Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23732 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. III, 14/11/2011, (ud. 30/09/2011, dep. 14/11/2011), n.23732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1373-2009 proposto da:

COMUNE CATANIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, V.LE MILIZIE 76, presso lo studio dell’avvocato

DONNANGELO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato PATANE’

PAOLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

VINCENZO FERRERI & C. SRL (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore Unico, legale rappresentante pro tempore, sig.

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE REGINA

MARGHERITA 278, presso lo studio dell’avvocato FERRARO MARCO,

rappresentato e difeso dall’avvocato SPAGNOLO SANTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 799/2008 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 10/06/2008; R.G.N. 834/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/09/2011 dal Consigliere Dott. PAOLO D’ALESSANDRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato che ha concluso per rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 12/1/09 il Comune di Catania propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 10/6/08, notificata il 18/11/08, che lo ha condannato al pagamento della somma di Euro 224.294,80, oltre rivalutazione ed interessi, nei confronti della Vincenzo Ferreri & C. s.r.l., a titolo di risarcimento dei danni, riconosciuti da altra sentenza non definitiva del Tribunale di Catania, passata in giudicato, per l’inadempimento di un contratto preliminare.

La società resiste con controricorso.

All’udienza del 17 gennaio 2011 la causa è stata rinviata a nuovo ruolo in pendenza di trattative, essendo stata depositata dalla società controricorrente una proposta di transazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Non risulta che la transazione sia stata conclusa, nè le parti, non comparse in udienza, hanno dato alcun chiarimento in merito.

2.- Con il primo motivo il Comune contesta la violazione dell’art. 1223 c.c. ed il vizio di motivazione, formulando il seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ.: “Voglia la Suprema Corte dire se, ai fini di una corretta applicazione dell’art. 1223 c.c., nel concetto di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale, possano anche essere compresi a favore del danneggiato eventuali risultati più vantaggiosi rispetto a quelli che gli sarebbero derivati dalla puntuale esecuzione degli obblighi contrattuali o se, invece, il danno debba essere contenuto nei limiti della posizione in cui lo stesso si sarebbe trovato qualora l’inadempimento non si fosse verificato”.

2.1.- Il primo motivo è inammissibile.

Quanto al vizio di motivazione, manca del tutto il momento di sintesi richiesto dall’art. 366-bis, secondo l’interpretazione datane dalle Sezioni Unite di questa Corte, mentre, quanto al vizio di violazione di legge, il quesito è del tutto inidoneo per la sua genericità, essendo privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta.

3.- Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 1385 e 1223 cod. civ., formulando il seguente quesito di diritto: “Voglia la Suprema Corte dire se la parte non inadempiente, senza rinunciare ad incamerare la caparra confirmatoria, possa aver diritto a richiedere il risarcimento del danno derivante dalla inadempienza contrattuale in una misura assolutamente non provata o se, invece, occorre che rinunci alla caparra, dando prova dell’esistenza e dell’ammontare del danno”.

3.1.- Anche il secondo motivo è inammissibile, per la genericità del quesito di diritto, per di più fondato su circostanze (il difetto di prova del danno) non risultanti dalla sentenza.

4.- Con il terzo motivo si deduce il vizio di motivazione riguardo alla valutazione del danno, con la formulazione di un quesito di diritto nel quale sostanzialmente si chiede alla Corte di accertare se vi sia stata violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

4.1.- Anche il terzo motivo è inammissibile, mancando del tutto il momento di sintesi, richiesto dall’art. 366-bis, secondo l’interpretazione datane dalle Sezioni Unite di questa Corte, contenente la chiara indicazione del fatto controverso.

5.- Con il quarto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e vizio di motivazione, formulando il seguente quesito di diritto: “Voglia la Suprema Corte dire se il Giudice debba fondare il proprio convincimento sulle prove proposte dalle parti (iuxta alligata et probata) o se, invece, possa da loro prescindere, senza indicare l’iter di formazione del proprio convincimento”.

5.1.- Il quarto motivo è inammissibile.

Quanto al vizio di motivazione, manca del tutto il momento di sintesi richiesto dall’art. 366-bis, secondo l’interpretazione datane dalle Sezioni Unite di questa Corte, mentre, quanto al vizio di violazione di legge, il quesito è del tutto inidoneo per la sua genericità, essendo privo di qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta e per di più formulato in modo tale da richiedere una risposta necessariamente positiva.

6.- Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la condanna del Comune di Catania al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

la Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 5.200, di cui Euro 5.000 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione civile, il 30 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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