Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23733 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 20/07/2017, dep.10/10/2017),  n. 23733

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 22444 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

C.A. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentato e difeso, giusta

procura a margine del ricorso, dall’avvocato Nicola Quenti (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

B.A. (C.F.: (OMISSIS));

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Genova n.

217/2016, pubblicata in data 25 febbraio 2016;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 20 luglio 2017 dal Consigliere TATANGELO Augusto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

C.A. ha proposto opposizione all’esecuzione nel corso di un processo esecutivo promosso nei suoi confronti da B.A., ne ha ottenuto la sospensione e successivamente la dichiarazione di estinzione, ai sensi dell’art. 624 c.p.c., comma 3, per la mancata introduzione del giudizio di merito dell’opposizione.

Il Tribunale di Chiavari ha rigettato il suo reclamo avverso il provvedimento di estinzione pronunziato dal giudice dell’esecuzione, nella parte in cui era stata disposta la compensazione delle spese della fase sommaria dell’opposizione (oltre che di quelle del processo esecutivo).

La Corte di Appello di Genova ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre il C., sulla base di un unico motivo.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 – bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere dichiarato inammissibile.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. E’ preliminare la verifica della tempestività del ricorso.

La sentenza impugnata risulta pubblicata in data 25 febbraio 2016, e non notificata.

Il giudizio di primo grado ha avuto inizio in epoca successiva al 2009, e quindi, essendo applicabile l’art. 327 c.p.c., nella formulazione conseguente alla modifica di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, il termine cd. lungo per impugnare è di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Non è applicabile nella specie la sospensione feriale dei termini, trattandosi di giudizio in materia di esecuzione forzata, senza che possa attribuirsi rilievo in senso contrario, nè alla circostanza che si tratti di procedimento di reclamo avverso ordinanza dichiarativa dell’estinzione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 630 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2847 del 11/02/2005, Rv. 579849 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 484 del 13/01/2009, Rv. 606037 – 01), nè al fatto che si controverta esclusivamente in relazione alle spese della fase sommaria del giudizio di opposizione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12150 del 14/06/2016, Rv. 640291 – 01).

Il termine per proporre il ricorso scadeva dunque in data 25 agosto 2016.

Il ricorso risulta trasmesso all’ufficiale giudiziario per la sua notifica in data 21 settembre 2016, e notificato in data 22 settembre 2016.

Esso è dunque tardivo, e come tale inammissibile.

Ciò esime la Corte dall’esame dei singoli motivi.

E’ appena il caso di osservare, peraltro, che il ricorso stesso non avrebbe in nessun caso potuto trovare accoglimento, essendo indirizzo ormai costante di questa Corte (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22503 del 27/10/2011, Rv. 620241 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 12170 del 14/06/2016, Rv. 640317 01), quello secondo il quale il provvedimento di liquidazione delle spese della fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione deve essere contenuto nell’ordinanza che decide in merito alla sospensione dell’esecuzione stessa ai sensi dell’art. 624 c.p.c., ed è riesaminabile esclusivamente nel giudizio di merito dell’opposizione stessa, onde in relazione a detto provvedimento – anche laddove, per errore, esso sia contenuto nell’ordinanza di estinzione del processo esecutivo ai sensi dell’art. 624 c.p.c., comma 3, per mancata introduzione del merito dell’opposizione – non è ammissibile il reclamo al collegio ai sensi dell’art. 630 c.p.c., che riguarda esclusivamente il suddetto provvedimento di estinzione (ed eventualmente la contestuale liquidazione delle spese dello stesso processo esecutivo, ma non certo quello che regola le spese della fase sommaria dell’opposizione all’esecuzione).

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo la parte intimata svolto attività difensiva nella presente sede. Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, in data 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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