Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23727 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. III, 14/11/2011, (ud. 20/09/2011, dep. 14/11/2011), n.23727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16559-2009 proposto da:

A.D. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 1 presso lo studio dell’avvocato MATTIA

ROSA, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

IMMOBILE BEATRICE S.A.S. DI STELLINI ALESSANDRO E C. (OMISSIS),

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE TIZIANO 19, presso lo studio

dell’avv. NIGRO BRUNO, che la rappresenta e difende delega a margine

del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 437/2009 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO – 1^

SEZIONE CIVILE, emessa il 25/3/2009-27/3/2009 depositata il

21/04/2009 R.G.N. 2824/08;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato TERESA MASTRANGELO (per delega dell’Avv. ROSA

MATTIA);

udito l’Avvocato BRUNO NIGRO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 18.12.03 la Stellini sas di Alessandro Stellini & C., corrente in (OMISSIS), in persona del suo legale rappresentante S.A., conveniva A. D. avanti il Giudice di Pace di Busto Arsizio per sentirla condannare al pagamento in suo favore della somma di Euro 1.200,00 oltre gli interessi legali dalla data della messa in mora al saldo, a titolo di compenso per l’attività di gestione del sinistro occorso alla convenuta ed alla figlia M.M. in (OMISSIS), in esecuzione del mandato conferito all’attrice della convenuta, dalla figlia e dal marito M.A. in data 23.5.02. Si costituiva in giudizio la A., negando di aver conferito alcun mandato alla società attrice per la gestione di detto sinistro.

L’adito Giudice di Pace, con sentenza n. 441/2008, rigettava la domanda.

A seguito dell’appello della Immobiliare Beatrice, costituitasi la A., il Tribunale di Busto Arsizio, con la decisione in esame depositata in data 3.3.2009, in parziale accoglimento dell’appello, condannava la Immobiliare Beatrice al pagamento di Euro 600,00, oltre interessi dalla messa in mora al saldo; affermavano in particolare i giudici di secondo grado che “non solo risulta pacificamente in atti l’esistenza di un mandato scritto in favore dell’attrice a firma dell’ A., del marito e della figlia, ma anche che l’escussione dei testi effettuata innanzi al Giudice di Pace ha fornito elementi di riscontro in ordine all’effettivo svolgimento dell’attività descritta in citazione … nel contempo, la A. non ha addotto alcuna prova in ordine al presunto vizio del consenso ex art. 1427 c.c., atteso che ai fini del conseguimento dell’annullamento del contratto l’istante deve dimostrare non solo la natura essenziale dell’errore, bensì anche la riconoscibilità da parte dell’altro contraente ex art. 1428 c.c., requisito che non appare configurabile nel caso concreto, atteso che risulta documentalmente dimostrato come lo S. avesse ricevuto dalla A. un precedente mandato per trattare un pregresso sinistro che l’aveva coinvolta, conseguendo non solo il risarcimento del danno per la sua assistita, ma anche un compenso per la sua attività di consulenza”.

Ricorre per cassazione la A. con tredici motivi, e relativi quesiti; resiste con controricorso la Immobiliare Beatrice. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce “illegittimità dell’impugnata sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 113, 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1321, 1325 e 1326 nonchè art. 1703 e ss.

nonchè art. 2229 e ss. c.c., nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Apodittica enunciazione dell’avvenuta conclusione di un contratto misto di mandato-prestazione d’opera professionale a titolo oneroso”.

Con il secondo motivo si deduce illegittimità dell’impugnata sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 2721 e ss. c.c.. ed all’art. 81 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Apodittica enunciazione dell’avvenuto svolgimento da parte di Stellini Sas di attività in favore della dott.ssa A., a fronti di una nota spese presentata da Stellini Assicurazioni 1960″. Con il terzo motivo si deduce “illegittimità dell’impugnata sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 1888 c.c., art. 1903 c.c., art. 1913 c.c. ed all’art. 215 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Omesso riconoscimento della contemporanea qualità del Rag. S. di agente/intermediario di assicurazione Ras spa nonchè di titolare di agenzia di gestione sinistri”.

Con il quarto motivo si deduce “illegittimità dell’impugnata sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1321, 1325 e 1326 nonchè art. 1703 e ss. nonchè art. 2229 e ss. c.c., nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Erronea ed apodittica presunzione dell’onerosità dell’incarico asseritamente conferito, mancata considerazione degli elementi di prova in merito alla sua gratuità”. Con il quinto motivo si deduce “illegittimità dell’impugnata sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cc e 113, 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1321, 1325 e 1326 nonchè art. 1703 e ss.

nonchè art. 2229 e ss. c.c., nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Omessa comunicazione da parte del Rag. S.A. e/o della Stellini sas dell’onerosità delle prestazioni da lui proposte”.

Con il sesto motivo si deduce “illegittimità dell’impugnata sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 113, 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1321, 1325, 1326 e 1347 c.c. nonchè art. 1703 e ss. nonchè art. 2229 e ss. c.c., nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

Omessa comunicazione da parte del Rag. S.A. e/o della Stellini sas dell’ulteriorità delle prestazioni da lui proposte rispetto ai rapporti già intercorrenti con la dott.ssa A.”.

Con il settimo motivo si deduce “illegittimità dell’impugnata sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112, 113, 115 e 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1321, 1325 e 1326 nonchè art. 1703 e ss. nonchè artt. 2231 e 2229 e ss. c.c., nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omessa rilevazione della nullità ex art. 2231 delle pretese di pagamento di spese di patrocinio legale e/o di diritti-onorari di assistenza legale”.

Con l’ottavo motivo si deduce “illegittimità dell’impugnata sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1427, 1428, 1429 e 1431 c.c., nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Mancato riconoscimento dell’errore in cui è incorsa la A. nell’autorizzare Stellini sas, ritenendo invece di avere autorizzato S.A., al compimento di attività in proprio favore”. Con il nono motivo si deduce “illegittimità dell’impugnata sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 113, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 1703 e ss. nonchè art. 2229 e ss. c.c., nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Omesso raggiungimento della prova in relazione alle pretese attività svolte dalla Stellini sas”.

Con il decimo motivo si deduce “illegittimità dell’impugnata sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 113, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 245 e ss. c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Travisamento delle dichiarazioni del teste P. S. ed apodittica declaratoria di credibilità dello stesso”.

Con l’undicesimo motivo si deduce “illegittimità dell’impugnata sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 113, 115 e 116 c.p.c. in relazione all’art. 245 e ss. c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Travisamento delle dichiarazioni del teste M. M.T.. Omessa considerazione delle testimonianze del M. e dell’ E.”. Con il dodicesimo motivo si deduce “illegittimità dell’impugnata sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4; violazione degli artt. 190, 352 e 359 c.p.c. anche in relazione all’art. 111 Cost.. Omessa concezione dei termini per il deposito delle difese conclusive scritte”. Con il tredicesimo motivo si deduce ancora “illegittimità dell’impugnata sentenza ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e artt. 113, 115 e 116 c.p.c. in relazione alle clausole vessatorie a tutela del consumatore”.

Il ricorso è inammissibile.

A fronte, infatti, della ratio deciderteli dell’impugnata decisione, fondata sul mancato adempimento dell’onere probatorio da parte della società istante, con tutti i sopraindicati motivi la ricorrente tende a un non consentito riesame nella presente sede di legittimità di circostanze di fatto e documenti per dimostrare l’affidamento dell’incarico; nè in particolare sussistono i dedotti difetti di motivazione in quanto, come anche sopra testualmente riportato, la Corte di merito, con logiche e sufficienti argomentazioni, ha dato conto del proprio decisum.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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