Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2373 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 2373 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

Cui, 23 4-5

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 26840 del ruolo

generale

dell’anno 2014, proposto
da
TOFANI Diana (C.F.: TFN DNI 46R45 G999L)
rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso,
dall’avvocato Saveria Ricci (C.F.: RCC SVR 65A65 D086X)
-ricorrentenei confronti di
BASILE Antonio Giuseppe (C.F.: BSL NNG 53C21 A285G)
rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dagli avvocati Antonio Farini (C.F.: FRN NTN 61E14
A547D) e Paolo Panariti (C.F.: PNR PLA 60L14 H5010)
-controricorrentenonché
ALLIANZ S.p.A. (C.F.: 05032630963) 1 in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimataper la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Venezia n. 521/2014, depositata in data 3 marzo 2014 (notificata in data 30 luglio 2014);
udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio
del 5 dicembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa
Diana Tofani ha agito in giudizio nei confronti di Antonio Giuseppe Basile e Roberto Conte per ottenere il risarcimento dei
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Data pubblicazione: 31/01/2018

danni subiti in conseguenza degli inadeguati trattamenti sanitari che gli stessi le avevano praticato.
Il Basile ha chiamato in giudizio la propria compagnia di assicurazione della responsabilità civile, RAS S.p.A..
Nel corso del giudizio di primo grado l’attrice ha stipulato una
transazione con le compagnie assicuratrici dei professionisti
convenuti in relazione al risarcimento dei danni alla salute la-

Giuseppe Antonio Basile per ottenere la restituzione dei compensi pagati allo stesso per le sue prestazioni professionali.
Quest’ultima domanda è stata però respinta dal Tribunale di
Padova, che ha dichiarato estinto il giudizio, in virtù
dell’accordo intervenuto tra le parti, in relazione alle domande
proposte nei confronti del Conte e della RAS S.p.A.; ha peraltro accertato la responsabilità del Basile e lo ha condannato al
pagamento (dei due terzi delle) delle spese di lite in favore
dell’attrice (compensandole per il residuo terzo).
Su gravame del Basile, la Corte di Appello di Venezia, in riforma della decisione di primo grado, ha dichiarato estinto il
giudizio anche con riguardo all’azione di responsabilità extracontrattuale proposta nei confronti di quest’ultimo e, confermata l’inammissibilità delle domande avanzate dalla Tofani e
non oggetto della transazione, la ha condannata a pagare al
Basile le spese del doppio grado di giudizio (nonché a restituire gli importi incassati in virtù della decisione di primo grado).
Ricorre la Tofani, sulla base di sette motivi.
Resiste con controricorso il Basile.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede la società intimata Allianz S.p.A. (subentrata a RAS S.p.A.).
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c..
Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art.
380-bis.1 c.p.c..
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mentati, ma ha proseguito il giudizio stesso nei confronti di

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma
semplificata.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «violazione e
falsa applicazione ex art. 360, comma 1 n. 3, dell’art. 345
c.p.c.».
Con il secondo motivo si denunzia «nullità della sentenza o del

del principio di corrispondenza fra il chiesto ed il pronunciato
ex art. 112 c.p.c. in particolare per violazione del divieto di
pronunciarsi oltre i limiti della domanda, sia in relazione alle
statuizioni rese a favore del Basile».
Con il terzo motivo si denunzia «violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.),
per violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218,
2223, 2043, 2697 c.c.».
Con il quarto motivo si denunzia «violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.),
per violazione e falsa applicazione dell’art. 1272 c. c., 1304
c.c.. e dell’art. 180, 183 c.p.c. per violazione al principio del
contraddittorio».
Con il quinto motivo si denunzia «violazione o falsa applicazione delle norme di diritto ex art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.),
degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e dell’art. 112 cod. proc.
dell’art. 24 Cost., mancata applicazione dei principi in
materia di soccombenza virtuale in relazione alle statuizioni
rese nei confronti del Basile e conseguentemente violazione e
falsa applicazione delle norme di diritto 360, comma 1, n. 3
degli artt. 1917 c. c. art. 91 e 92 cod. proc. civ. e dell’art. 112
cod. proc. civ., dell’art. 24 Cost., in relazione alle statuizioni
rese nei confronti della RAS».
Con il sesto motivo si denunzia «omesso esame circa un fatto
decisivo per il giudizio che è stato oqgetto di discussione tra le
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procedimento (ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.) per violazione

parti, ex art. 360 n. 5) c.p.c., (transazione a cui il Basile è ri-

masto estraneo in primo grado)».
Con il settimo motivo si denunzia

«omesso esame circa un

fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione
tra le parti, ex art. 360 n. 5) c.p.c., ossia l’omessa valutazione

della grave negligenza professionale del convenuto, omessa
valutazione del comportamento processuale del convenuto».
delle spese di lite; tutti i motivi posti a base dello stesso possono quindi essere esaminati congiuntamente.
Essi sono parzialmente fondati, nei limiti che si esporranno.
2. È opportuno riassumere la vicenda processuale che, per
quanto emerge dagli atti, si è svolta come segue:
– la Tofani ha agito contro il Basile ed il Conte chiedendo il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dei
trattamenti sanitari inadeguati ricevuti; il Basile ha
chiamato in causa la sua assicuratrice della responsabilità civile (RAS S.p.A.);
nel corso del giudizio, l’attrice ha stipulato una transazione con le compagnie assicuratrici dei due professionisti convenuti; è rimasta estranea all’oggetto
della transazione la questione della eventuale restituzione dei compensi pagati ai medici, che era esclusa
dalla garanzia assicurativa (tale questione è impropriamente definita nell’atto transattivo come “responsabilità contrattuale”, ma il riferimento alla suddetta pretesa è chiaro ed inequivoco);
– nessuna delle parti ha dichiarato di rinunziare agli atti del giudizio; in primo grado la Tofani ha concluso
chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese,
nei rapporti con le compagnie assicuratrici (anche se
la Allianz S.p.A., assicuratrice del Conte, non era in
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Il ricorso ha ad oggetto esclusivamente la regolamentazione

realtà parte del giudizio), e la condanna dei professionisti (sia Conte che Basile) alla restituzione dei
compensi ricevuti per le loro prestazioni professionali;

il tribunale ha dichiarato estinto il giudizio nei confronti del Conte e della RAS S.p.A.; tale decisione
non è stata oggetto di impugnazione, e quindi è pas-

per quanto riguarda il Basile, il tribunale si è invece
pronunziato espressamente sulla responsabilità professionale, dichiarando il medico responsabile delle
lesioni subite dall’attrice, ma non ha formulato alcuna
condanna risarcitoria, in quanto ha evidentemente ritenuto che il risarcimento fosse stato oggetto della
transazione, e che quindi fosse cessata la materia del
contendere sulla relativa domanda; ha invece respinto la domanda di condanna alla restituzione dei compensi corrisposti al medico, perché non era stata
formulata nell’atto introduttivo domanda di risoluzione contrattuale; ha poi condannato il Basile al pagamento dei due terzi delle spese in favore della Tofani,
compensando il residuo terzo;

il solo Basile ha proposto appello, esclusivamente con
riguardo alla pronunzia sulle spese (almeno nei rapporti con la Tofani); non è stato proposto alcun appello incidentale dalla Tofani;

la corte di appello ha accertato in fatto che la transazione aveva ad oggetto la domanda “risarcitoria”
contro il Basile e che essa comprendeva anche le relative spese legali del giudizio in corso; in accoglimento dell’appello del Basile, ha di conseguenza dichiarato estinto il giudizio (anche) nei rapporti tra Tofani e Basile, con riguardo alla suddetta domanda “ri-

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sata in giudicato;

sarcitoria”; ha però ritenuto la Tofani integralmente
soccombente (prendendo in considerazione la sola
domanda “restitutoria”, in relazione al rigetto della
quale non era stato proposto appello), e la ha condannata al pagamento delle spese del doppio grado.
3. La decisione non è conforme a diritto, in quanto non risultano correttamente applicati gli artt. 91 e 92 c.p.c., i principi

causalità degli oneri processuali, e quelli che disciplinano la
eventuale compensazione (totale e/o parziale) delle spese di
lite.
Va premesso che, non essendo intervenute una regolare rinunzia agli atti del giudizio ed una regolare accettazione della
stessa, ai sensi dell’art. 306 c.p.c., in realtà la corte di appello
non avrebbe dovuto dichiarare l’estinzione del giudizio, in relazione alla domanda “risarcitoria” oggetto di transazione, ma
la cessazione della materia del contendere, come del resto richiesto dalla stessa attrice nelle conclusioni del giudizio di
primo grado.
L’imprecisa qualificazione giuridica della statuizione sulla domanda “risarcitoria” oggetto di transazione (che non risulta
del resto oggetto di specifica censura) non ha comunque un
effettivo rilievo pratico, trattandosi di un semplice errore terminologico, senza decisive conseguenze sulla decisione relativa alle spese processuali, che è l’unica tuttora in contestazione.
La corte di merito, infatti, ai fini della regolazione delle spese
del giudizio dichiarato “estinto” per l’intervenuta transazione,
non ha fatto applicazione della disciplina di cui all’art. 306
c.p.c., ma ha operato una valutazione in concreto, esattamente come deve avvenire in caso di cessazione della materia del
contendere, sulla base del principio della soccombenza virtuale.
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di diritto in materia di soccombenza (effettiva e virtuale), di

Preso atto della circostanza che le spese legali (anche quelle
del giudizio in corso) erano comprese nell’accordo transattivo
e quindi nella sostanza dovevano ritenersi già rimborsate alla
Tofani (secondo l’incensurabile, e comunque corretta e condivisibile, interpretazione da essa data a tale accordo), ha in sostanza ritenuto che dette spese non potessero essere poste a
carico della parte virtualmente soccombente (il Basile), e

compensazione delle stesse.
D’altra parte, se pure potesse ritenersi che la corte, avendo
dichiarato “estinto” il giudizio relativamente alla domanda “risarcitoria”, abbia inteso fare applicazione dell’art. 306 c.p.c.,
se cioè potesse ritenersi che essa abbia qualificato il riferimento, contenuto nella transazione, alla “rinunzia alla causa
in corso”, anche in relazione alle spese legali, come una formale rinunzia di entrambe le parti agli atti del giudizio con
compensazione delle spese processuali, la conclusione sarebbe esattamente la medesima, e cioè la avvenuta compensazione delle spese di lite in relazione alla domanda “estinta”
(come previsto dall’art. 306 c.p.c., che consente l’accordo delle parti in ordine alle spese del giudizio rinunziato).
Orbene, sotto questo aspetto la decisione si sottrae alle censure della ricorrente: la valutazione del contenuto della transazione (che i giudici del merito hanno incensurabilmente interpretato come riguardante anche le spese del giudizio in
corso) avrebbe ben potuto giustificare la compensazione delle
suddette spese, nonostante la virtuale soccombenza del Basile, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., in base al regime normativo applicabile ratione temporis (la causa ha avuto inizio nel 1999),
e d’altra parte tale conclusione risulta corretta anche
nell’ottica dell’estinzione per rinunzia agli atti del giudizio, ai
sensi dell’art. 306 c.p.c., come si è visto.

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quindi, nella sostanza, che sussistessero giusti motivi per la

Le censure contenute nel ricorso risultano invece fondate con
riguardo alla conclusione che la corte di appello ha tratto dalla
circostanza che era stata respinta l’ulteriore domanda proposta dalla Tofani, di restituzione dei compensi corrisposti ai
professionisti, e cioè la condanna di quest’ultima al pagamento integrale delle spese dell’intero giudizio di merito.
Essendo state ritenute oggetto di compensazione le spese re-

transazione, nonostante la soccombenza virtuale del Basile, e
una volta stabilito che la Tofani era soccombente sull’altra
domanda (indicata come “restitutoria”), la decisione finale
certamente non avrebbe potuto essere quella della condanna
di quest’ultima al pagamento integrale di tutte le spese del
giudizio di primo grado (ivi incluse quelle relative alla domanda per la quale erano stati ritenuti sussistenti motivi di compensazione), ma al più quella di una sua condanna al pagamento di una quota di esse (cioè la sola parte degli oneri processuali relativi alla domanda “restitutoria”; sulla necessità
che la regolazione delle spese di lite avvenga in base al principio di causalità, imputando idealmente a ciascuna parte gli
oneri processuali causati all’altra per aver resistito a pretese
fondate, ovvero per aver avanzato pretese infondate, cfr.
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3438 del 22/02/2016, Rv. 638888
– 01), e ciò specialmente se si tiene conto che la domanda
“restitutoria” è stata dichiarata inammissibile in quanto nuova,
mentre tutta l’istruttoria del giudizio, e quindi la gran parte
degli oneri processuali, avevano riguardato proprio la domanda “risarcitoria” (in relazione alla quale la Tofani è risultata
virtualmente vittoriosa, ma per la quale, ciò nonostante, la
corte di merito ha ritenuto di disporre la compensazione).
La decisione di secondo grado va quindi cassata, esclusivamente in relazione a tale profilo.

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lative alla domanda (indicata come “risarcitoria”) oggetto di

4. Non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto, è
possibile decidere la controversia nel merito.
Dovendosi tener conto dell’esito finale complessivo del giudizio di merito, la situazione risulta la seguente:
a) la Tofani risulta (virtualmente) vittoriosa sulla domanda risarcitoria dichiarata “estinta”, e cioè quella che ha dato luogo
alla gran parte degli oneri processuali, anche se con riguardo

anche le spese legali; sussistono dunque certamente i presupposti per la compensazione delle relative spese di lite, ai sensi
dell’art. 92 c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis); ad identica conclusione (lo si osserva, anche per completezza espositiva) si perverrebbe a voler ritenere sussistente
l’estinzione del giudizio per rinunzia agli atti del giudizio in relazione a tale domanda, e di conseguenza applicabile la disciplina di cui all’art. 306 c.p.c.;
b) il Basile risulta (realmente) vittorioso esclusivamente sulla
domanda “restitutoria”, in relazione alla quale, peraltro, gli
oneri processuali sono stati in concreto sostanzialmente trascurabili, in quanto si tratta di una domanda che si è ritenuta
proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni, che
non ha richiesto istruttoria ed è stata decisa in base ad un rilievo di natura meramente processuale, nonostante l’avvenuto
accertamento dell’inadempimento contrattuale del professionista; anche in relazione a tale domanda sussistono quindi certamente, ad avviso della Corte, i presupposti per la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c. (nella
formulazione applicabile ratione temporis).
Quindi, in base al suo esito finale, sussistono i presupposti per
la integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio di
merito, nei rapporti tra Tofani e Basile.

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a tale domanda vi è stata una transazione, che ha riguardato

Ed in considerazione del solo parziale accoglimento del ricorso, possono essere compensate anche le spese del presente
giudizio di legittimità.
5. Il ricorso è accolto, nei limiti indicati in motivazione.
La sentenza impugnata è cassata in relazione e, decidendo nel
merito, è dichiarata l’integrale compensazione delle spese
dell’intero giudizio nei rapporti tra l’attrice Tofani e il convenu-

per questi motivi
La Corte:

accoglie il ricorso, nei limiti indicati in motivazione, e
cassa in relazione la sentenza impugnata;

decidendo nel merito, dichiara l’integrale compensazione
delle spese dell’intero giudizio nei rapporti tra l’attrice
Tofani e il convenuto Basile, ivi inclusa la presente fase
di legittimità.

Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2017.

to Basile, ivi inclusa la presente fase di legittimità.

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