Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23735 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. III, 14/11/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 14/11/2011), n.23735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9054-2009 proposto da:

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA

– MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), MINISTERO

LAVORO SALUTE POLITICHE SOCIALI, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, da cui sono difesi per legge;

– ricorrenti –

contro

C.E.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato

VALORI GUIDO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIAMBELLINI ORESTE, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3141/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/11/2008; R.G.N. 4107/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato FIGLIOLA ETTORE;

udito l’Avvocato VALORI GUIDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GHERSI FINOCCHI Renato che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Economia e delle Finanze propongono ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a pagare a C.E.I., medico, la somma di Euro 6.713,94 per ogni anno del corso di specializzazione frequentato, oltre interessi legali dalla domanda.

Il C. resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo i ricorrenti deducono la nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, considerato che quest’ultimo fa riferimento al diverso appello proposto da tale B.L. nei confronti, tra gli altri, dell’Università dì Milano e della Presidenza del Consiglio dei Ministri (che, viceversa, non sono parti del presente giudizio), avverso sentenza del 26/6/04 (ove invece la sentenza di primo grado reca la data del 21-22/12/04).

1.1.- Il mezzo è infondato.

Anche a prescindere dall’esistenza (peraltro non documentata) dell’ordinanza di correzione di errore materiale, deve rilevarsi che sussiste un contrasto tra motivazione e dispositivo che da luogo alla nullità della sentenza solo se ed in quanto esso incida sulla idoneità del provvedimento, considerato complessivamente nella totalità delle sue componenti testuali, a rendere conoscibile il contenuto della statuizione giudiziale (Cass. 9 maggio 2007, n. 10637). Nella specie l’effettiva portata della sentenza è facilmente desumibile dalla motivazione e dall’intestazione e del resto gli odierni ricorrenti non hanno in realtà alcun dubbio sul suo contenuto.

2.- Con il secondo motivo, sotto il profilo della violazione di legge, i ricorrenti, riproponendo l’eccezione di prescrizione già sollevata nel giudizio di merito, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che la prescrizione – che si assume quinquennale – decorrerebbe dalla data di entrata in vigore della L. n. 370 del 1999 e non da quella di entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991.

2.1.- Il secondo motivo è inammissibile. Si legge infatti nella sentenza impugnata che, secondo la sentenza della Corte di Giustizia Emmott, “fino al momento dell’esatta trasposizione della direttiva (quantomeno fino al momento di una trasposizione che consenta per via interpretativa al giudice nazionale di conseguire i risultati prescritti dalla direttiva) lo Stato membro inadempiente non può eccepire la tardività di un’azione giudiziaria avviata nei suoi confronti da un singolo al fine della tutela dei diritti che ad esso riconoscono le disposizioni di tale direttiva, sicchè il termine di ricorso al diritto nazionale può cominciare a decorrere solo da questo momento” e che “siffatto insegnamento si coniuga perfettamente con i principi generali interni in tema di prescrizione (…) e va dunque senz’altro applicato alla fattispecie”.

Siffatta ulteriore ratio decidendi non è in alcun modo censurata.

3.- Con il terzo motivo, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ritiene sussistenti i requisiti richiesti dalla L. n. 370 de 1999 per il riconoscimento del beneficio.

3.1.- Il mezzo è inammissibile quanto ai dedotto vizio di motivazione, in difetto del momento di sintesi richiesto dall’art. 366-bis cod. proc. civ..

3.2.- Il mezzo è inammissibile anche quanto al vizio di violazione di legge.

Si chiede infatti nell’unico quesito di diritto che conclude il mezzo se “il riconoscimento agli specializzandi dei beneficio della adeguata remunerazione è condizionato al previo accertamento del rispetto di tutte le condizioni prescritte dalla normativa comunitaria a seguito della entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991, sia rispetto ai requisiti soggettivi che oggettivi normativamente previsti, con il relativo onere probatorio gravante su chi esercita il diritto”.

Si fa dunque riferimento, nel quesito di diritto, ad un provvedimento legislativo diverso (il D.Lgs. n. 257 del 1991) rispetto a quello effettivamente applicato da giudice e citato nel corpo del motivo (la L. n. 370 del 1999). Oltre a ciò, è agevole rilevare che la sentenza ritiene assolto, in difetto di contestazione, l’onere probatorio gravante sull’attore nè afferma in qualsiasi modo che sull’attore medesimo non gravi detto onere probatorio. L’eventuale risposta positiva al quesito non comporta dunque l’accoglimento del ricorso nè d’altro canto può, in sede di censura di violazione di legge, sindacarsi la correttezza della motivazione in fatto.

4.- Il ricorso va pertanto rigettato Appare equo, attesa la sostanziale novità delle questioni relativi ai cosiddetti medici specializzandi, compensare integralmente le spese.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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