Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23736 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. III, 14/11/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 14/11/2011), n.23736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9791-2010 proposto da:

S.V. (OMISSIS), SA.GI.

(OMISSIS), M.G. (OMISSIS), R.

G. (OMISSIS), F.D. (OMISSIS),

L.P.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA BRUXELLES 59, presso lo studio dell’avvocato

GUERCIO LAURA, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUFFRIDA MASSIMO

giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE

FINANZE (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, da cui sono

difesi per legge;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 713/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/02/2009, R.G.N. 713/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato MASSIMO GIUFFRIDA; udito l’Avvocato ETTORE

FIGLIOLIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

p.1. S.V., F.D., L.P. A., Sa.Gi., R.G. e M. G. hanno proposto ricorso per cassazione contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Università degli Studi di Catania avverso la sentenza del 16 febbraio 2009, con la quale la Corte d’Appello di Roma ha provveduto in grado di appello sulla controversia inter partes decisa in primo grado dal Tribunale di Roma.

p.2. Gli intimati hanno resistito con congiunto controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

p.1. Il Collegio reputa superfluo riferire dei cinque motivi su cui si fonda il ricorso, in quanto si configura una questione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso per il mancato rispetto del requisito della cd. esposizione sommaria del fatto, di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.

Queste le ragioni.

p.1.1. La struttura del ricorso è la seguente:

a) a partire dalle ultime tre righe della prima pagina e fino alla metà della pagina nove si riproduce integralmente – evidentemente attraverso trasposizione informatica – la citazione introduttiva del giudizio davanti al Tribunale di Catania;

b) quindi, dopo un generico lapidario riferimento alla costituzione dei convenuti e alla precisazione delle conclusioni si riporta, a partire dalla seconda metà della pagina nove, integralmente la sentenza di primo grado fino a due terzi della pagina ventitre;

c) dopo che nelle ultime sei righe della pagina nove si è fatto riferimento alla proposizione di un appello contro sei attori vittoriosi da parte del Ministero dell’economia e Finanze e dell’Università degli Studi e si sono enumerati i quattro motivi di appello, dalla pagina ventiquattro fino alla metà della pagina quarantuno si riproduce integralmente la comparsa di costituzione d’appello con appello incidentale dei qui ricorrenti e di altri;

d) dopo tre righe in cui si dice che all’udienza del 31 ottobre 2008 la causa venne posta in decisione, con concessione di termine per le comparse conclusionali e le repliche, si riporta fino alla pagina cinquantuno prima la comparsa conclusionale e, quindi, la memoria di replica;

e) si riporta, quindi, fino a metà della pagina cinquantanove la sentenza qui impugnata e solo di seguito inizia l’esposizione dei motivi.

p.1.2. Ora, siffatta tecnica espositiva appare inidonea per evidente eccessività ad integrare il requisito dell’art. 366 c.p.c., n. 3 perchè si risolve nel costringere la Corte, per comprendere il fatto sostanziale e lo svolgimento del fatto processuale alla lettura di buona parte degli atti di causa, il che è del tutto contrario alla prescrizione di detta norma.

Le Sezioni Unite della Corte hanno evidenziato che una simile tecnica espositiva non assolve al detto requisito: si veda, per un caso di ricorso assemblato, ma ispiratrice di un principio che è idoneo ad essere applicato ad esposizioni del fatto come quella di cui al ricorso, Cass. n. 16628 del 2009. In senso conforme: Cass. n. 15180 del 2010. Nonchè, ispirate alla stessa ormai consolidata logica;

Cass. sez. un. (ord.) n. 19255 del 2010, in tema di regolamento preventivo e per il caso di integrale trascrizione di atti; Cass. (ord.) n. 20393 del 2009, a proposito di assemblaggio di atti in sequenza cronologica ed in copia fotostatica; Cass. (ord.) n. 20395 per lo stesso caso in ipotesi di regolamento di competenza; Cass. (ord.) n. 15631 del 2010; Cass. (ord.) n. 13935 del 2010 per casi sostanzialmente omologhi di quello di cui è ricorso, in cui la riproduzione era avvenuta in via informatica; Cass. n. 13934 del 2010. Adde ancora: Cass. (ord.) n. 1547 del 2011; (ord.) n. 2281 del 2010; Cass. n. 23384 del 2010; (ord.) n. 12806 del 2010; (ord.) n. 13932 del 2010; n. 6279 del 2011).

La giurisprudenza citata dalla relazione contiene, d’altro canto, tutte le motivazioni ed argomentazioni che la sorreggono, per come particolarmente esposte nell’ord. n. 20393 del 2009. Esse sono espressive di un principio alla stregua del quale va condotto l’esame del ricorso per cassazione in funzione della valutazione del rispetto del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3.

Il principio è stato applicato, con riferimento a singole fattispecie anche dalle seguenti decisioni, che si individuano – senza pretesa di completezza – nel sistema Italgiureweb (sistema di riproduzione per esteso delle decisioni): Cass. n. 1547 del 2011; n. 13617 del 2011; n. 12713 del 2011; n. 11020 del 2011; n. 10127 del 2011; n. 6220 del 2011; n. 23883 del 2010 (che è stata erroneamente citata dalla relazione come 23384, come rileva il ricorrente); n. 13203 del 2011; n. 12015 del 2011; n. 10310 del 2011; n. 10311 10373 del 2011; n. 2281 del 2010; n. 12806 del 2010 13934; n. 13935 del 2010; n. 8939 del 2010.

2. Il ricorso è, conclusivamente, dichiarato inammissibile.

La proposizione del ricorso in un momento nel quale la giurisprudenza qui richiamata si era appena manifestata induce a compensare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso. Compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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