Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23730 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 20/07/2017, dep.10/10/2017),  n. 23730

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 19373 del ruolo generale dell’anno

2015, proposto da:

avv. B.R. (C.F.: (OMISSIS)) difensore di sè stesso;

– ricorrente –

nei confronti di:

ASL NAPOLI (OMISSIS) NORD (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

BANCO DI NAPOLI S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Napoli n.

7229/2015, pubblicata in data 13 maggio 2015;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 20 luglio 2017 dal Consigliere Tatangelo Augusto.

Fatto

FATTI DI CAUSA

B.R. ha proposto opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., avverso il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Napoli ha dichiarato improcedibile fino al 31 dicembre 2010 l’esecuzione da lui promossa, nelle forme dell’espropriazione di crediti, nei confronti della ASL Napoli (OMISSIS) Nord, presso il suo tesoriere Banco di Napoli S.p.A..

La domanda è stata accolta dal Tribunale di Napoli, con compensazione delle spese di lite.

Ricorre il B., sulla base di nove motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti intimati.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 – bis c.p.c., in quanto ritenuto destinato ad essere rigettato.

Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “violazione di legge; art. 92 c.p.c.; art. 24 Cost.; art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il secondo motivo si denunzia “violazione di legge; art. 92 c.p.c., comma 1 e 2; art. 99 c.p.c.; artt. 24 e 111 Cost.; art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il terzo motivo si denunzia “violazione di legge; art. 92 c.p.c., comma 1 e 2; art. 12 preleggi; art. 360 c.p.c., n. 3”. Con il quarto motivo si denunzia “violazione di legge; art. 91 c.p.c.; art. 92 c.p.c., comma 2; art. 24 Cost.; art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il quinto motivo si denunzia “violazione di legge; art. 113 e 115 c.p.c., art. 92 c.p.c., comma 2, artt. 290 e 291 c.p.c.; art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il sesto motivo si denunzia “violazione di norme di legge; art. 92 c.p.c., comma 2, alla luce di Cass. S.U. 2572/2013; art. 360 c.p.c., n. 4”.

Con il settimo motivo si denunzia “violazione di legge; artt. 2755,2770 e 2777 c.c.; art. 92 c.p.c., comma 2, artt. 95 e 617 c.p.c.; art. 3 Cost.; art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con l’ottavo motivo si denunzia “violazione di legge; art. 92 c.p.c., comma 2; art. 112 c.p.c.; art. 360 c.p.c., n. 3”.

Con il nono motivo si denunzia “violazione di legge; art. 92 c.p.c.; art. 24 Cost.; art. 360 c.p.c., n. 3”.

I nove motivi del ricorso – tutti diretti a contestare il provvedimento con il quale il giudice del merito ha disposto la compensazione delle spese di lite – sono connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono manifestamente infondati.

Il tribunale ha posto a base della decisione di compensare integralmente le spese di lite la seguente motivazione: “sussistono gravi motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tenuto conto che l’opposizione è stata accolta a seguito di una sentenza della Corte Costituzionale emessa in corso di causa e della mancata costituzione del creditore” (recte, del debitore) “e del terzo i quali, di fatto, non hanno contestato le ragioni dell’opponente”.

Come fatto presente dallo stesso ricorrente, nella specie si applica l’art. 92 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, in base alla quale “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.

E’ pacifico che non sussista ipotesi di reciproca soccombenza (essendo l’opposizione stata integralmente accolta): il giudice del merito ha ritenuto sussistere gravi ed eccezionali ragioni tali da giustificare la compensazione delle spese di lite (rectius: la non ripetibilità di quelle anticipate dalla parte opponente vittoriosa, essendo gli opposti rimasti contumaci), e le ha esplicitamente indicate nella motivazione, individuandole nella circostanza che la causa era stata decisa sulla base della dichiarazione di illegittimità costituzionale, intervenuta in corso di causa, delle disposizioni (esse stesse entrate in vigore dopo l’inizio del procedimento esecutivo) che avevano imposto al giudice dell’esecuzione di pronunziare di ufficio, e pur in assenza di sollecitazioni in tal senso da parte dell’ente debitore (che non si era neanche costituito nel processo esecutivo, oltre a rimanere contumace nel giudizio di opposizione) o del terzo (che si era limitato a rendere dichiarazione di quantità in senso positivo), l’improcedibilità dell’esecuzione.

