Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23731 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 20/07/2017, dep.10/10/2017),  n. 23731

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 19629 del ruolo generale dell’anno

2016, proposto da:

F.A. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa, giusta

procura in calce al ricorso, dall’avvocato Davide Dondoni (C.F.:

(OMISSIS));

– ricorrente –

nei confronti di:

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

funzionario C.C. rappresentato e difeso, giusta procura

in calce al controricorso, dall’avvocato Marzio Brazesco (C.F.: non

indicato);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Milano n.

2619/2015, pubblicata in data 19 giugno 2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 20 luglio 2017 dal Consigliere Tatangelo Augusto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

F.A. ha agito in giudizio nei confronti di Vittoria Assicurazioni S.p.A. onde ottenere l’indennizzo assicurativo per il furto della propria autovettura.

La domanda è stata rigettata dal Tribunale di Voghera.

La Corte di Appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre la F., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso Vittoria Assicurazioni S.p.A..

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 – bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere dichiarato inammissibile.

La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si rileva che il ricorso risulta redatto con la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali, mediante la tecnica cd. dell’assemblaggio, e segnatamente con la riproduzione dell’intero atto di citazione e di buona parte dei documenti ad esso allegati, della sentenza di primo grado, dell’atto di appello e della sentenza pronunciata in sede di gravame, cui fa seguito l’esposizione dei motivi di ricorso.

Si rileva altresì che nè l’introduzione iniziale, relativa ai fatti storici che avevano dato luogo al giudizio, nè le brevi parti di testo discorsivo che si alternano alla riproduzione degli atti e dei documenti sopra indicati, consentono la completa cognizione dell’oggetto della controversia e delle posizioni in esso assunte dalle parti, non essendo sufficienti a cogliere i fatti sostanziali e processuali rilevanti per la comprensione dei motivi posti a base dell’impugnazione senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, e senza l’esame e la valutazione degli atti e documenti integralmente riprodotti.

L’esposizione sommaria del fatto risulta dunque del tutto priva del necessario momento di sintesi funzionale alla concreta intelligibilità dei motivi di ricorso.

Il ricorso stesso è pertanto, come da costante indirizzo di questa Corte, inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012, Rv. 621813 – 01: “in tema di ricorso per cassazione, ai fini del requisito di cui all’art. 366 c.p.c., n. 3, la pedissequa riproduzione dell’intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto, anche quello di cui non occorre sia informata, la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso – nella specie, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso articolato con la tecnica dell’assemblaggio, mediante riproduzione integrale in caratteri minuscoli di una serie di atti processuali: sentenza di primo grado, comparsa di risposta in appello, comparsa successiva alla riassunzione a seguito dell’interruzione, sentenza d’appello ove mancava del tutto il momento di sintesi funzionale, mentre l’illustrazione dei motivi non consentiva di cogliere i fatti rilevanti in funzione della comprensione dei motivi stessi”; conf., ex multis: Sez. L, Sentenza n. 17168 del 09/10/2012, Rv. 624345 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 593 del 11/01/2013, Rv. 624990 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 10244 del 02/05/2013, Rv. 626490 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 17002 del 09/07/2013, Rv. 627181 – 01; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 26277 del 22/11/2013, Rv. 628973 – 01; i principi espressi nei precedenti richiamati risultano sostanzialmente recepiti nel “Protocollo d’intesa tra la Corte di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense in merito alle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia civile e tributaria” sottoscritto a Roma in data 17 dicembre 2015, dove si prevede espressamente, con riguardo alla parte del ricorso riservata allo “svolgimento del processo”, quanto segue: “l’esposizione del fatto deve essere sommaria, in osservanza della regola stabilita dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, e deve essere funzionale alla percepibilità delle ragioni poste a fondamento delle censure poi sviluppate nella parte motiva. L’esposizione deve essere contenuta nel limite massimo di 5 pagine”).

E’ infine opportuno sottolineare che i precedenti di questa Corte evocati nella memoria depositata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 2, riguardano questioni del tutto diverse e/o comunque fattispecie in cui, nonostante la riproduzione di alcuni atti processuali, l’esposizione dei fatti era comunque svolta in modo idoneo nel ricorso, consentendo di ricavare le questioni sostanziali e processuali rilevanti, anche a prescindere dalla lettura degli atti riprodotti, il che, come già visto, è da escludere nel caso del ricorso in esame.

2. L’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, assorbe ogni altra questione.

E’ dunque appena il caso di rilevare che deve ritenersi comunque inammissibile l’unico motivo del ricorso, con il quale si denunzia “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, dal momento che il fatto di cui la ricorrente assume l’omesso esame – e cioè il ritardo da parte della compagnia di assicurazione nel pagamento dell’indennizzo per il furto, rispetto alla richiesta dell’assicurata – è invece stato espressamente preso in considerazione dalla corte di appello, che lo ha ritenuto irrilevante ai fini della decisione della controversia in quanto il ritrovamento dell’autovettura che era stata rubata alla F. era avvenuto quando la stessa era ancora di sua proprietà, il che escludeva in ogni caso il suo diritto a percepire l’indennizzo.

In sostanza la ricorrente, con il motivo di ricorso in esame, si limita a ribadire la propria tesi secondo cui in conseguenza del suddetto ritardo dovrebbe essere riconosciuto il suo diritto a percepire l’indennizzo per il furto, ma – una volta escluso che i giudici di merito abbiano omesso l’esame del fatto da essa ricorrente indicato – il ricorso si risolve in una generica affermazione del preteso diritto, senza una specifica censura in relazione ad eventuali violazioni di norme di diritto sostanziale o processuale da parte della corte di appello, con conseguente difetto di specificità dell’impugnazione.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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