Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23738 del 01/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/09/2021, (ud. 31/03/2021, dep. 01/09/2021), n.23738

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13245-2020 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato STEFANIA RUSSO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso il provvedimento n. 11887/2019 R.G. del TRIBUNALE di BARI,

depositato il 10/02/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SCALIA

LAURA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. D.A. ricorre in cassazione con unico motivo con cui denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.L. n. 13 del 2017, art. 35-bis, comma 6, in cui è incorso il Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, per avere con il provvedimento in epigrafe indicato dichiarato l’improcedibilità della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno e l’estinzione del procedimento non avendo il ricorrente notificato il ricorso proposto nel termine concessogli dal giudice.

Erroneamente il tribunale adito aveva posto a carico del ricorrente l’onere di notificazione del ricorso là dove il D.L. n. 13 del 2017, art. 35-bis, comma 6 D.Lgs. prevede che il ricorso sia notificato a cura della cancelleria al Ministero dell’interno.

Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

2. Il ricorso è inammissibile perché privo di procura speciale risultando quella in atti rilasciata il 12 luglio 2019 e quindi ben prima del 10 febbraio 2020 data, quest’ultima, di adozione del provvedimento impugnato e perché mancante, ancora, di ogni riferimento al medesimo provvedimento.

Ne’ la dizione utilizzata nel corpo della procura, in cui la parte dichiara di conferire al difensore “la facoltà di proporre ogni tipo di impugnazione ed istanza disciplinata dalle leggi vigenti in materia di immigrazione”, consente di individuarne, di contro al suo carattere di specialità, l’oggetto stesso dell’atto. La procura per proporre ricorso per cassazione deve essere speciale e non può essere pertanto rilasciata in via preventiva, dal momento che il requisito della specialità implica l’esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata (ex multis: Cass. 21/11/2017 n. 27540).

Più puntualmente, questa Corte ha ancora ritenuto che in materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 13, il conferimento della procura alle liti per proporre ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, va certificato nella sua data di rilascio dal difensore. La conseguenza è quella della inammissibilità del ricorso nel quale la procura indichi, quale sua data di conferimento, un giorno anteriore a quello di pubblicazione del decreto impugnato, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma né il citato requisito potendo discendere dalla mera osservata sequenza notificatoria (vd. Cass. 295/2021).

Il ricorso è in via conclusiva inammissibile. Nulla sulle spese essendo l’Amministrazione rimasta intimata.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del doppio contributo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA