Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23728 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. III, 14/11/2011, (ud. 20/09/2011, dep. 14/11/2011), n.23728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19980/2009 proposto da:

F.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’Avvocato FERRARA GIANCARLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.E. (OMISSIS), L.A.

(OMISSIS), B.N. (OMISSIS);

– intimati –

nonchè da:

B.N. (OMISSIS), B.E.

(OMISSIS), L.A. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, V. TIBULLO 10, presso lo studio

dell’avvocato GRECO FELICE, rappresentati e difesi dall’avvocato

FRASSI GINO, giusta delega in atti;

– ricorrenti incidentali –

e contro

F.G. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2569/2008 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 29/09/2008; R.G.N. 645/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato FERRARA GIANCARLO; udito l’Avvocato CIRIELLI ORONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’accoglimento p.q.r. del

ricorso principale e inammissibilità del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata il 18 e il 25 ottobre 1999 F.G. conveniva in giudizio, davanti al Tribunale di Como L. A., B.E., perchè fosse accertato che i contratti di compravendita di due unità immobiliari, situate in Como, rispettivamente in via (OMISSIS), conclusi, come parte acquirente, dalla sua convivente T. A. erano simulati soggettivamente e fosse accertato e dichiarato che lui era il proprietario degli stessi, e perchè fosse dichiarata nulla o inefficace la disposizione testamentaria con la quale la T. aveva lasciato i detti appartamenti alle convenute, sue nipoti. In subordine, chiedeva la condanna di costoro a risarcirgli i danni quantificati nel valore degli immobili, da accertare in corso di causa.

A fondamento della domanda, premesso che nel 1995 aveva promosso identica azione e che il relativo processo si era estinto perchè essendo stato interrotto a causa della dichiarazione del suo fallimento, non era stato poi riassunto, esponeva che: per oltre quarant’anni aveva convissuto more uxorio con T.A.;

nel 1963 aveva acquistato un immobile situato in (OMISSIS), immobile che aveva però fatto intestare alla sua convivente perchè era un imprenditore e si trovava in difficoltà aziendali;

successivamente, nel 1972, aveva acquistato e fatto intestare a nome della sua convivente anche l’unità immobiliare situata in via (OMISSIS); inoltre le aveva intestato le quote della società Argan spa; nel luglio del 1986, insospettitosi della presenza troppo assidua di alcuni parenti della T., aveva fatto sottoscrivere a costei una dichiarazione con la quale riconosceva la natura fittizia di detti contratti e la di lui esclusiva titolarità della proprietà degli immobili; la T., deceduta il (OMISSIS), aveva lasciato, con testamento olografo, i due immobili, alle nipoti; solo in data 12 luglio 1995 era riuscito a ritrovare la scrittura contenente la controdichiarazione di T.A., del luglio 1986; detta scrittura, sottoposta a consulenza tecnografica d’ufficio, nel corso del processo iniziato nel 1995, era stata riconosciuta dal Ctu autentica nella sottoscrizione e redatta contestualmente alla sottoscrizione della stessa. Costituitesi nel giudizio, le convenute eccepivano preliminarmente l’infondatezza della domanda di simulazione in quanto i terzi contraenti non erano al corrente dell’asserito accordo simulatorio; inoltre ponevano in dubbio l’autenticità della controdichiarazione prodotta dall’attore.

Con citazione del 1 agosto e del 15 settembre 2000, F.G. conveniva di nuovo in giudizio, davanti allo stesso Tribunale, le medesime convenute, in qualità eredi di T.A. esponendo gli stessi fatti e chiedendo, che accertata la natura simulata del contratto di compravendita, fosse accertato l’inadempimento della sua ex convenuta dell’obbligazione di trasferire in favore di esso attore le unità immobiliare e, di conseguenza, dichiarata la sua titolarità del diritto di proprietà, che le convenute fossero condannate a trasferire in suo favore i titoli e in documenti relativi alle dette unità immobiliari. In subordine chiedeva la condanna della convenute risarcirgli i danni.

A fondamento della nuova azione, il F. esponeva che tra lui e la convivente era stato concluso un negozio fiduciario, del quale era prova la dichiarazione del luglio 1986. Aggiungeva che la T., avendo lasciato in eredità alle nipoti gli immobili oggetto del negozio, si era resa inadempiente all’obbligazione assunta. Si costituiva nel giudizio (iscritto al n. di R.G. 2446/2000) la sola L.A. la quale resisteva alla nuova domanda ritenendola contraddittoria con quella proposta in precedenza.

Il Tribunale di Como, disposta la riunione di due processi ed espletata l’istruzione probatoria nel caso, con l’assunzione di prove testimoniali, con sentenza n. 9.6/4.8.2005 respingeva le domande e compensava le spese di lite.

Il Tribunale, inquadrata la domanda di simulazione nella fattispecie dell’interposizione fittizia della persona, la respingeva considerando che la dichiarazione datata luglio 1986 non costituisse una controdichiarazione di un contratto simulato soggettivamente, ma attenesse piuttosto ad un negozio fiduciario in forza del quale la T., in qualità di fiduciaria, con le compravendite era divenuta l’effettiva proprietaria degli immobili, obbligandosi, tuttavia, all’ulteriore trasferimento degli immobili in favore del fiduciante F.G.. Riteneva, pertanto, che la domanda di interposizione fittizia di persona fosse intrinsecamente contraddittoria e infondata.

A seguito dell’appello del F., la Corte d’Appello di Milano, con la decisione in esame n. 2569/2008, confermava quanto statuito in primo grado e rigettava il gravame. Ricorrono per cassazione, in via principale, il F., con tre motivi, e relativi quesiti (e una richiesta subordinata), e, in via incidentale, le aventi causa dalla T., con due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo e secondo motivo si deduce violazione degli artt. 1218, 1219 e 1222 c.c., e relativo difetto di motivazione, in quanto la Corte di Milano, pur riconoscendo la sussistenza del patto fiduciario in questione, ha inopinatamente negato il dedotto inadempimento, risultante chiaramente dalle disposizioni contenute nel testamento olografo della T..

In particolare si afferma che “la motivazione della sentenza impugnata in questa sede è palesemente contraddittoria laddove la Corte da pacificamente atto della sussistenza di una disposizione dei beni di cui è causa a favore di soggetti diversi dal sfiduciante (ci si riferisce alla disposizione testamentaria con la quale, come pacifico in atti, ha designato proprie eredi le nipoti, odierne parti in causa) e, nonostante ciò, nega la sussistenza di un adempimento da parte della fiduciaria” e che “la Corte d’Appello ha erroneamente applicato il combinato disposto di cui all’art. 1218 e 1219 c.c. secondo il quale, come pacificamente riconosciuto in dottrina e giurisprudenza, l’inequivoca manifestazione della volontà di non adempiere equivale ad inadempimento ed il debitore non può essere qualificato inadempiente anche se non sia stato fissato o non sia scaduto il termine per adempiere qualora il suo comportamento lasci sicuramente desumere, e comunque fondatamente presagire che non sarà in grado, alla richiesta, di eseguire la prestazione”.

Con il terzo motivo si deduce ancora violazione dell’art. 1218 c.c. per avere erroneamente ritenuto la Corte che era onere dell’odierno ricorrente provare anche l’avvenuta richiesta di restituzione dei beni. Si afferma che “consequenziale è l’errore in cui è incorsa la Corte di Appello nell’affermare che era onere dell’odierno ricorrente provare che l’avvenuta richiesta di restituzione dei beni: come già ampiamente illustrato, infatti, tale richiesta non costituisce il presupposto dell’inadempimento, il quale prescinde dalla messa in mora, e rileva di per sè allorquando il debitore ha manifestato la volontà di non adempiere o si è posto nelle condizioni di non adempiere al momento della richiesta”.

Si aggiunge che, ove si ritenga di non accogliere la domanda “costitutiva”, deve ritenersi formulata la domanda subordinata di risarcimento danni. Ricorso incidentale.

