Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23734 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 20/07/2017, dep.10/10/2017),  n. 23734

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 23504 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

FANTASY DRINK di G.R. & C. S.a.s. (P.I.: (OMISSIS)), in

persona del socio accomandatario, legale rappresentante pro tempore,

G.R. rappresentato e difeso, giusta procura in calce al

ricorso, dall’avvocato Claudio Defilippi (C.F.: (OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

ACAM AMBIENTE S.p.A. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di La Spezia n.

261/2016, pubblicata in data 29 marzo 2016;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 20 luglio 2017 dal Consigliere TATANGELO Augusto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Acam Ambiente S.p.A. ha intimato a Fantasy Drink S.a.s. precetto di pagamento dell’importo di Euro 813,24, sulla base di titolo esecutivo costituito da ordinanza del giudice dell’esecuzione che, nel corso di un procedimento di espropriazione immobiliare (promosso da un terzo nei confronti di Fantasy Drink S.a.s., e nel quale era intervenuta Acam Ambiente S.p.A.), all’esito del provvedimento emesso ai sensi dell’art. 624 c.p.c., con il quale aveva disatteso l’istanza di sospensione dell’esecuzione proposta dal debitore contestualmente ad opposizione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., (revocando la sospensione provvisoriamente già concessa con decreto inaudita altera parte), nell’assegnare il termine per l’instaurazione del giudizio di merito dell’opposizione, aveva liquidato le spese della fase svoltasi davanti a lui a carico della stessa debitrice opponente ed a favore della opposta Acam Ambiente S.p.A..

L’opposizione proposta dalla società intimata avverso tale atto di precetto è stata rigettata dal Giudice di Pace di La Spezia.

Il Tribunale di La Spezia ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre Fantasy Drink S.a.s., sulla base di un unico motivo. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380-bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere dichiarato inammissibile.

La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “art. 360 c.p.c., n. 3, Violazione/falsa applicazione artt. 474 e 282 c.p.c.”.

Il motivo è in parte manifestamente infondato (e come tale inammissibile, ai sensi dell’art. 360 – bis c.p.c., n. 1) ed in parte inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4.

1.1 E’ manifestamente infondato nella parte in cui sostiene che l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione liquida le spese della fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione, che si svolge davanti a lui ai sensi degli artt. 615,616 e 624 c.p.c., non avrebbe efficacia di titolo esecutivo. La sentenza impugnata risulta sul punto del tutto conforme al principio di diritto costantemente affermato da questa Corte (e che il ricorso non contiene motivi tali da indurre a rivedere) secondo il quale “nella struttura delle opposizioni, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, artt. 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui alla L. 24 febbraio 2006, n. 52, il giudice dell’esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sè – sia che rigetti, sia che accolga l’istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l’introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente – deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell’ambito del giudizio di merito” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22033 del 24/10/2011, Rv. 620285 – 01). Ed è appena il caso di osservare che, trattandosi di provvedimento relativo alle spese della fase sommaria e cautelare dell’opposizione, correttamente il tribunale ha individuato nell’art. 669 – septies c.p.c., l’espresso fondamento normativo alla base del riconoscimento della sua efficacia di titolo esecutivo.

1.2 Il ricorso è poi inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nella parte in cui con esso si deduce che l’ordinanza posta a base dell’atto di precetto opposto avrebbe perduto la sua efficacia in quanto sarebbe stata superata ed assorbita dalla sentenza di merito (peraltro fatto oggetto di gravame, tuttora pendente) intervenuta nel giudizio di opposizione che, nel rigettarla, si sarebbe pronunciata anche in tema di spese dell’intera procedura.

In proposito il ricorso difetta del necessario requisito di specificità, in quanto la parte ricorrente non chiarisce in alcun modo se la questione era stata già posta – ed eventualmente in quali atti ed in quali termini – nel corso del giudizio di merito, non richiama specificamente il contenuto di tali atti e neanche quello della sentenza che avrebbe nuovamente provveduto sulle spese della fase sommaria dell’opposizione, sentenza che indicata come prodotta in allegato al ricorso (essa non viene infatti affatto indicata nell’elenco dei documenti depositati con lo stesso), e della quale non è indicata l’eventuale esatta allocazione nel fascicolo processuale, il che, non consentendo alla Corte di effettuarne l’esame, impedisce la valutazione nel merito della censura.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede. Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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