto proporre, ex art. 1671 c.c., domanda di ingiustificato arricchimento – anzichè di adempimento contrattuale e che avrebbe dovuto detrarre dal credito riconosciuto alla resistente anche i danni cagionati per la tardiva esecuzione delle opere) è inammissibile e, comunque, manifestamente infondato, in quanto: non essendovi cenno della questione nella sentenza impugnata, i ricorrenti avrebbero dovuto indicare con precisione in quale fase e con quale atto processuale il loro dante causa l’avesse sollevata. In ogni caso, non si è al cospetto, quanto alla prima censura, di un “fatto storico” (principale o secondario) il cui esame sia stato omesso, in relazione al quale, peraltro, i ricorrenti avrebbero dovuto indicare il “dato” (testuale o extratestuale) da cui esso risultasse esistente, il “come” e il “quando” tale fatto fosse stato oggetto di discussione processuale tra le parti.

L’affermazione contenuta nella sentenza di primo grado, a mente della quale l’impresa appaltatrice avrebbe dovuto proporre azione di arricchimento senza causa (cfr. pag. 22 del ricorso), è rimasta superata dalla pronuncia di secondo grado, la quale in termini in equivoci ha evidenziato, in più passaggi logici (cfr. pagg. 3-4), che, in virtù della lettera del committente datata 12.7.2005, il rapporto si era risolto per inadempimento della Simone Costruzioni s.r.l. non potendosi, per l’effetto, inquadrare la fattispecie nell’ambito dell’art. 1671 c.c. D’altra parte, fermo restando che, in presenza di un iniziale rigetto della pretesa fatta valere dalla Simone Costruzioni s.r.l. ed in assenza di una domanda riconvenzionale proposta dal P., non avrebbe avuto senso riconoscere in compensazione un controcredito di tal fatta, anche qui va ribadito che dalle pretese economiche della esecutrice (pari, al netto dei lavori extracontrattuali, ad Euro 17.701,14) la Corte locale ha inteso detrarre, sulla base delle risultanze della c.t.u., i lavori contabilizzati ma non eseguiti, quelli non correttamente realizzati e “le spese per rimediare alle inadempienze dell’appellante” (cfr. pag. 4 della sentenza), in tal guisa assorbendo ogni precedente statuizione del giudice di prime cure eventualmente di segno contrario.

In definitiva, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della parte ricorrente, risultata soccombente, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo. Il Collegio dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti a rimborsare, a parte controricorrente, le spese del presente giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% ed accessori, come per legge, dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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