Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23728 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. I, 28/10/2020, (ud. 13/10/2020, dep. 28/10/2020), n.23728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. G. C. – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8817/2019 r.g. proposto da:

T.W., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’Avvocato

Nicoletta Pelinga, presso il cui studio elettivamente domicilia in

Falconara Marittima (AN), alla Piazza Mazzini n. 9.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI ANCONA depositato il 12/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/10/2020 dal Consigliere Dott. Eduardo Campese.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. T.W., nativo del (OMISSIS), ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, contro il “decreto” del Tribunale di Ancona del 12 gennaio 2019, reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

1.1. Quel tribunale, pur considerando credibile il racconto del richiedente protezione, ha opinato che i motivi addotti da lui a sostegno delle sue richieste fossero inidonei a consentirne l’accoglimento.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I formulati motivi prospettano, rispettivamente:

I) “Violazione e falsa applicazione della normativa di cui all’art. 1A della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 – riconoscimento dello status di rifugiato”. Si contestano il cattivo esercizio dei doveri di cooperazione officiosa da parte del tribunale ed il mancato riconoscimento, in favore dell’odierno ricorrente, dello status di rifugiato;

II) “Violazione e falsa applicazione della normativa del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 2, lett. g) e art. 14, in riferimento al diritto alla protezione sussidiaria”, censurandosi il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria;

III) “Violazione e falsa applicazione della normativa del D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 – diritto alla protezione umanitaria”, criticandosi il mancato riconoscimento della protezione cd. umanitaria.

2. Il ricorso è inammissibile, posta la non specificità ed incompletezza della procura allegata dal difensore quale ultimo foglio dell’atto (spillato al ricorso), documento nel quale, oltre al mancato richiamo del provvedimento impugnato e della relativa data di comunicazione, nemmeno è indicata la data di rilascio e così, in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, quinto periodo, non risulta la prescritta certificazione, da parte del difensore, della “data del rilascio in suo favore”, quale imposta al fine di dar conto, a pena di inammissibilità del ricorso, del suo conferimento “in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato”.

2.1. Si osserva che già questa Corte ha statuito che “è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poichè tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell’interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell’art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3” (cfr. Cass. n. 17717 del 2018); e, in fattispecie analoga, Cass. 30620 del 2019 ha concluso per la inammissibilità della “procura su foglio separato e spillato in calce, ma niente consente di dire che la procura sia stata giustappunto rilasciata dopo la comunicazione del provvedimento impugnato, atteso che sulla procura anzidetta non risulta apposta nè la data di conferimento, nè attestazione veruna”.

2.2. Invero la specialità della norma deriva dalla peculiare connotazione pubblicistica che la “certificazione”, quale demandata al difensore, viene ad assumere nel contesto del conferimento della procura; per esso, non si ha, invero, mera declinazione modale del sistema già congegnato all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3 e art. 125 c.p.c., comma 3, demandandosi, invece, al difensore un atto di fidefacienza, con peculiare valore di riscontro, che il conferimento della procura è avvenuto posteriormente alla comunicazione del decreto impugnato; ne deriva che tale “certificazione” implica di necessità l’asseverazione qualificata – possibile solo in capo al difensore investito del mandato ad impugnare per cassazione ed a ciò abilitato – della presenza del richiedente protezione – di regola – nel territorio dello Stato, così formandosi un documento firmato, a sua volta, in presenza del difensore e nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore; la locuzione impiegata (certificazione), rinviando in modo specifico ad un unico soggetto autore della condotta, ed alla correlativa responsabilità, appare, invero, strettamente connessa ad un “modo” predeterminato, scelto dalla legge, di far risultare la posteriorità del mandato rispetto alla comunicazione del decreto, perciò integrando direttamente, accanto ad una funzione di controllo – come visto – della sottoscrizione e della sua provenienza (e, con essa, della volontà di impugnare, ex art. 83 c.p.c.), una speciale potestà asseverativa, di fidefacienza, conferita ex lege al difensore abilitato.

2.3. Va dunque ribadito il principio, già sancito da Cass. n. 1044 del 2020 (cfr. nonchè, successivamente, ex multis, da Cass. n. 2342 del 2020, da Cass. n. 4069 del 2020 e da Cass. n. 14530 del 2020), secondo cui “in materia di protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, il conferimento della procura alle liti per proporre il ricorso per cassazione, al fine di assolvere al requisito della posteriorità alla comunicazione del decreto impugnato, va certificato nella sua data di rilascio dal difensore; ne consegue che è inammissibile il ricorso nel quale la procura (nella specie, apposta su foglio spillato all’atto) non indica la data in cui essa è stata conferita, non assolvendo alla funzione certificatoria la sola autentica della firma, nè il citato requisito potendo discendere dalla mera sequenza notificatoria”.

3. L’odierno ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia sulle spese di questo giudizio di legittimità, atteso che il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, “sussistono, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto”, mentre “spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento”.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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