Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23727 del 10/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.10/10/2017), n. 23727
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25367-2016 proposto da:
F.A., B.G., F.L., elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio del Dott.
P.A., rappresentati e difesi dall’avvocato PIERFRANCESCO VITI;
– ricorrenti –
contro
T.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BERENGARIO
10, presso lo studio dell’avvocato PAOLA CECCHETTI, rappresentato e
difeso dagli avvocati RAFFAELE EMILIO PADRONE e GIUSEPPE
PAPPALEPORE;
– resistente –
nonchè contro
T.A., T.M., PE.MA.,
B.A., TU.NI.PA.;
– intimati –
per regolamento di competenza avverso il provvedimento del TRIBUNALE
di BARI, depositato il 25/10/2016, emesso sul procedimento iscritto
al n. 1717/2016 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 23/06/2017 dal Consigliere Dott. FALABELLA MASSIMO;
lette le conclusioni scritto del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore generale CERONI Francesca che chiede alla
Corte di Cassazione, riunita in camera di consiglio, dichiari
l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza, con le
conseguenze di legge.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. – F.A., F.L. e B.G. proponevano reclamo ex art. 739 c.p.c., deducendo che era stata promossa l’apertura del procedimento per la nomina dell’amministratore di sostegno di T.R.G. e che nell’occasione era stato indicato quale soggetto idoneo a ricoprire quell’incarico Pe.Fr.. Il giudice tutelare aveva nominato in via provvisoria, quale amministratore di sostegno, il predetto Pe.. In seguito era intervenuto in giudizio T.P., il quale aveva manifestato la propria opposizione alla nomina suddetta. Seguiva la sostituzione dell’amministratore di sostegno, designato nella persona dell’avv. Faustina Dilena.
2. Il provvedimento era impugnato avanti al Tribunale di Bari il quale, in data 25 ottobre 2016, dichiarava inammissibile il reclamo: quest’ultimo, ad avviso del Tribunale, avrebbe infatti dovuto essere proposto avanti alla Corte di appello pugliese, in forza di quanto previsto dall’art. 720 bis c.p.c..
3. – Contro la detta pronuncia B.G., A. e F.L. hanno proposto un ricorso per regolamento di competenza che è basato su di un unico motivo. Resiste T.P.. Sono state depositate memorie. Il pubblico ministero ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione dell’art. 739 c.p.c. e la falsa applicazione dell’art. 720 bis c.p.c.. Assumono che con riferimento ai provvedimenti del giudice tutelare di contenuto ordinatorio la competenza funzionale spetterebbe al Tribunale, non già alla Corte di appello. Sostengono, infatti, che solo i provvedimenti a carattere decisorio, destinati ad acquistare – efficacia di giudicato (e, segnatamente, quelli con cui è disposta l’apertura o la chiusura dell’amministrazione) rientrerebbero nella previsione dell’art. 720 bis.
2. – Il regolamento di competenza è inammissibile.
Deve premettersi che i provvedimenti in tema di designazione o nomina di un amministratore di sostegno non hanno carattere decisorio, diversamente da quelli che dispongono l’apertura o la chiusura dell’amministrazione, assimilabili, per loro natura, alle sentenze di interdizione ed inabilitazione (Cass. 16 febbraio 2016, n. 2985; Cass. 23 giugno 2011, n. 13747; cfr. pure Cass. 10 maggio 2011, n. 10187; più di recente, in tema, pure Cass. 13 gennaio 2017, n. 784).
Come rammentato dai controricorrenti, poi, una pronuncia sulla competenza contenuta in un provvedimento camerale privo di decisorietà e definitività non è impugnabile con il regolamento di competenza ad istanza di parte, atteso che la affermazione o la negazione della competenza è preliminare e strumentale alla decisione di merito e non ha una sua natura specifica, diversa da quest’ultima, tale da giustificare un diverso regime di impugnazione e da rendere ipotizzabile un interesse all’individuazione definitiva ed incontestabile del giudice chiamato ad emettere un provvedimento privo di decisorietà e definitività (Cass. 20 ottobre 2004, n. 20498; cfr. pure Cass. Sez. U. 15 luglio 2003, n. 11026, secondo cui la pronuncia sull’osservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando i presupposti, i modi e i tempi con i quali la domanda può essere portata all’esame del giudice, ha necessariamente la medesima natura dell’atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell’atto sia privo, stante la natura strumentale della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta o possa essere riaperta la discussione sul merito).
Tanto preclude l’impugnativa proposta, che va pertanto dichiarata inammissibile, siccome riferita a un provvedimento (quello di nomina, quale amministratore di sostegno, dell’avv. Dilena) privo del carattere della decisorietà, e che assolve, piuttosto, a una funzione gestoria (nel senso dell’inammissibilità del regolamento, per una fattispecie sostanzialmente coincidente con quella in esame: Cass. 2 luglio 2013, n. 16545, non massimata).
3. – Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non trova applicazione D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge; nel caso di pubblicazione si dispone l’oscuramento dei dati personali.
Così deciso Roma, nella Camera di Consiglio della 6 Sezione Civile, il 23 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017