Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23736 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. I, 24/09/2019, (ud. 09/09/2019, dep. 24/09/2019), n.23736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27074/2018 proposto da:

E.O., elettivamente domiciliato in Roma presso la

Cancelleria della SC di Cassazione e difeso dall’avv. Caudine

Pacitti con studio in Cervaro (FR) e indirizzo di posta elettronica

certificata (claudinepacitti.pec.avvocaticassino.it);

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), Procuratore Generale Corte Suprema

Cassazione;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 17/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

09/09/2019 da GENOVESE FRANCESCO ANTONIO.

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Roma, con il decreto n. 10843 del 2018 (pubblicato il 13 agosto 2018) ha respinto il ricorso proposto dal sig. S.D., cittadino del Senegal, avverso il provvedimento negativo del Ministero dell’Interno – Commissione territoriale di Roma, che a sua volta non aveva accolto le richieste di protezione internazionale e di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, avanzate dal menzionato cittadino di un Paese terzo. Il Tribunale, inquadrata la domanda nell’ambito del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis (come introdotto dal D.L. n. 13 del 2017, convertito con modificazioni nella L. n. 46 del 2017), entrato in vigore il 18 agosto 2017, ha disatteso sia la domanda di rifugio politico e sia quella di protezione sussidiaria, affermando la mancata correlazione della vicenda individuale narrata (l’essere stato, il richiedente odierno, dapprima accusato della morte della ragazza con cui aveva allacciato una relazione ma che era deceduta durante il parto, e poi dell’aver partecipato – sia pure non attivamente – al litigio tra un suo amico e un tassista, poi morto a seguito delle violenze) con i diversi profili considerati dalla legge (le previsioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a), b) e c) e con il pericolo di un serio rischio di danno grave. In particolare, i fatti riferiti non evocherebbero profili di persecuzione diretta e personale, atteso che si trattava di fatti ai quali era sostanzialmente estraneo, oltre che non ricompresi nell’area del sistema di protezione nascente dalla Convezione di Ginevra.

Neppure era stata allegata e documentata una specifica ragione di vulnerabilità in rapporto ai rischi di apprezzabile entità cui sarebbe esposto in caso di rimpatrio e nè emergerebbe una stabile integrazione lavorativa in Italia.

Il richiedente asilo ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, con i quali lamenta: a) la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5 e 7 e D.Lgs. n. 25 del 2018, art. 27, comma 1-bis,) in relazione alle dichiarazioni rese per averle considerate scarsamente credibili malgrado il ragionevole sforzo compiuto dal richiedente asilo (art. 360 c.p.c., n. 3); b) la violazione o falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e D.Lgs. n. 25 del 2018, art. 27, comma 1-bis) in relazione alle dichiarazioni rese per averle considerate scarsamente credibili malgrado i segni di una coltellata ricevuta e i reports più recenti non assicurino affatto il giudizio fornito in ordine alla situazione del Paese di origine; b1) la mancata concessione della protezione sussidiaria in ragione dell’erronea vantazione dello sforzo di inserimento in Italia compiuto dal richiedente. Il Ministero dell’Interno non ha svolto difese.

La ratio decidendi della decisione contenuta nel provvedimento del giudice di merito è stata quella di escludere ogni forma di tutela al richiedente asilo poichè la vicenda di vita narrata mancava di offrire una correlazione tra la vicenda di vita e le necessarie ragioni di concessione della tutela del rifugio politico e della protezione sussidiaria, ciò in quanto i fatti riferiti non evocherebbero profili di persecuzione diretta e personale, atteso che si trattava di fatti illeciti ai quali egli era sostanzialmente estraneo e perciò la sua richiesta era del tutto putativa.

Tali rationes, pertanto, non sono scalfite dai mezzi di censura, che non si dolgono – in modo non conducente – della mancata dimostrazione del collegamento tra la vicenda individuale e le fattispecie astratte di protezione internazionale (la ratio principale, enunciata in motivazione, consiste esclusivamente nel difetto di ogni ipotesi di tutelabilita del richiedente asilo ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per la mancanza di ogni ipotesi di persecuzione, in rapporto alle ragioni legittimamente considerabili, ai sensi della Convenzione di Ginevra), ovvero non collegate con il pericolo individuale realmente corso dal richiedente (escluso in ragione della estraneità dei fatti commessi a quelli paventati come a lui ascrivibili) o, in ultimo (secondo profilo del secondo mezzo), escludenti anche la protezione umanitaria (che è stata negata sia per la mancata allegazione della propria vulnerabilità sia per l’infondatezza delle deduzioni in ordine alla mancata considerazione dell’inserimento del migrante).

Al sostanziale rigetto del ricorso non segue la decisione sulle spese di questa fase del processo, non avendo il Ministero intimato svolto difese; segue invece il raddoppio del contributo unificato poichè il richiedente non è stato ammesso al PASS.

P.Q.M.

La Corte, Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 9 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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