Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23737 del 01/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/09/2021, (ud. 31/03/2021, dep. 01/09/2021), n.23737

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12143-2020 proposto da:

O.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato VALENTINA NANULA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto n. cronol. 6150/2019 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 13/11/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SCALIA

LAURA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. O.C., cittadino del Delta State, in Nigeria, ricorre con tre motivi per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Brescia, Sezione specializzata per l’Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione dei cittadini dell’Ue, ne ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento con cui la competente commissione territoriale gli aveva negato la protezione internazionale ed il diritto a quella umanitaria, nella ritenuta non credibilità del racconto ed in difetto dei presupposti di legge.

Nel racconto reso in fase amministrativa il richiedente aveva dichiarato di aver lasciato il proprio Paese – dopo aver militato in un gruppo di giovani ribelli che, alla fine degli anni ‘90, si batteva contro la politica delle compagnie petrolifere perché assumevano solo lavoratori musulmani e dopo aver partecipato ad una manifestazione di protesta nel gennaio 1999 violentemente repressa dall’esercito – temendo per la propria incolumità, in seguito all’aggressione subita dal fratellastro insieme ad altri membri di una società segreta, raggiungendo l’Italia dopo un periodo trascorso in Libia, da cui si era lontanato con l’aggravarsi del conflitto civile ivi in corso.

Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3.

Il decreto impugnato era privo di riferimenti alla reale situazione del Paese di origine e tanto nella mancata osservanza dell’onere di collaborazione istruttoria; nel colloquio personale non vi era state domande idonee ad acquisire dal dichiarante tutti i dati rilevanti e le condizioni che secondo fonti aggiornate avrebbe deposto per il riconoscimento della protezione sussidiaria, il tutto secondo favorevoli precedenti di merito che venivano riportati in ricorso.

Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la motivazione impugnata, nella parte in cui questa dà atto della non credibilità del racconto del richiedente.

Come da questa Corte ritenuto, in tema di protezione internazionale, il principio in virtù del quale quando le dichiarazioni dello straniero sono inattendibili non è necessario un approfondimento istruttorio officioso, è applicabile ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello “status” di rifugiato o di quelli per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) (Cass. n. 10286 del 29/05/2020 prima parte; Cass. n. 16122 del 28/07/2020 prima parte).

Non assolto l’onere di allegazione da parte del richiedente, non viene neppure in considerazione, in difetto del primo, quello della collaborazione istruttoria gravante sul giudice della cognizione.

Nel resto, quanto alla fattispecie di cui al citato D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), vero è che l’istante non ha dichiarato di avere allegato, nel ricorso al Tribunale, l’esistenza nella regione di origine di una situazione di violenza indiscriminata.

In tema di protezione internazionale, l’onere di allegazione del richiedente la protezione sussidiaria, nell’ipotesi descritta nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), diversamente dalle ipotesi di protezione sussidiaria cd. individualizzanti, previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), e in conformità con le indicazioni della CGUE (sentenza 17 febbraio 2009, causa C-465/07), è limitato alla deduzione di una situazione oggettiva di generale violenza indiscriminata – dettata da un conflitto esterno o da instabilità interna – percepita come idonea a porre in pericolo la vita o incolumità psico-fisica per il solo fatto di rientrare nel paese di origine, disancorata dalla rappresentazione di una vicenda individuale di esposizione al rischio persecutorio.

Ne consegue che solo ove correttamente allegata tale situazione il giudice, in attuazione del proprio dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad accertarne l’attualità con riferimento alla situazione oggettiva del paese di origine e, in particolare, dell’area di provenienza del richiedente (Cass. 15/09/2020, n. 19224; Cass., 03/02/2021, n. 2021).

3. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere violazione e falsa applicazione dell’art. 5 TUI, comma 6, e art. 19 TUI c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non avere il tribunale riconosciuto la protezione per motivi umanitari anche in ragione del livello di radicamento ed integrazione raggiunto dal richiedente in Italia.

Il motivo è inammissibile per novità della questione in fatto che, relativa al percorso socio-assistenziale compiuto in Italia, viene dedotta, per la prima volta, nel ricorso per cassazione (il riferimento contenuto nell’atto difensivo è al doc. 2 che viene allegato solo al presente ricorso) e per genericità.

Ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, il giudice è chiamato a verificare l’esistenza di seri motivi che impongano di offrire tutela a situazioni di vulnerabilità individuale, anche esercitando i poteri istruttori ufficiosi a lui conferiti, ma è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei a far desumere che il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (Cass. n. 13573 del 02/07/2020).

Il tribunale, in corretta applicazione dell’indicato principio, ha denegato il diritto alla protezione umanitaria rilevando il difetto di allegazione di situazioni di vulnerabilità.

4. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e la violazione dell’art. 5 TUIc.p.c., comma 6 e art. 19TUI c.p.c.), il tribunale non aveva tenuto conto del periodo trascorso dal richiedente in Libia e non aveva, all’esito, riconosciuto la protezione umanitaria in ragione della situazione interna della Libia.

Il motivo è inammissibile per genericità non deducendo il ricorrente di aver fatto valere davanti al giudice del merito situazioni di vulnerabilità riportate nel paese di transito per violenze o maltrattamenti li sofferti di gravità o durevolezza tali che i loro effetti abbiano reso il richiedente “vulnerabile” ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 (Cass. n. 28781 del 16/12/2020; Cass. n. 13758 del 03/07/2020).

5. Il ricorso è conclusivamente inammissibile. Nulla sulle spese nella tardività della costituzione del Ministero dell’interno.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto (ex Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2021

 

 

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