Dunque, nè nel corso del processo esecutivo, nè nel giudizio di opposizione, vi era stata un’attività della parte che beneficiava della norma poi dichiarata incostituzionale diretta a postularne l’applicazione: la dichiarazione di estinzione del processo esecutivo era imposta direttamente dalla suddetta norma in questione e, dunque, dalla legge. Il giudice dell’esecuzione aveva direttamente applicato la forza cogente della disposizione poi dichiarata incostituzionale.

Neanche la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in questione è avvenuta a seguito di un giudizio incidentale incardinato nel processo di cognizione in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata, e quindi non viene in rilievo un’attività, con relativi costi, che la parte ricorrente sia stata indotta a sostenere nel processo di cui trattasi e davanti alla Corte Costituzionale.

Il ricorrente, però, contesta che, nella indicata situazione, sussistessero ragioni effettivamente idonee a giustificare la compensazione delle spese di lite.

Ma tale assunto è manifestamente infondato.

Il giudizio di valore espresso dal giudice del merito, per il quale le circostanze sopra richiamate integrano i presupposti della disposizione “elastica” di cui all’art. 92 c.p.c., risulta infatti del tutto corretto.

E’ stato già affermato da questa Corte che “in tema di compensazione delle spese processuali, ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, “ratione temporis” applicabile), quando la decisione sia stata assunta in base ad atti o argomentazioni esposti solo in sede contenziosa, a fronte della novità o dell’oggettiva incertezza delle questioni di fatto o di diritto rilevanti nel caso specifico, ovvero dell’assenza di un orientamento univoco o consolidato all’epoca della insorgenza della controversia, in presenza di modifiche normative o pronunce della Corte Costituzionale o della Corte di Giustizia dell’Unione Europea intervenute, dopo l’inizio del giudizio, sulla materia” (Sez. 2 -, Sentenza n. 24234 del 29/11/2016, Rv. 642196 – 01) e addirittura, in una fattispecie del tutto identica alla presente, ed intercorrente tra le medesime parti, si è statuito che “ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo risultante dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 11, la compensazione delle spese di lite può essere disposta, in difetto di soccombenza reciproca, soltanto per “gravi ed eccezionali ragioni”, tra le quali, trattandosi di nozione necessariamente elastica, può ricondursi la novità della questione giuridica decisa e la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in base alla quale era stato emesso il provvedimento impugnato, non potendo in tal caso imputarsi alla controparte di resistere invocando una norma vigente o di non farsi carico di una sua possibile incostituzionalità, finchè la sola Autorità deputata a rilevarla, e cioè la Corte costituzionale, non l’abbia pronunciata” (Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 5267 del 16/03/2016, Rv. 639366 – 01).

Il solo richiamo all’avvenuto accoglimento dell’opposizione in virtù della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle disposizioni normative (esse stesse sopravvenute in corso di causa) che avevano imposto al giudice dell’esecuzione la dichiarazione di improcedibilità del processo esecutivo, è quindi di per sè idoneo a giustificare la compensazione.

In tale richiamo è d’altronde implicitamente contenuto il rilievo che si tratta, ovviamente, di “questioni assolutamente nuove” (dal momento che le disposizioni applicate risultano essere entrate in vigore solo nel corso del processo esecutivo), in relazione alle quali è per giunta intervenuta una pronunzia di incostituzionalità (situazione che, ai fini della regolamentazione delle spese di lite ben può essere equiparata ad un “mutamento della giurisprudenza”, ed anzi, quale decisione del giudice delle leggi, determina di fatto addirittura un vero e proprio mutamento del quadro normativo positivo, con effetti retroattivi). Dunque, nella specie era addirittura possibile ravvisare quelle ipotesi che, pure in base alla ben più rigorosa restrittiva formulazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, attualmente vigente (dopo le modifiche apportate dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla L. 10 novembre 2014, n. 162), sono tuttora espressamente indicate dalla legge come idonee a giustificare la compensazione delle spese processuali.

