Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23728 del 01/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 01/10/2018), n.23728

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27855-2016 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – DIPARTIMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE

PENITENZIARIA – C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.F.;

– intimato –

avverso il decreto n. cronol. 3374/2016 del tribunale di Napoli,

depositato il 28/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di Consiglio non

partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO CHE

il Ministero della Giustizia ricorre per cassazione nei confronti del provvedimento col quale il tribunale di Napoli ha liquidato in favore di P.F. la somma di Euro 8.352,00 a titolo di risarcimento per le condizioni di detenzione subite in distinti periodi tra il (OMISSIS), presso la casa circondariale di (OMISSIS) e presso la casa circondariale di (OMISSIS), in violazione dell’art. 35-ter ord. pen.;

l’intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO CHE

con l’unico motivo di ricorso il ministero denunzia la violazione degli artt. 1218,2946 e 2947 c.c., nonchè dell’art. 35-ter citato;

sostiene che il tribunale avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di prescrizione, ritenendo il credito soggetto al termine decennale in ragione del tipo di responsabilità da “contatto”, anzichè al termine quinquennale;

il ricorso è manifestamente infondato, dovendosi soltanto correggere la motivazione dell’ordinanza gravata;

il tribunale ha ritenuto che al rimedio in questione fosse applicabile il termine decennale di prescrizione con decorrenza unitaria dal 28-12-2008, nella quale aveva avuto inizio il periodo di detenzione sofferto in condizioni non conformi a quanto previsto dall’art. 3 Cedu;

tale periodo peraltro, sempre in base al decreto impugnato, era già cessato al momento del deposito del ricorso (22-12-2014);

la motivazione del tribunale va corretto in ciò: che questa Corte ha di recente chiarito che il diritto alla somma di denaro (otto Euro) per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art. 3 Cedu, previsto dall’art. 35-ter ord. pen., comma 3 si prescrive in dieci anni, i quali decorrono dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle indicate condizioni; e coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima dell’entrata in vigore della nuova norma hanno anch’essi diritto all’indennizzo per i periodi anteriori – salvo che non siano incorsi in decadenza D.L. n. 92 del 2014, ex art. 2 (cosa peraltro non eccepita nel caso di specie) -, ma il termine di prescrizione decorre, in tal caso, dal 28-6-2014, data di entrata in vigore del D.L. citato (Cass. Sez. U n. 11018-18); consegue che in ogni caso, con la detta precisazione, è errata la tesi del ministero, secondo cui il termine di prescrizione sarebbe invece quinquennale (peraltro senza esplicitazione di una specifica decorrenza).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

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