Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23735 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 10/03/2017, dep.10/10/2017),  n. 23735

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4576/2015 proposto da:

COMUNE DI ALBA ADRIATICA, in persona del Sindaco, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DEGLI ORTI GIANICOLENSI 15, presso la SRL

SOGEST, rappresentato e difeso dall’avvocato DANILO CONSORTI;

– ricorrente –

contro

R.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1221/2014 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 27/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/03/2017 dal Consigliere Dott. MILENA FALASCHI.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte di Appello di L’Aquila, accogliendo l’impugnazione proposta da R.V. nei confronti del Comune di Alba Adriatica avverso la sentenza del Tribunale di Teramo, rigettava la domanda di acquisto a titolo di usucapione di taluni terreni di proprietà di F.O. (a cui era succeduta in qualità di erede R.V.) che il Comune di Alba Adriatica aveva proposto con atto di citazione notificato il 23.09.2004.

A sostegno della decisione la Corte territoriale evidenziava che ai fini dell’individuazione della data da cui far decorrere il ventennio per l’usucapione non si poteva avere riguardo alla data di immissione in possesso nell’immobile da parte del Comune a seguito dell’ordinanza che aveva disposto l’occupazione d’urgenza dei terreni in suo favore (nella specie il verbale di immissione in possesso risaliva all’aprile 1983). La scadenza del termine di occupazione legittima dei terreni era invece da collocare all’11/04/1987, quindi – seguendo una interpretazione favorevole al Comune – al momento della notifica della citazione che introduceva il giudizio (il 23.09.2004), non era trascorso il ventennio di possesso utile del bene oggetto della domanda attorea.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso per cassazione il Comune di Alba Adriatica formulando un unico motivo.

E’ rimasta intimata la R..

Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), su proposta del relatore, regolarmente notificato al difensore del Comune, il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

L’Amministrazione locale ha presentato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Atteso che:

l’unico motivo di ricorso (col quale si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1158 e 2943 c.c., nonchè la falsa applicazione del D.P.R. n. 327 del 2001) è inammissibile prima che infondato.

L’Amministrazione ricorrente asserisce che non avendo il convenuto F., costituitosi solo all’udienza di precisazione delle conclusioni, fissata al 13.07.2005, contestato con le sue difese l’avvenuto acquisto per usucapione da parte del Comune del cespite in questione, ed anzi avrebbe financo ammesso l’intervenuta usucapione, anche se del solo diritto di superficie, poichè la sentenza di primo grado sarebbe stata pronunciata nel luglio 2008, il ventennio per l’usucapione sarebbe maturato, computando anche detto periodo di pendenza del giudizio.

E’ evidente che le dedotte circostanze non interagiscono con le argomentazioni della sentenza impugnata quanto alla individuazione del dies a quo dell’usucapione che non poteva coincidere con la data di immissione del Comune nel possesso dei terreni in esecuzione del provvedimento che ne aveva autorizzato l’occupazione d’urgenza in vista della successiva espropriazione, mai sopravvenuta, che assume importanza decisiva al fine di accertare il prodursi dell’acquisto per usucapione. Nè detto dato risulterebbe superato dal fare retroagire la data di immissione nel possesso dalla scadenza del termine di occupazione legittima, l’11.04.1987, per mancanza dei venti anni anteriori alla introduzione del presente giudizio.

Con tali deduzioni il ricorrente vorrebbe piuttosto dedurre che la corte di L’Aquila non avrebbe valorizzato le incongruenze della condotta della sua controparte, che nelle proprie difese avrebbe quasi riconosciuto il suo diritto di proprietà per intervenuta usucapione.

Poichè, però, la sentenza è retta, in modo autonomo, dalla ratio decidendi costituita dal mancato prodursi dell’usucapione per effetto del mancato decorso del ventennio, la censura risulta inammissibile per difetto di interesse (per tutte: Cass. 14 febbraio 2012 n. 2108; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753; Cass. 24 maggio 2006, n. 12372).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità non avendo l’intimata svolto difese.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, non trattandosi di Amministrazione Statale ma di Ente locale.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 10 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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