Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23736 del 01/09/2021

Cassazione civile sez. VI, 01/09/2021, (ud. 31/03/2021, dep. 01/09/2021), n.23736

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10616-2020 proposto da:

U.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CHIARA BELLINI;

– ricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende, ope

legis;

– resistente –

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROIEZIONE

INTERNAZIONALE DI BARI;

– intimata –

avverso il decreto n. cronol. 4985/2019 del TRIBUNALE di BARI,

depositato il 18/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 31/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa SCALIA

LAURA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

1. U.S., cittadino della Nigeria ricorre con tre motivi per la cassazione del decreto in epigrafe indicato con cui il Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ne ha rigettato l’impugnazione avverso il provvedimento della competente Commissione territoriale di diniego della protezione internazionale e del riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso per ragioni umanitarie.

Nel racconto reso in fase amministrativa il ricorrente aveva dichiarato di essere stato costretto ad abbandonare il proprio Paese, raggiungendo nel viaggio intrapreso dapprima la Libia e successivamente l’Italia, per tentare di sfuggire – dopo aver investito, accidentalmente e mortalmente, due bambini di sei anni di età, mentre nello svolgimento della sua attività di meccanico egli stava testando l’automobile di un cliente – all’ira dei familiari delle vittime che lo avevano picchiato ed avevano appiccato un incendio presso la sua abitazione, distruggendola.

Il Ministero dell’interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.

I motivi, scrutinati nei termini di seguito indicati, sono inammissibili.

2. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione delle norme che disciplinano i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria: D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 lett. e), artt. 5, 7 e 14 (per lo status di rifugiato e di persona avente diritto alla protezione sussidiaria), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32. comma 3, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, D.P.R. n. 394 del 1999, art. 11, comma 1, lett. c-ter) (per la protezione umanitaria).

Il Tribunale ha ritenuto le vicende narrate relative alla sfera personale del richiedente ed, eventualmente, a quella del diritto penale ordinario non avendo il richiedente dedotto sulla impossibilità di richiedere protezione alle autorità locali e nulla avendo egli riferito sulla instaurazione di un processo penale a suo carico. Vagliando analiticamente il racconto i giudici di merito hanno altresì escluso dello stesso la verosimiglianza.

Il ricorrente lamenta la mancata concessione del beneficio del dubbio e la mancata attivazione dell’onere di cooperazione istruttoria da parte dei giudici del merito senza così confrontarsi con l’impugnata motivazione contrastandola in ordine alla credibilità del racconto, ivi negata, ed alla natura privata delle vicende narrate ed al loro rilievo penalistico evidenza che, si sottolinea correttamente nell’impugnato decreto, non è sostenuta neppure dall’allegazione dell’avvio ai danni del richiedente di un processo penale a definizione del dedotto rischio.

La censura è quindi inammissibile per genericità e perché non coglie la ratio deadendi dell’impugnato decreto, sulla natura della vicenda e sulla credibilità stessa del racconto.

Il ricorrente manca altresì di dedurre l’esistenza di situazioni individuali di vulnerabilità ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria quanto alla pure riferita sua permanenza in Libia.

La permanenza in un Paese di transito è infatti destinata a rilevare in quanto portatrice di lesioni alla salute fisica o psichica evidenza che si realizza allorché l’esperienza vissuta presenti un certo grado di significatività in relazione ad indici specifici quali la durata in concreto del soggiorno, in comparazione con il tempo trascorso nel paese di origine, fatti, questi, su cui il richiedente neppure allega di aver tempestivamente dedotto nel giudizio di merito (Cass. n. 28781 del 16/12/2020; Cass. n. 13758 del 03/07/2020).

3. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione, anche quale vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia oggetto di discussione tra le parti, (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 comma 5 lett. a-e) in punto di onus probandi, cooperazione istruttoria in capo al giudice e criteri normativi di valutazione degli elementi di prova e delle dichiarazioni rese dei richiedenti nei procedimenti di protezione internazionale).

Il motivo è inammissibile perché introduce censure di merito.

Fermo il rilievo che nella non credibilità del racconto viene meno l’onere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito e l’alleggerimento di quello istruttorio gravante sul richiedente, il giudizio espresso dal tribunale sulla credibilità è giudizio di fatto da svolgersi con un controllo di coerenza interna ed esterna e anche secondo una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata a fondamento della domanda e come tale non sindacabile in cassazione se non nel limite del vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. n. 28782 del 16/12/2020; Cass. n. 11925 del 19/06/2020; Cass. n. 21142 del 07/08/2019; Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nella non credibilità del racconto l’ulteriore questione relativa alla definizione della situazione Paese di origine ai fini del riconoscimento della protezione internazionale resta assorbita (vd. per le ipotesi di protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e b) da Cass. n. 10286 del 29/05/2020).

La situazione oggettiva di violenza indiscriminata in conflitto armato esclusa dal tribunale con richiamo a fonti (Report A.I. report HRW e sito Viaggiare Sicura) non viene contrastata efficacemente in ricorso in cui si richiamano diverse decisioni dei giudici di merito, mancando di evidenziare, attraverso riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. n. 4037 del 18/02/2020).

Resta poi fermo il rilievo circa l’inconcludenza nel presente giudizio di cassazione dei numerosi precedenti di merito citati in ricorso su cui non può calibrarsi il giudizio di fondatezza o infondatezza della decisione impugnata che deve essere – in ipotesi -infondata, o fondata, in relazione alla concreta fattispecie oggetto di esame.

Vale ancora poi un giudizio di inutilità della citazione di numerose decisioni di merito, rilevando in questa sede solo i precedenti di legittimità, che la Corte è tenuta a conoscere nell’adempimento del dovere istituzionale, derivante dall’esercizio della funzione nomofilattica di cui all’art. 65 dell’ordinamento giudiziario (vd. Cass. S.U. 26482/2007; Cass. n. 27716/2020).

4. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere la violazione del principio di “non refoulement” di cui all’art. 3 CEDU e art. 33 Convenzione di Ginevra. Il motivo è inammissibile per genericità per plurimi profili.

La motivazione resa nell’impugnato decreto, non vinta dalle deduzioni difensive, esclude l’applicazione dell’invocato principio, nella sua residualità, non lasciando spazio alla sussistenza di un rischio legato al rimpatrio verso un Paese in cui siano esposte a rischio la vita o l’incolumità fisica del medesimo richiedente. La censura finisce per risolversi nella richiesta di protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. b) esclusa dalla non credibilità del richiedente; si tratta peraltro di motivo nuovo.

5. Il ricorso è conclusivamente inammissibile. Nulla sulle spese nella tardività della costituzione del Ministero dell’interno.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto (ex Cass. SU n. 23535 del 2019) della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA