Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23737 del 10/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 20/04/2017, dep.10/10/2017),  n. 23737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15016/2016 proposto da:

B.A.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 20, presso lo studio dell’avvocato MAURO VAGLIO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 25310/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 17/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

il Consigliere relatore Dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia di cui al RG. 15016 del 2016, fosse trattata in Camera di Consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo infondati i due motivi del ricorso, posto che: a) il contrasto giurisprudenziale presupposto dal giudice (circa la notifica al portiere e la necessità della raccomandata la cui mancanza costituirebbe o un’irregolarità o l’invalidità del processo notificatorio) è idoneo a costituire grave ed eccezionale ragione per la compensazione delle spese; b) in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa, anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo.

La proposta del relatore è stata notificata alla ricorrente che ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1.- B.A.M. proponeva opposizione a cartella esattoriale n. (OMISSIS) del 21 dicembre 2005, lamentando la irritualità della notifica del verbale di accertamento presupposto, ricevuta dal portiere dello stabile e non completata. Contumace il comune di Roma, il giudice di pace respingeva l’opposizione.

La B. proponeva appello, deducendo la mancata spedizione della raccomandata di cui all’art. 139 c.p.c., comma 4. Il Tribunale di Roma, ritenuta la non necessità di integrare il contraddittorio con Equitalia Gerit, ricostruiva il regime della notifica dei provvedimenti sanzionatori e rilevava che nell’ipotesi in questione – consegna al portiere tramite servizi di notifica diversi da quelli postali – doveva essere inviata raccomandata al destinatario, omissione che comportava la nullità della notifica. In dispositivo, la sentenza 16 novembre 2009 perveniva al rigetto dell’appello.

Esaminava, anche, altra doglianza, relativa alla compensazione delle spese di lite, giustificando tale statuizione per entrambi i gradi. La B. ha proposto ricorso per cassazione svolgendo tre motivi. Il Comune di Roma è rimasto intimato.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10747 del 27/06/2012, accoglieva il ricorso e enunciava il seguente principio di diritto: “Cass. 13325/05 ha ritenuto che nell’ipotesi in cui vi sia, come nella odierna fattispecie, insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo e la sentenza sia ancora impugnabile, prospettandosi la possibilità, non tanto della sentenza inesistente (che radicherebbe nell’attore l’interesse all’impugnazione), quanto del passaggio in giudicato della pronunzia sulla base del dispositivo, interessata ad impugnare la decisione è unicamente la parte la cui domanda sia stata rigettata, la quale dovrebbe lamentare il vizio logico della sentenza costituito dalla mancanza di una motivazione idonea a sorreggerla”.

La causa veniva riassunta a cura di B.A.M. innanzi al Tribunale di Roma, riproponendo i motivi d’appello originariamente proposti.

Il Tribunale di Roma con sentenza n. 25310 del 2015 accoglieva l’appello annullava la cartella esattoriale e compensava le spese di tutti i gradi del giudizio compresa la fase del ricorso in cassazione. Secondo il Tribunale di Roma, per quanto ancora riguarda questa fase del giudizio le spese dell’intero giudizio, andavano compensate, perchè “(…) vista la vigente, all’epoca, giurisprudenza (Cass. 2564/1997; 9329/1997; 7349/2003; 7816/2006; 15315/2006) in materia di notifica testè ricordata sulla quale hanno fatto affidamento il Comune di Roma e, finanche, l’Agente per la riscossione che provvedeva alla formazione ed invio della correlativa cartella esattoriale (2005); sicchè sarebbe del tutto incongruo ed illogico penalizzare e gravare tali soggetti per un mutamento giurisprudenziale, per altro neppure del tutto consolidato, intervenuto successivamente alle loro condotte (…)”.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da B.A.M. con ricorso affidato a due motivi. Roma Capitale (già Comune di Roma) in questa fase non ha svolto attività giudiziale.

2.- B.A.M. lamenta:

a) con il primo motivo di ricorso, la violazione o falsa applicazione degli artt. 91,92 e art. 118 disp. att., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 111 Cost., art. 139 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare, la ricorrente chiede a questa Corte di stabilire se, tenuto conto del dettato degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 139 c.p.c., deve essere considerato legittimo, pur in presenza di accoglimento integrale della domanda di annullamento dell’atto impugnato, il provvedimento con cui il giudice del merito abbia compensato arbitrariamente le spese di giudizio ricorrendo al principio del contrasto giurisprudenziale sulla notifica al portiere, che, per altro, non sussisteva più nel 2008 al momento della notificazione dell’appello avverso la sentenza del giudice di pace di Roma e durante tutti i successivi gradi del giudizio.

b) Con il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 91,92 e art. 118 disp. att., comma 2, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 111 Cost., circa la compensazione delle spese del giudizio per cassazione in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. In particolare la ricorrente chiede a questa Corte di stabilire se, tenuto conto del dettato degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell’art. 139 c.p.c., deve essere considerato legittimo, pur in presenza di accoglimento integrale della domanda proposta nel giudizio per cassazione, il provvedimento con cui il giudice di merito abbia compensato arbitrariamente anche le spese di tale fase processuale ricorrendo al principio del contrasto giurisprudenziale sulla notifica al portiere che nulla aveva a che fare con tale procedimento di legittimità.

3.- Il primo motivo è infondato perchè, nel caso in esame la denunciata violazione dell’art. 92 c.p.c., non sussiste. Infatti, il Tribunale di Roma ha giustificato in motivazione la decisione di compensazione delle spese, specificando che il contrasto giurisprudenziale presupposto dal giudice (circa la notifica al portiere e la necessità della raccomandata la cui mancanza costituirebbe o un’irregolarità o l’invalidità del processo notificatorio), era idoneo a giustificare la compensazione delle spese, trattandosi, nel caso in esame, di questione, la notifica al portiere, su cui anche questa Corte di legittimità ha fornito soluzioni contrastanti, così come è stato chiarito dalla stesso Tribunale con il richiamo a sentenze od ordinanze di questa Corte. E’ pacifico nella giurisprudenza anche di questa Corte di Cassazione che la decisione del Giudice di merito di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, in quanto espressione di un potere discrezionale attribuito dalla legge, è sindacabile, in sede di legittimità se fondata su ragioni palesemente illogiche o inconsistenti, sì da inficiare il processo formativo della volontà espressa sul punto. Orientamento giurisprudenziale, questo, che ha trovato conferma nella L. 28 dicembre 2005, n. 263, il cui art. 2 ha introdotto l’obbligo del Giudice di indicare i motivi della compensazione, soltanto nei procedimenti instaurati dopo la sua entrata in vigore, inizialmente fissata al 1 gennaio e, poi, prorogata al 1 marzo 2006.

4.- Infondato è anche il secondo motivo. E’ sufficiente al riguardo richiamare il principio espresso da questa Corte in altre occasioni: in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all’esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicchè non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all’esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione – e, tuttavia, complessivamente soccombente – al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass. n. 20289 del 09/10/2015).

In definitiva, il ricorso va rigettato, Non occorre provvedere al regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione posto che Roma Capitale, intimata, in questa sede non ha svolto attività giudiziale.

Il Collegio da atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso, dà atto che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 1, comma 1 quater, sussistono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA