Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23727 del 01/10/2018

Cassazione civile sez. VI, 01/10/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 01/10/2018), n.23727

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24570-2016 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro

pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

D.A.;

– intimato –

avverso l’ordinanza n. cromi). 0254/2016 del TRIBUNALE DI LECCE,

depositata il 27/07/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCO TERRUSI.

Fatto

RILEVATO

che:

il Ministero della Giustizia ricorre per cassazione nei confronti del provvedimento col quale il tribunale di Lecce ha liquidato in favore di D.A. la somma di Euro 3.864,00 a titolo di risarcimento per le condizioni di detenzione subite presso la casa circondariale di Taranto, tra il 2009 e il 2013, in violazione dell’art. 35-ter ord. pen.;

l’intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO CHE

con l’unico motivo di ricorso il ministero denunzia la violazione degli artt. 1218,2946 e 2947 c.c., nonchè dell’art. 35-ter citato; sostiene che il tribunale avrebbe erroneamente rigettato l’eccezione di prescrizione ritenendo il credito soggetto a termine decennale in ragione del tipo di responsabilità da “contatto”, anzichè quello quinquennale applicabile alla fattispecie;

il ricorso è manifestamente infondato, essendo sufficiente correggere la motivazione del provvedimento gravato;

il tribunale ha ritenuto che al rimedio in questione fosse applicabile il termine decennale di prescrizione con decorrenza unitaria dal 7-5-2009, nella quale aveva avuto inizio il periodo di detenzione sofferto in condizioni non conformi a quanto previsto dall’art. 3 Cedu; tale periodo peraltro, sempre in base all’ordinanza, era cessato il 23-8-2013 (prima cioè dell’entrata in vigore dell’art. 35-ter ord. pen.); questa Corte ha di recente chiarito, invece, che il diritto alla somma di denaro (otto Euro) per ciascuna giornata di detenzione in condizioni non conformi ai criteri di cui all’art. 3 Cedu, previsto dall’art. 35-ter ord. pen., comma 3 si prescrive in dieci anni, i quali decorrono dal compimento di ciascun giorno di detenzione nelle indicate condizioni; e coloro che abbiano cessato di espiare la pena detentiva prima dell’entrata in vigore della nuova norma hanno anch’essi diritto all’indennizzo – salvo che non siano incorsi in decadenza D.L. n. 92 del 2014, ex art. 2 (cosa peraltro non eccepita nel caso di specie) -, ma il termine di prescrizione decorre, in tal caso, dal 28-6-2014, data di entrata in vigore del d.l. citato (Cass. Sez. U n. 11018-18);

corretta in tal senso la motivazione dell’ordinanza, la tesi del ministero, secondo cui il termine di prescrizione sarebbe quinquennale (peraltro senza esplicitazione di una specifica decorrenza), è dunque errata in diritto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2018

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