Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23736 del 10/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 20/04/2017, dep.10/10/2017),  n. 23736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14269/2016 proposto da:

V.R. SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PALUMBO N. 3,

presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO RONCHIETTO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROMA, C.Y.;

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 36232/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 10/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 20/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che:

il Consigliere relatore Dott. A. Scalisi ha proposto che la controversia di cui al RG. 14269 del 2016, fosse trattata in Camera di consiglio non partecipata dalla Sesta Sezione Civile di questa Corte, ritenendo fondato il primo motivo del ricorso ed assorbito il secondo, posto che il Tribunale ha attribuito rilievo esaustivo alla raccolta degli usi, escludendo aprioristicamente ogni altro diverso accertamento dell’esistenza di usi locali.

La proposta del relatore è stata notificata alle parti.

Letti gli atti del procedimento di cui in epigrafe.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1.- La società R.V. con ricorso notificato il 8 giugno 2016 ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza n. 36232 del 2015 RGVG con la quale il Tribunale di Roma ha rigettato il ricorso con il quale la società R.V., aveva proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione a mezzo del quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma aveva liquidato ad essa società istante la somma di Euro 9.412,50, oltre Iva per il trasporto e la custodia di 222 colli di abbigliamento per complessivi mc 50, conservati in area coperta e affidati dal 30 marzo 2010 al 19 novembre 2014. La società opponente lamentava che l’autorità giudiziaria avesse provveduto alla determinazione dell’importo della custodia e di trasporto sulla scorta di un protocollo interno non negoziato con le associazioni di comparto e mai comunicato.

La cassazione è stata chiesta per due motivi. Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.

2.- Con il primo motivo di ricorso la società R.V. lamenta la violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 58 e regolamento di cui al D.M. n. 265 del 2006, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La società ricorrente deduce che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, nella fattispecie avrebbero dovuto essere adoperate le tariffe predisposte dall’Agenzia del Demanio, applicate nell’ipotesi di sequestro amministrativo dalla Prefettura di Roma, tariffe cui la società ricorrente si era attenuta nel formulare la propria richiesta di liquidazione dell’indennità.

1.1. – Il motivo è fondato.

Come già è stato affermato in un’ipotesi analoga (Cass. 11272 del 2015): ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 58, commi 1 e 2, recante il T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, l’indennità al custode, diverso dal proprietario o dall’avente diritto, di beni sottoposti a sequestro penale è determinata sulla base delle tariffe di cui alle tabelle approvate con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con quello dell’Economia e delle Finanze, da emettere ai sensi dello stesso D.P.R., art. 59, comma 1.

L’art. 276 T.U. cit. disponeva, inoltre, con disposizione transitoria, che, sino all’emanazione del regolamento previsto dall’art. 59, l’indennità era determinata sulla base delle tariffe esistenti presso la Prefettura, ridotte secondo equità e, in via residuale, secondo gli usi locali.

Il D.M. n. 265 del 2006, emesso in attuazione di quest’ultima norma, si è limitato a disporre per i veicoli a motore e per i natanti, prevedendo, all’art. 5, che per la determinazione dell’indennità di custodia e conservazione relativa ad altre categorie di beni si fa riferimento, in via residuale, agli usi locali, come previsto dall’art. 58, comma 2,T.U. spese.

2.2.- Dunque, a seguito dell’emanazione del predetto D.M. n. 265 del 2006, la determinazione dell’indennità di custodia per i beni diversi da quelli ivi espressamente contemplati va operata, ai sensi dell’art. 5 del predetto Decreto, sulla base degli usi locali, non essendo più applicabile il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 276, il quale consentiva altresì il riferimento alle tariffe prefettizie ridotte secondo equità (cfr. Cass. n. 11281/12). Esclusa, nel caso di specie, la possibilità di un’applicazione analogica del D.M. citato, in base alla similitudine fisica dei beni (analogia giudicata corretta da Cass. n. 22966/11, in relazione alla custodia di un container contenente colli di merce, mediante applicazione dei criteri di liquidazione previsti per la categoria degli autocarri dal citato D.M. n. 265 del 2006, art. 1,lett. c), deve, dunque, farsi applicazione degli usi locali, da intendersi come quelli vigenti nel luogo dove l’attività di custodia è svolta e, non dove ha sede il giudice chiamato a decidere sulla liquidazione (Cass. n. 11421/12). Non può trovare applicazione, invece, l’equità, in quanto non richiamata dalle norme anzi dette, neppure ove la raccolta ufficiale degli usi della Camera di commercio non ne contenga di applicabili alla materia. Detta raccolta, infatti, non costituisce esclusiva fonte di prova degli usi, prova che grava sulla parte interessata alla sua applicazione e che può essere fornita con ogni mezzo (cfr. Cass. n. 2130/74), salvo il giudice sia comunque a conoscenza dell’uso (cfr. Cass. nn. 15014/00 e 5549/79).

2.3.- Il giudice di merito non si è attenuto ai principi anzidetti, lì dove si è limitato a dare atto che la stessa parte ricorrente aveva prospettato che dalla raccolta della Camera di Commercio di Roma non si rilevavano usi locali in materia; per poi, aggiungere che “tali non possono essere considerate le tariffe predisposte dall’Agenzia del Demanio – filiale di (OMISSIS) per la custodia giornaliera da applicarsi ai beni mobili (nella categoria di merce varia) sequestrati”. Così motivando, il Tribunale lascia intendere di attribuire rilievo esaustivo alla raccolta degli usi, escludendo aprioristicamente ogni altro diverso accertamento dell’esistenza di usi locali.

3.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2225,2233 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Secondo la ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe incorso nel vizio di violazione di legge, posto che ha applicato alla fattispecie in esame il disposto di cui all’art. 2225 c.c., che è norma regolatrice del lavoro autonomo, ma non ha, anche, attinenza con l’incarico pubblicistico conferito al depositario, disciplinato in via esclusiva dalla normativa già richiamata.

3.1. – Il motivo rimane assorbito dall’accoglimento del precedente motivo;

In definitiva, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale di Roma nella composizione di altro magistrato anche per il regolamento delle spese del presente giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma nella persona di altro Magistrato, che provvederà alla liquidazione, anche, delle spese del presente giudizio di cassazione.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA