Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23730 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. III, 14/11/2011, (ud. 29/09/2011, dep. 14/11/2011), n.23730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – Presidente –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26584-2009 proposto da:

C.B. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE GIULIO CESARE 183, presso lo studio dell’avvocato

BENINCAMPI URSULA, rappresentata e difesa dall’avvocato PISELLI

MARZIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO UNIVERSITA’ RICERCA

SCIENTIFICA TECNOLOGICA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1433/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 10/10/2008; R.G.N. 2018/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;

udito l’Avvocato LA PISCOPIA BENIAMINO per delega PISELLI MARZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.B. ha chiesto, sulla base di un unico, complesso motivo di ricorso, la cassazione della sentenza della corte di appello di Firenze con la quale, in riforma della pronuncia del locale tribunale (che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del G.O.), era stata riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della pretesa vantata dall’istante, iscritta alla scuola di specializzazione in ostetricia e ginecologia tra il 1989 e il 1993, alla remunerazione prevista dalla Direttiva comunitaria 82/76, cassazione richiesta per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto applicabile, nella specie, il termine quinquennale di prescrizione, in applicazione della disciplina di cui all’art. 2948 c.c., n. 4, il cui dies a quo era stato poi collocato dal giudice fiorentino alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 257 del 1991 (onde il decorso della stessa prescrizione decennale, essendo stato introdotto il giudizio con citazione del 25 marzo 2003).

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

Con unico motivo, si denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4 per nullità della sentenza per avere la corte di appello, investita della sola questione di giurisdizione, accolto l’appello affermando la giurisdizione del giudice ordinario, pronunciando anche nel merito, in violazione dell’art. 353 c.p.c..

Il motivo, astrattamente destinato ad essere accolto in punto di diritto, deve trovare compiuta e necessaria integrazione – non essendo necessari ulteriori accertamenti di merito – in quanto di qui a breve si dirà (così accogliendosi la richiesta della difesa della C. che, in epigrafe all’odierno ricorso, invoca appunto una decisione nel merito di questo giudice di legittimità). Nelle more del giudizio è difatti intervenuto, in subiecta materia, il dictum delle sezioni unite di questa Corte (Cass. 9147/09), che, con riguardo alla pretesa vantata dagli odierni ricorrenti, discorrono di un’obbligazione di tipo Indennitario da atto lecito (sul piano interno) dello Stato: afferma, difatti, la Corte che, in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto – anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria – allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell’ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall’ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un’idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all’adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all’area, della responsabilità contrattuale, all’ordinario termine decennale di prescrizione.

Il collegio intende uniformarsi a tale giurisprudenza, non ravvisando ragioni per discostarsene.

Quanto al dies a quo dell’exordium praescriptionis del diritto vantato dai medici specializzati, questa corte, con la recente sentenza n. 18041 del 2011, ha argomentatamente precisato che esso va senz’ altro collocato alla data di entrata in vigore della legge n. 370 del 1999, ritenendo legittima l’inerzia precedente a tale data da parte degli aventi diritto.

Da tale giurisprudenza, che va in questa sede ulteriormente confermata, il collegio non ha, ancora una volta, motivo per discostarsi.

Va ulteriormente precisato, ai fini del giudizio di rinvio, in ordine al quantum debeatur della domanda così come introdotta in primo grado, che questa Corte ha già avuto modo di affermare, di recente, come i criteri di calcolo delle somme dovute agli specializzandi non potrebbero in alcun modo e sotto alcun aspetto legittimamente commisurarsi all’importo della borsa di studio così come introdotta e quantificata nel decreto del 1991 (e così come richiesta, illo tempore, dall’odierna ricorrente). Va in premessa osservato come la qualificazione dell’obbligazione statuale come “indennitaria” consegue ai reiterati dieta della Corte di giustizia, secondo la cui giurisprudenza l’obbligazione riparatoria dello Stato non deve necessariamente permearsi del requisito della colpa: onde l’attività ermeneutica di ricostruzione morfologica e funzionale, da parte dalle sezioni unite della Corte, di quella peculiare responsabilità, che, svincolata dai presupposti soggettivi di cui all’art. 2043 c.c., trova legittima collocazione nell’alveo della regula iuris di cui all’art. 1176.

L’obbligazione in parola si distingue, pertanto, da quella risarcitoria ex art. 2043 per la pecularità della sua fonte, al di là del suo contenuto.

Contenuto lato sensu risarcitorio, volta che (come affermato dalla stessa Corte di giustizia) l’inadempimento dello Stato ne comporta l’obbligazione di “riparare” il danno, ma a condizioni meno favorevoli di quelle che riguardino analoghi reclami di natura interna – e comunque non tali da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il conseguimento di tale “riparazione”, da adeguare al danno subito secondo criteri stabiliti dall’ordinamento interno.

Arbitraria, peraltro, appare la equiparazione tout court tra la detta “riparazione” e il risarcimento integrale del danno conseguente alla commissione di un atto non iure e contra ius da parte del privato, secondo i dettami della Generalklausel di cui all’art. 2043 c.c..

Equiparazione che comporterebbe, nella sostanza, una illegittima trasformazione, sul piano genetico, di una obbligazione indennitario/riparatoria, lato sensu ex contractu, gravante sulle amministrazioni statali in un obbligo risarcitorio tout court, obbligo i cui caratteri morfologici questa corte, va ripetuto, ha già avuto modo di individuare nell’ambito di una approfondita actio finium regundorum rispetto ai diversi ambiti operativi tanto della pretesa risarcitoria di natura aquiliana, quanto del “corrispettivo” vero e proprio di una attività “paralavorativa” prestata dallo specializzando durante gli anni di corso, da commisurarsi appunto all’importo della borsa di studio riconosciuta poi dal legislatore in epoca successiva al 1991.

L’inizio della formazione specialistica in epoca anteriore al 1991 comporta, di converso, la oggettiva impredicabilità di un’equazione che si dipana attraverso la scansione diacronica “frequenza/tempo pieno/retribuzione/borsa di studio”, volta che una operazione in tal guisa concepita comporterebbe, nella sostanza, l’applicazione retroattiva del decreto 257/91 e la trasformazione, in altri termini, di una disciplina comunque discrezionale quanto all’individuazione della misura della retribuzione (e pacificamente rimessa al legislatore statuale) e comunque irretroattiva sul piano della sua decorrenza, in una disposizione normativa “inconsapevolmente” (e involontariamente) retroattiva.

Il dictum delle sezioni unite di questa Corte in subiecta materia – Cass. 9147/09, ove si discorre di un’obbligazione di tipo indennitario da atto lecito (sul piano interno) dello Stato – è, di converso, quello secondo il quale, in caso di omessa o tardiva trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto delle direttive comunitarie (nella specie, le direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, non autoesecutive, in tema di retribuzione della formazione dei medici specializzandi) sorge, conformemente ai principi più volte affermati dalla Corte di Giustizia, il diritto degli interessati al risarcimento dei danni che va ricondotto – anche a prescindere dall’esistenza di uno specifico intervento legislativo accompagnato da una previsione risarcitoria – allo schema della responsabilità per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria per attività non antigiuridica, dovendosi ritenere che la condotta dello Stato inadempiente sia suscettibile di essere qualificata come antigiuridica nell’ordinamento comunitario ma non anche alla stregua dell’ordinamento interno. Ne consegue che il relativo risarcimento, avente natura di credito di valore, non è subordinato alla sussistenza del dolo o della colpa e deve essere determinato, con i mezzi offerti dall’ordinamento interno, in modo da assicurare al danneggiato un’idonea compensazione della perdita subita in ragione del ritardo oggettivamente apprezzabile, restando assoggettata la pretesa risarcitoria, in quanto diretta all’adempimento di una obbligazione ex lege riconducibile all’area della responsabilità contrattuale, all’ordinario termine decennale di prescrizione.

La “idonea compensazione” di cui discorrono le sezioni unite di questa corte, pertanto, deve rispondere, da un canto, al requisito della serietà, congruità e non irrisorietà, dovendosi ristorare un danno alla luce “della perdita subita in conseguenza del ritardo oggettivamente apprezzabile”; dall’altro, in assenza di alcuni degli elementi strutturali dell’illecito aquiliano (il dolo/la colpa; la ingiustizia del danno inteso come condotta non iure del danneggiante) all’esigenza di non trasmutare in diritto al risarcimento tout court si come predicato dall’art. 2043 c.c. (risarcimento integrale il cui parametro oggettivo ben potrebbe essere, allora si, l’intero importo previsto per le borse di studio riconosciute in epoca successiva al 1991); dall’altro ancora, alla impredicabilità di una identificazione con il corrispettivo di una prestazione eseguita e non retribuita, in un’orbita di pensiero strettamente giuslavoristica (quale quella disegnata dalla pronuncia 488/09 in tema rifiuto ingiustificato, da parte del datore di lavoro, di assumere il lavoratore avviato ai sensi della L. n. 482 del 1968, onde la di lui responsabilità contrattuale e il conseguente obbligo di risarcire l’intero pregiudizio patrimoniale che il lavoratore ha subito durante tutto il periodo in cui si è protra-tta l’inadempienza) e non, come nella specie, “paracontrattuale” da responsabilità statuale per atto privo, sul piano interno, del carattere della illiceità.

In tali sensi il collegio ritiene di dare seguito, più analiticamente specificandone i contenuti, alla giurisprudenza di questa stessa corte regolatrice che, con la pronuncia n. 5842 del 2010, ha affermato, in argomento, che la mancata trasposizione da parte del legislatore italiano nel termine prescritto dalle direttive comunitarie 75/362/CEE e 82/76/CEE – non autoesecutive in quanto, pur prevedendo lo specifico obbligo di retribuire adeguatamente la formazione del medico specializzando, non consentivano l’identificazione del debitore e la quantificazione del compenso dovuto – fa sorgere il diritto degli interessati al risarcimento dei danni, tra i quali devono comprendersi non solo quelli conseguenti all’inidoneità del diploma di specializzazione (conseguito secondo la previgente normativa) al riconoscimento negli altri Stati membri e al suo minor valore sul piano interno ai fini dei concorsi per l’accesso ai profili professionali, ma anche quelli connessi alla mancata percezione della remunerazione adeguata da parte del medico specializzando.

Al giudice del rinvio, pertanto, è demandato il compito di quantificare tale, peculiare diritto indennitario/(para)risarcitorio spettante al medico specializzando, quantificazione che non potrà che avvenire sul piano equitativo, secondo canoni di parità di trattamento per situazioni analoghe già compiutamente e motivatamente enucleati, quanto all’applicazione della relativa regola equitativa, da questa corte con la sentenza n. 12408 del 2011 in tema di liquidazione del danno non patrimoniale.

Parametro di riferimento per il giudice territoriale sarà, pertanto, costituito dalle indicazioni contenute nella L. 19 ottobre 1999, n. 370, con la quale lo Stato italiano ha ritenuto di procedere ad un sostanziale atto di adempimento parziale soggettivo nei confronti di tutte le categorie astratte in relazione alle quali, dopo il 31 dicembre 1982, si erano potute verificare le condizioni fattuali idonee a dare luogo all’acquisizione dei diritti previsti dalle direttive comunitarie, e che non risultavano considerate dal D.lgs. del 1991.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata entro i limiti di cui in motivazione, con rinvio del procedimento alla corte di appello di Firenze ai fini della determinazione del quantum debeatur, che, in diversa composizione, provvederà anche alla disciplina delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, nei limiti e per gli effetti di cui in motivazione, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla corte di appello di Firenze in altra composizione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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