Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23729 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. I, 28/10/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 28/10/2020), n.23729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. G. C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10760/2019 r.g. proposto da:

R.M.R.H., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e

difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso,

dall’Avvocato Enrica Inghilleri, presso il cui studio elettivamente

domicilia in Roma, alla Piazza dei Consoli n. 62.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI ANCONA depositato il 16/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. R.M.R.H., nativo del (OMISSIS), ricorre per cassazione, affidandosi a due motivi (il primo dei quali recante due profili), contro il “decreto” del Tribunale di Ancona del 16 febbraio 2019, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

1.1. Quel tribunale, pur considerando credibile il racconto del richiedente protezione, ha opinato che i motivi addotti da lui a sostegno delle sue richieste fossero inidonei a consentirne l’accoglimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi prospettano, rispettivamente:

I-A) “In riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della legge: art. 1-A della Convenzione di Ginevra; D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 1, 2, 3, 4 e 5 ed art. 14; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 ed art. 11. Vizio di motivazione”; I-B) “In riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della legge: del D.L. n. 113 del 2018, art. 1; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3. Vizio di motivazione”. Si contestano le argomentazioni utilizzate dal tribunale per negare le invocate forme di protezione internazionale ed umanitaria, assumendosi che la vicenda narrata dal ricorrente sarebbe stata erroneamente interpretata, svalutata e sottovalutata a causa di un’errata applicazione dei presupposti di configurazione della persecuzione o comunque del danno grave. Si lamenta, altresì, un cattivo esercizio dei doveri di cooperazione officiosa da parte del tribunale e anche con riferimento al mancato riconoscimento, in favore dell’odierno ricorrente, della protezione umanitaria;

II) “In riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Vizio di motivazione”, nuovamente criticandosi la mancata effettiva considerazione della situazione socio politica del Paese di provenienza del ricorrente ed il carente esercizio dei doveri di cooperazione officiosa da parte del tribunale.

2. Il ricorso si rivela inammissibile nel suo complesso.

2.1. Invero, il tribunale dorico ha escluso che ricorressero nella vicenda narrata

dal R.M.R.H. – il quale aveva allegato di essere fuggito nel (OMISSIS) dal (OMISSIS), suo Paese di origine, per una questione di rivendicazioni terriere, insorta tra suo padre e suo zio, legata alla successione di suo nonno: in particolare, lo zio, intendendo appropriarsi di un terreno lasciato a suo padre, aveva ucciso quest’ultimo e ferito sua madre e sua sorella – i requisiti delle forme di protezione richieste, perchè: i) ha opinato che le sue dichiarazioni, benchè reputate credibili, restavano “confinate nei limiti di una vicenda vita privata e di giustizia comune, atteso che gli aspetti evidenziato in ricorso integrano personali timori privi di elementi concreti di riscontro e non sussiste una condizione oggettiva di pericolo direttamente riferibile al ricorrente in relazione alla situazione geografica di provenienza… pertanto il ricorrente avrebbe dovuto richiedere la protezione del suo Paese ed attenderne l’esito” (cfr. pag. 2 del decreto impugnato); ii) l’istante non aveva allegato di essere affiliato politicamente o di aver preso parte ad attività di associazioni di diritti civili, nè di appartenere ad una minoranza etnica e/o religiosa, o di altro tipo, oggetto di persecuzione; iii) ha escluso, sulla base della consultazione di affidabili fonti di informazioni, delle quali ha pure dato puntualmente conto nel provvedimento impugnato, che in Bangladesh sia riscontrabile una situazione di instabilità politico-sociale di livello così elevato da potere essere qualificata nei termini di quella “violenza generalizzata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, che consente il riconoscimento nei confronti dello straniero della forma di protezione internazionale di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (cfr. amplius, pag. 3, nonchè 4-7 del menzionato decreto); iv) quanto alla invocata protezione umanitaria (da scrutinarsi alla stregua della disciplina, da ritenersi applicabile ratione temporis – cfr. Cass., SU, nn. 29459-29461 del 2019 – di cui al D.Lgs. n. 286, art. 5, comma 6), ha evidenziato l’assenza di peculiari situazioni soggettive attestanti condizioni di vulnerabilità del richiedente protezione, nonchè di un suo effettivo radicamento sul territorio dello Stato ospitante, determinato da ragioni familiari o di una concreta integrazione lavorativa, letta in connessione con il mancato riscontro di una situazione di grave compromissione dei diritti umani fondamentali nel Paese di origine, così da non consentire di pervenire ad una prognosi positiva quanto all’esposizione del richiedente, in ipotesi di rimpatrio, ad una situazione di negazione della dignità personale.

2.2. Al cospetto di un simile impianto argomentativo, sotteso al diniego di tutte le forme di protezione internazionale e corredato da una spiegazione esauriente delle ragioni atte a suffragare il rigetto delle domande proposte, – sicchè non si ravvisano quei radicali vizi motivazionali che oggi assumono rilievo in sede di legittimità: “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, “motivazione apparente”, “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili”, “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014) – il primo motivo è complessivamente inammissibile, atteso che il tribunale ha fondato il proprio giudizio su di una lettura integrata, siccome stabilito alla disposizione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), delle dichiarazioni rese dal R.M.R.H. e delle informazioni circa il suo Paese di origine, siccome ritraibili dalla consultazione di fonti qualificate ed aggiornate, e sulla base di ciò ha escluso che ricorressero le condizioni per il riconoscimento sia della protezione maggiore (status di rifugiato e protezione sussidiaria) che di quella minore.

2.2.1. Con specifico riguardo all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), ha rilevato che, sostanzialmente, il Bangladesh non si segnala attualmente per alcun tipo di instabilità politica: il che all’evidenza esclude la fattispecie della “minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armalo interno o internazionale”. Del resto l’accertamento circa l’esistenza di tale minaccia costituisce apprezzamento di fatto di esclusiva competenza del giudice di merito (cfr., ex multis, Cass. n. 6191 del 2020, in motivazione; Cass. n. 32064 del 2018; Cass. n. 30105 del 2018), salvo il rilievo che possano assumere i vizi motivazionali: vizi che, come spiegato, nella fattispecie non ricorrono.

2.3. Nemmeno sussiste, poi, l’asserito omesso esame di un fatto decisivo di cui al secondo motivo di ricorso, avendo, come si è visto, il tribunale espressamente valutato ed escluso la sussistenza di potenziali situazioni di persecuzione in danno dell’odierno ricorrente.

2.4. Nessun decisivo rilievo assume, inoltre, ai fini della corretta applicazione delle norme di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 2, l’allegata integrazione socio-lavorativa asseritamente raggiunta dal richiedente, posto che vige nella materia de qua il principio di diritto secondo il quale non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al Paese di provenienza atteso che il rispetto del diritto alla vita privata di cui all’art. 8 CEDU, può soffrire ingerenze legittime da parte di pubblici poteri finalizzate al raggiungimento d’interessi pubblici contrapposti quali quelli relativi al rispetto delle leggi sull’immigrazione, particolarmente nel caso in cui lo straniero non possieda uno stabile titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che sia definita la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale (cfr. Cass. n. 17072 del 2018).

2.4.1. Approdi interpretativi, quelli riportati, che, di recente, hanno ricevuto l’autorevole avallo della Sezioni Unite di questa Corte, che, con la sentenza n. 29459 del 13 novembre 2019, hanno sancito che “in tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza”.

2.5. A fronte di tali approfonditi rilievi, che danno conto della correttezza dell’operazione di sussunzione dei fatti allegati alle norme di legge di cui il ricorrente ha chiesto l’applicazione, le doglianze sviluppate in ricorso investono, sostanzialmente, il complessivo governo del materiale istruttorio (quanto alla sussistenza, o meno, della prova dei presupposti per la invocata protezione internazionale ed umanitaria), senza assolutamente considerare che la denuncia di violazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ivi formalmente proposte, non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie (cfr. Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010; Cass., SU. n. 10313 del 2006), non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonchè le più recenti Cass. n. 8758 del 2017 e Cass., SU, n. 34476 del 2019).

3. L’odierno ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, atteso che il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata,

“sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

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