Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23732 del 01/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2018, (ud. 11/09/2018, dep. 01/10/2018), n.23732

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24684/2017 proposto da:

S.H., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO

FRATERNALE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1390/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 11/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 11/09/2018 dal Presidente Relatore Dott. FRANCESCO

ANTONIO GENOVESE.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza n. 1390 del 2017 (pubblicata l’11 settembre 2017) ha dichiarato inammissibile l’appello del sig. S.H., cittadino del Bangladesh, avverso l’ordinanza del Tribunale di quella stessa città del 15 giugno 2016, resa ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. e comunicata il 23 giugno 2016, perchè proposta con citazione anzichè con ricorso e, benchè notificato nel termine di trenta giorni previsto dalla legge, tardivamente depositato in data 2 agosto 2016.

Il ricorrente assume (con il primo dei due mezzi) la violazione dell’art. 702-quater c.p.c. e D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19,in quanto, la proposizione dell’appello era stato correttamente effettuata con citazione nel termine di legge (trenta giorni), il 23 luglio 2016.

Il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia notificata alle parti costituite nel presente procedimento, alla quale non sono state mosse osservazioni critiche, da parte del ricorrente.

Il primo motivo del ricorso è manifestamente fondato, secondo quanto affermato da Cass. Sez. 6-1, Ordinanze nn. 17420 del 2017 e 23938 del 2017 (L’appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., avverso la decisione del tribunale reiettiva della domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con citazione, e non con ricorso, anche dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 142 del 2015, atteso che il riferimento al “ricorso in appello” di cui all’art. 27, comma 1, lett. f), di quest’ultimo è volto a regolare i tempi e non la forma di introduzione del giudizio di secondo grado, sicchè la tempestività del gravame va verificata calcolandone, in ogni caso, il termine di trenta giorni dalla data di notifica dell’atto introduttivo alla parte appellata).

All’accoglimento del primo motivo di ricorso, consegue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata alla Corte d’appello di Ancona, che deciderà nuovamente della controversia, anche in ordine alle spese di questa fase, in diversa composizione.

PQM

La Corte,

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, il 11 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

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