Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23729 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. I, 24/09/2019, (ud. 28/06/2019, dep. 24/09/2019), n.23729

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28749/2018 proposto da:

K.M., rappresentato e difeso dall’avv. Carmine Verde

(Pec: avvcarmineverde.puntopec.it) giusta procura speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 30-5-2018;

udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal

cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

K.M., pakistano, ricorre per cassazione, con due motivi, nei confronti della sentenza con la quale la corte d’appello di Firenze ne ha rigettato il gravame in ordine alla domanda di protezione internazionale; il ministero dell’Interno non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il ricorso è inammissibile per la seguente ragione;

la corte d’appello, dopo aver evidenziato quale fosse l’oggetto della controversia e quali le difese assunte dalla parte, ha ritenuto l’appello, da un lato, infondato e, dall’altro, altresì inammissibile per difetto di specificità dei motivi ai sensi dell’art. 342 c.p.c.;

ciò ha affermato sia con riguardo alla domanda di protezione sussidiaria, sia con riguardo alla domanda di protezione umanitaria; il ricorrente nell’ordine denunzia (i) la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), dolendosi del rigetto della domanda di protezione sussidiaria, poichè a suo dire nella zona di provenienza (il (OMISSIS)) si sarebbero dovute rinvenire le condizioni di violenza generalizzata di cui alla citata norma; (ii) la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in ordine alla valutazione, ritenuta apodittica, della situazione della regione pakistana, non essendosi data contezza delle fonti consultate;

è decisivo osservare che nessuna censura è stata mossa alla specifica affermazione della corte territoriale, integrante un’autonoma, e anzi prioritaria, ratio decidendi (v. Cass. Sez. U n. 3840-07), secondo la quale l’appello proposto dal richiedente era da considerare inammissibile per difetto di specificità (art. 342 c.p.c.);

la declaratoria di inammissibilità del ricorso implica in sè doversi dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cass. n. 9660-19).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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