Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23736 del 21/10/2013


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 23736 Anno 2013
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: VIRGILIO BIAGIO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –

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contro

BANCA UBAE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via Nicolò Porpora n. 9, presso l’avv.
Marco Giontella, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso lasentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n.
167/38/06, depositata il 4 dicembre 2006.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 luglio

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Data pubblicazione: 21/10/2013

2013 dal Relatore Cons. Biagio Virgilio;
udito l’avv. Marco Giontella per la controricorrente e ricorrente incidentale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pasquale
Fimiani, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per
l’accoglimento del primo e del secondo motivo, rigettato il terzo, del ricorso
incidentale.
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in
epigrafe, con la quale, in parziale accoglimento dell’appello della UBAE
Arab Italian Bank s.p.a., è stato in parte annullato l’avviso di accertamento
emesso nei confronti della contribuente per IRAP relativa all’anno 1998.
In particolare, la Commissione regionale, per quanto qui interessa, ha
ritenuto: a) circa la voce più rilevante degli oneri straordinari, concernente
una sopravvenienza passiva di £. 1.927.839.000 — somma che la
contribuente aveva introitato nel 1995 da una società di assicurazioni e che
poi aveva dovuto restituire nel 1998 a seguito di sentenza -, essa era
deducibile in quanto correlata ad una componente positiva rilevante ai fini
del valore della produzione del 1995, in applicazione del principio di
correlazione stabilito dall’art. 11 del d.lgs. n. 446 del 1997, principio
applicabile indipendentemente dall’imposta (ILOR o IRAP) vigente nel
periodo in cui le componenti da conciare sono maturate e dalla voce di
conto economico di loro iscrizione; b) gli oneri straordinari di £. 40.077.000
e di £. 48.866.000, relativi a fatture pervenute nel 1998, andavano registrate
nel 1998 anche se si riferivano al 1997; c) le spese non professionali per il
recupero dei crediti (£. 7.149.000) non sono deducibili per mancanza del
requisito dell’inerenza; d) le spese legali e notarili (£. 18.939.000) vanno
riprese a tassazione come elemento negativo del reddito, in quanto relative a
oneri pluriennali, che ai sensi dell’art. 74 del TUIR possono essere dedotte
nei limiti della quota imputabile a ciascun periodo d’imposta; e) infine, la
ripresa di £. 29.197.000 è legittima perché la società non ha computato gli
interessi di mora ai sensi dell’art. 56, comma 3, del TUIR e non li ha
dichiarati.
2. La Banca UBAE s.p.a. resiste con controricorso e propone anche
ricorso incidentale, illustrati con memoria.
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Ritenuto in fatto

Considerato in diritto
1. 1 ricorsi vanno preliminarmente riuniti ex art. 335 cod. proc. civ.
2.1. Con il primo motivo del ricorso principale, l’Agenzia delle entrate
denuncia l’insufficienza della motivazione in ordine al capo della sentenza sopra riportato sub b) – concernente gli oneri straordinari di £. 40.077.000 e
£. 48.866.000.
ratione temporis), il quale richiede una chiara e sintetica indicazione del

fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o
contraddittoria, o, quanto alla fattispecie in esame, delle ragioni per le quali
la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la
decisione (tra le tante, Cass. nn. 2652 e 8897 del 2008, 27680 del 2009).
2.2. Con il secondo motivo, è denunciata la violazione degli artt. 5, 6, 7 e
Il del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dal d.lgs. n. 176 del 1999 e
dal d.lgs. n. 506 del 1999, in relazione al capo della sentenza indicato sub a).
La ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “ai fini dell’applicazione
del principio di correlazione, di cui all’art. 11 DLGS 446/97 come
modificato dal DLGS 176/99 e 506/99, gli importi contabilizzati in anni
precedenti a quello d’imposta, benché assoggettati ad ILOR, devono
corrispondere a una duplica condizione: avere rilevanza ai fini IRAP e, in
quanto correlati ad una componente straordinaria dell’anno di imposta,
riferirsi a voci ordinarie del conto economico”.
Anche questo motivo va dichiarato inammissibile.
Il riportato quesito, infatti, non risponde, neanche in questo caso, ai
requisiti richiesti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dal
citato art. 366 bis c.p.c., il quale esige che il quesito sia formulato in termini
tali da costituire una sintesi logico-giuridica della questione, così da
consentire al giudice di legittimità di enunciare una regula iuris suscettibile
di ricevere applicazione anche in casi ulteriori rispetto a quello deciso dalla
sentenza impugnata, al fine, quindi, del miglior esercizio della funzione
nomofilattica: ne consegue che è inammissibile il motivo di ricorso sorretto
da quesito la cui formulazione è inidonea a chiarire l’errore di diritto
imputato alla sentenza impugnata in riferimento alla concreta fattispecie (tra
le tante, Cass., Sez. un., nn. 26020 del 2008, 19444 del 2009).
A ciò va aggiunto, ad abundantiam, che il ricorso si rivela carente anche
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Il motivo è inammissibile, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. (applicabile

sul piano dell’autosufficienza, poiché non descrive con precisione le —
complesse – circostanze fattuali della vicenda oggetto di controversia, non
consentendo così a questa Corte di esprimere una valutazione compiuta
sulla fondatezza della censura.
3.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale, la contribuente denuncia
vizio di motivazione e violazione dell’art. 74, quinto comma, del TUIR, in
recupero dei crediti – capo della sentenza sopra indicato sub c) -.
Si chiede, in conclusione, da un lato, se la motivazione addotta dal
giudice a quo sia idonea a far comprendere l’iter logico giuridico della
decisione, e, dall’altro, “se sia conforme all’art. 74, quinto comma, del
TUIR, affermare l’indeducibilità di oneri per il rilascio di concessione in
sanatoria su immobile ipotecato da una banca a garanzia di un proprio
credito derivante da finanziamenti concessi nello svolgimento dell’attività
bancaria, per carenza del requisito dell’inerenza”.
Il motivo è inammissibile, perché presuppone fatti e circostanze non
risultanti in sentenza e che la contribuente non riporta in ricorso con la
dovuta autosufficienza, riproducendo testualmente gli atti processuali nei
quali la questione era stata portata, nei suoi esatti termini, alla cognizione
del giudice di merito, così non consentendo a questa Corte di valutare
ammissibilità e fondatezza della censura.
3.2. Con la seconda censura, si denuncia vizio di motivazione e
violazione degli artt. 74 e 75, secondo comma, lett. b), TUIR, in relazione al
capo della sentenza — in narrativa sub d) – concernente la ritenuta
indeducibilità di spese legali e notarili.
11 quesito proposto è se sia conforme agli articoli suddetti “ritenere che
costi per parcelle legali e notarili non iscritti contabilmente tra le
immobilizzazioni immateriali, ma integralmente contabilizzati nel conto
economico dell’esercizio di sostenimento, debbano essere fiscalmente
dedotti in più esercizi anziché nell’esercizio di sostenimento”.
Il motivo è inammissibile per le stesse ragioni esposte al paragrafo
precedente.
3.3. Infine, ad analoga conclusione, per le medesime ragioni, si deve
pervenire quanto all’ultimo motivo, con il quale, in ordine al capo della
sentenza sopra riportato sub e), si deduce vizio di motivazione e violazione
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ordine alla ritenuta indeducibilità delle spese non professionali per il

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degli artt. 56, terzo comma, e 71, sesto comma, TUIR, formulando il quesito

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se sia conforme a tali nonne la sentenza impugnata “nella parte in cui ha
negato la deducibilità delle svalutazioni dei crediti per interessi di mora
affermando che “.
4. In conclusione, entrambi i ricorsi devono essere rigettati.
spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.
Compensa le spese.
Così deciso in Roma il 10 luglio 2013.

5. La reciproca soccombenza induce a disporre la compensazione delle

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