Con il primo motivo si deduce difetto di motivazione sul punto della rilevanza probatoria della scrittura del luglio 1986. In particolare si afferma che “sulla prima motivazione, la Corte d’Appello di Milano ha ritenuto che non sia ostativa alla individuazione del negozio fiduciario (per la cui esistenza è necessaria la bilaterità delle manifestazioni di volontà), l’unilateralità della dichiarazione, perchè la T. non aveva revocato il proprio consenso prima manifestato … sulla seconda motivazione non si è invece espressa.

Pertanto, la motivazione della sentenza della Corte di Appello di Milano appare insufficiente nel suo complesso, poichè si è espressa solo sulla prima delle motivazioni della sentenza di primo grado, mentre ha ignorato la seconda, riguardante la prova dell’efficacia della scrittura del luglio 86, in ordine alla quale la motivazione è omessa”.

Con il secondo motivo si deduce ancora difetto di motivazione in ordine al “comportamento concludente del F.”. Si afferma in particolare che “la motivazione della sentenza della Corte di Appello di Milano appare su questo punto contraddittoria poichè ha valutato in modo diverso due comportamenti concludenti di identico significato ed efficacia”.

Si dispone la riunione dei ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Preliminarmente si rileva la inammissibilità del ricorso incidentale per omessa formulazione dei quesiti ex art. 366 bis c.p.c..

Meritevole di accoglimento è invece il ricorso principale con riferimento alle tre censure in esso espresse, avendo tutte ad oggetto il medesimo profilo argomentativo della inidonea valutazione del negozio fiduciario in questione da parte della Corte di merito.

Illogica ed errata è, infatti, la decisione impugnata, laddove afferma che “ciò posto e ribadito che la T., in quanto fiduciaria, è stata la reale acquirente dei due immobili, pur assumendosi, con il pactum fiduciae, l’impegno di trasferirne, a sua richiesta, la proprietà al sfiduciante F.A., la Corte osserva che, non avendo questi fatto tale richiesta (e comunque non avendone fornito la prova), la predetta non si è resa inadempiente all’impegno assunto. Di conseguenza, costei, alla sua morte, era l’effettiva proprietaria degli immobili lasciati in eredità alle odierne appellate. Ulteriore conseguenza è che la disposizione testamentaria è pienamente valida, in quanto relativa a beni di proprietà della disponente”. Premesso che nel contratto fiduciario di compravendita il pactum fiduciae configura un rapporto obbligatorio (in cui “creditore” è il fiduciante e “debitore” il fiduciario) che, per la sua sola sussistenza (ovviamente da provare) limita l’efficacia reale del contratto stesso nei confronti dei terzi, e che la configurazione del contratto fiduciario in genere “passa” attraverso la valutazione ermeneutica in concreto degli interessi dei soggetti contraenti (ai fini della individuazione della causa di detta fattispecie negozionale), censurabile è la decisione della Corte di merito in proposito in quanto: a) l’obbligo di ritrasferimento deve essere effettuato dal fiduciario – acquirente prescindendo dalla relativa eventuale richiesta del sfiduciante – venditore (come erroneamente ritenuto dalla Corte di merito); b) il mancato adempimento di tale onere comporta ai sensi dell’art. 1218 c.c. (in mancanza di clausola risolutiva espressa, per la quale l’inadempimento in questione determina la risoluzione dello stesso contratto di trasferimento del bene) il risarcimento del danno;

c) comunque, il fiduciario inadempiente (come nel caso in esame) risulta privo di legittimazione sostanziale a disporre del bene sia inter vivos che mortis causa (con la conseguenza che non poteva la T. in questione disporre in via testamentaria dei beni acquisiti a titolo fiduciario).

Ne deriva che la Corte di Milano, in sede di rinvio, accertata la sussistenza “in concreto” di un contratto fiduciario, dovrà decidere la controversia in esame correttamente applicando i principi sopraesposti al caso di specie.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile l’incidentale e accoglie il principale. Cassa l’impugnata decisione in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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