Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23731 del 28/10/2020
Cassazione civile sez. I, 28/10/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 28/10/2020), n.23731
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. SCOTTI Umberto L. G. C. – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 11876/2019 r.g. proposto da:
S.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,
giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato
Marco Giorgetti, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Ancona, al Corso Mazzini n. 100.
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore.
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE DI ANCONA depositato il 16/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/10/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.
Fatto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. S.M., nativo del (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro il “decreto” del Tribunale di Ancona del 16 febbraio 2019, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di prendere eventualmente parte alla udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1.
1.1. Quel tribunale ritenne scarsamente credibili le dichiarazioni del S. (così condividendo l’analogo giudizio della commissione territoriale di Ancona) e, comunque, che i motivi addotti da lui a sostegno delle sue richieste fossero inidonei a consentirne l’accoglimento.
2. La trattazione del ricorso è stata fissata in Camera di consiglio e non sono state depositate memorie ex art. 380-bis.1 c.p.c..
3. Il Collegio rileva che, successivamente alla comunicazione relativa alla fissazione dell’adunanza camerale, è pervenuto in cancelleria un atto di rinuncia al ricorso recante la sottoscrizione del S. e del suo difensore.
3.1. Esso, dunque, può considerarsi conforme a quanto prescritto dall’art. 390 c.p.c. (non essendone dovuta la notifica alla controparte rimasta intimata) ed impone la declaratoria di estinzione di questo procedimento, senza necessità di statuizione sulle spese, giusta l’art. 391 c.p.c., u.c., rendendo, altresì, inapplicabile il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (cfr. Cass. n. 9152 del 2020; Cass. n. 31580 del 2019; Cass. n. 5247 del 2019; Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015).
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 ottobre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020