Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23733 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. III, 14/11/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 14/11/2011), n.23733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8904-2009 proposto da:

MINISTERO LAVORO SALUTE POLITICHE SOCIALI UNIVERSITA’ STUDI MILANO,

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA – MINISTERO ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso gli Uffici dell’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, da cui sono difesi per legge.

– ricorrenti –

e contro

C.C. (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

C.C. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA LORENZO MAGALOTTI 15, presso lo studio dell’avvocato MIOLI

BARBARA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOLOGNA

CORRADO giusta delega in atti;

– ricorrente incidentale –

e contro

UNIVERSITA’ STUDI MILANO, MINISTERO LAVORO SALUTE POLITICHE SOCIALI,

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA – MINISTERO ISTRUZIONE

UNIVERSITA’ RICERCA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2591/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/09/2008; R.G.N.122/2006.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito l’Avvocato FIGLIOLA ETTORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Ministero dell’Istruzione, Università, Ricerca, il Ministero del Lavoro, Salute e Politiche sociali e l’Università degli Studi di Milano propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano del 29 settembre 2008, come integrata da ordinanza di correzione del 16 dicembre 2008, che ha accolto, limitatamente al periodo 13 febbraio 1991-31 dicembre 1993, la domanda svolta da C.C., medico, di pagamento dell’indennità prevista dal D.Lgs. n. 257 del 1991 per la frequenza di corsi a tempo pieno di specializzazione post-laurea.

Il C. resiste con controricorso, proponendo due motivi di ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

2.- Il giudice di appello ha ritenuto passata in giudicato, oltrechè condivisibile, l’affermazione del giudice di primo grado secondo cui la domanda del C. era astrattamente fondata sulla scorta delle direttive comunitarie, pur essendo tuttavia da rigettare in concreto per il difetto di prova in ordine agli “elementi costitutivi della pretesa”. Ha peraltro ritenuto, accogliendo l’appello del C., l’idoneità della documentazione da questi prodotta, almeno fino a 1 gennaio 1994, data in cui egli ha cominciato a lavorare come medico di base in regime di convenzione con il S.S.N..

Con il primo motivo i ricorrenti, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, nei quesiti di diritto contestano nel merito l’esattezza della pronuncia, in sostanza affermando la non erogabilità della borsa di studio in favore del C. nella misura prevista dal D.Lgs. n. 257 del 1991, bensì eventualmente in quella minore prevista dalla L. n. 370 del 1999, art. 11 in quanto non ancora in vigore nell’anno accademico 1990/1991, di iscrizione al primo anno della scuola, e comunque la non erogabilità per alcune annualità solamente.

2.1.- Il primo motivo è inammissibile quanto al rilievo della inapplicabilità del D.Lgs. n. 257 del 1991, duplice essendo la ratio decidendi ed anzi essendo del tutto prevalente (“assorbente”) quella, non censurata (si veda, al riguardo, quanto affermato in riferimento al secondo motivo), fondata sul passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, nella quale si afferma espressamente che “la disciplina comunitaria non sembra consentire differenziazioni tra i partecipanti ai corsi di specializzazione precedenti e successivi al D.Lgs. n. 257 del 1991, almeno per ciò che concerne l’adeguata retribuzione dei periodi di formazione, a tempo pieno o parziale, dei medici specializzandi (…)”.

2.2.- Il mezzo è altresì inammissibile ove tende ad affermare che non sarebbe consentito, per violazione della L. 19 ottobre 1999, n. 370, art. 11, comma 2, punto e), e della normativa secondaria conseguente, “retribuire solo porzioni temporali del corso di specializzazione frequentato”, considerato che il giudice di merito afferma espressamente (pag. 21) che il citato art. 11 non è applicabile al C. e che tale statuizione appare ampiamente condivisibile, essendo la norma rivolta solo ai destinatari di sentenze, passate in giudicato, del TAR Lazio, tra i quali non risulta rientrare il C..

3.- Con il secondo motivo, ancora sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, i ricorrenti contestano l’assunto del giudice di appello secondo cui essi non avrebbero proposto appello incidentale avverso la sentenza di primo grado, assumendo di averlo proposto quanto al rigetto dell’eccezione di prescrizione, proponendo “un percorso argomentativo di carattere censorio contrapposto ed incompatibile con le motivazioni addotte dal Tribunale sulla prescrizione (…)”. In conclusione del mezzo formulano il seguente quesito di diritto: “Vero che risponde pienamente all’esigenza di specificare i motivi dell’impugnazione di cui all’art. 342 c.p.c., la deduzione nel relativo atto di un supporto argomentativo oggettivamente contrastante con la motivazione della sentenza impugnata, senza la necessità di uso di formule sacramentali, essendo compito del giudice di identificare, alla stregua dell’impugnazione stessa e della sentenza gravata, i punti da esaminare per vagliare la fondatezza del gravame?” 3.1.- Il mezzo è inammissibile per inidoneità del quesito di diritto, privo di qualsiasi riferimento alla problematica in esame (idoneità di un appello incidentale sulla questione di prescrizione ad impedire il passaggio in giudicato del merito della decisione) e comunque apparentemente incentrato sulla questione di interpretazione di una norma (l’art. 342 cod. proc. civ.) di cui il giudice di merito non ha fatto alcun uso.

4. Con il primo motivo di ricorso incidentale IL C. si duole, sotto il profilo del vizio di motivazione, del rigetto della domanda quanto agli ultimi due anni di frequenza del corso di specializzazione.

4.1.- Il primo motivo di ricorso incidentale è infondato. Pur dando atto che la documentazione prodotta dal medico da conto della modalità a tempo pieno della frequenza per l’intera durata del corso, il giudice di merito osserva (pag. 20) che dal gennaio 1994 il C. – come risulta da sua dichiarazione prodotta nel fascicolo di primo grado – ha iniziato a prestare servizio come medico di base in regime di convenzione con il S.S.N., cosicchè “non può ulteriormente ritenersi in via di presunzione che il medico specializzando abbia dedicato alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l’intera durata della normale settimana lavorativa come si è visto essere richiesto dalla direttiva comunitaria”, di cui egli ritiene di fare diretta applicazione.

Siffatta motivazione non presenta vizi logici, essendo evidente che il servizio come medico di base – non smentito dal ricorrente incidentale – preclude la possibilità di considerare a tempo pieno la frequenza del corso di specializzazione.

5.- Con il secondo motivo il ricorrente incidentale, sotto il profilo della violazione dell’art. 1460 cod. civ., assume che lo svolgimento di attività libero-professionale, comunque giustificata dall’inadempimento dello Stato italiano, non avrebbe impedito il puntuale adempimento delle proprie obbligazioni.

5.1.- Il mezzo è infondato, siccome imperniato su una ricostruzione dei rapporti tra il medico specializzando e lo Stato nei termini di un (inesistente) contratto sinallagmatico. Non può dunque parlarsi di esatto adempimento di obbligazioni gravanti, nei confronti dello Stato, sui medici specializzandi, attesa la mancanza di un contratto a prestazioni corrispettive tra costoro e lo Stato.

6.- Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati, con compensazione delle spese, attesa la soccombenza reciproca.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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