In tale prospettiva, è appena il caso di sottolineare, ad abundantiam, che – nell’ottica del giudizio di valore richiesto dall’art. 92 c.p.c., comma 2, nella formulazione applicabile alla fattispecie – deve ritenersi corretto anche l’ulteriore richiamo operato dal giudice del merito alla circostanza che il provvedimento oggetto dell’opposizione agli atti esecutivi era stato emesso di ufficio dal giudice, in virtù di una disposizione imperativa di legge, senza alcuna sollecitazione da parte del terzo pignorato (che aveva reso la dichiarazione di quantità in senso positivo) o del debitore esecutato (che – oltre ad essere rimasto contumace nel giudizio contenzioso di opposizione – non si era neanche costituito nel processo esecutivo), trattandosi di una valutazione attinente alla situazione di incertezza che aveva dato luogo al giudizio (nella specie: il provvedimento emesso di ufficio dal giudice dell’esecuzione, oggetto diretto dell’opposizione, non potendo invece aver rilievo in quest’ottica la situazione che aveva dato causa al processo esecutivo, le cui spese non sono state naturalmente oggetto di alcuna regolamentazione all’esito del giudizio di opposizione, dovendo essere liquidate dal giudice dell’esecuzione in base ai diversi criteri previsti dall’art. 95 c.p.c.) ed al comportamento processuale ed extraprocessuale tenuto dalle parti, in relazione alle questioni controverse, e cioè circostanze che di certo sono legittimamente valutate dal giudice ai fini della regolamentazione delle spese del giudizio.

Le considerazioni che precedono devono ritenersi assorbenti di ogni altra questione posta con il ricorso.

Può peraltro, in particolare, osservarsi quanto segue, con specifico riguardo ai singoli motivi dello stesso:

– con il primo motivo si richiama il principio di soccombenza e il criterio da seguire al fine di individuare la parte soccombente, ma si tratta di considerazioni nella specie irrilevanti, non avendo il giudice del merito ritenuto sussistere parziale reciproca soccombenza delle parti, ed essendo invece pacifico che l’opponente era integralmente vittorioso;

– con il secondo motivo si sostiene l’irrilevanza della contumacia della parte soccombente ai fini della compensazione delle spese di lite; il rilievo è condivisibile, ma non decisivo, in virtù di quanto sin qui osservato, in quanto la considerazione della sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme applicate è di per sè sufficiente a giustificare la compensazione, e d’altra parte nella specie la valutazione del giudice del merito non ha riguardato esclusivamente la contumacia degli opposti nel giudizio di opposizione, ma anche il comportamento da questi tenuto nel corso del processo esecutivo (in tal senso va inteso il riferimento alla mancata contestazione delle ragioni del creditore, che segue e si aggiunge quello relativo alla loro contumacia nel giudizio di opposizione);

– con il terzo, il quarto ed il quinto motivo si nega in radice, in buona sostanza, la stessa possibilità che, in caso di contumacia del convenuto integralmente soccombente, il giudice, in presenza dei presupposti previsti dalla legge per la compensazione delle spese di lite, possa dichiarare irripetibili quelle sostenute dall’attore; si tratta di un assunto manifestamente infondato e logicamente insostenibile, nonchè palesemente contrario al costante indirizzo di questa Corte, richiamato dallo stesso ricorrente – e che il ricorso non contiene motivi tali da indurre a rivedere – secondo il quale la compensazione delle spese processuali è istituto del tutto diverso dalla causa di estinzione delle obbligazioni prevista dall’art. 1241 c.c., ed esprime semplicemente la possibilità per il giudice di stabilire l’eventuale irripetibilità delle spese necessarie per il processo ed anticipate dalle parti, in applicazione ovvero, nella sussistenza delle circostanze previste dalla legge, in parziale deroga al principio della soccombenza;

– con il sesto e con il nono motivo si contesta specificamente l’idoneità delle circostanze individuate dal giudice del merito come idonee a giustificare la compensazione; si tratta di considerazioni manifestamente infondate, per quanto già precisato in precedenza;

– con il settimo motivo si sostiene, in sostanza, che le spese del giudizio di opposizione agli atti esecutivi dovrebbero essere regolate ai sensi dell’art. 95 c.p.c. e non ai sensi degli artt. 91 e 92 c.p.c.; anche questo assunto è manifestamente infondato, in quanto l’opposizione agli atti esecutivi costituisce giudizio di natura contenziosa, e dunque va confermato il principio (che del resto non risulta mai messo in discussione, nè in dottrina nè in giurisprudenza) per cui le relative spese sono soggette al regime di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. e non a quello di cui all’art. 95 c.p.c.;

– con l’ottavo motivo si sostiene che il giudice avrebbe dovuto indicare espressamente se la compensazione era stata effettuata parzialmente o per intero, ma emerge in tutta evidenza dal tenore del provvedimento che essa è avvenuta integralmente.

2. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

 

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, in data 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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