Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23726 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. I, 28/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 28/10/2020), n.23726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 4195/2019 proposto da:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.B., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Luigi Natale;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Napoli depositato il 9/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/9/2020 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Napoli, con decreto depositato in data 9 ottobre 2018, rigettata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato avanzata da C.B., cittadino del (OMISSIS), accoglieva invece la richiesta di concessione della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b);

a tal fine il giudice di merito riteneva che il migrante avesse dimostrato, rendendo dichiarazioni ritenute verosimili, che in caso di rimpatrio sarebbe stato sottoposto al rischio di riportare una condanna ad una pena inumana e degradante in conseguenza di una responsabilità altrui (per il danno causato dal suo datore di lavoro alla pubblica amministrazione attraverso il confezionamento di numerose divise militari difettate) e di poter subire, di conseguenza, un trattamento disumano in carcere, a motivo delle condizioni in cui versavano gli istituti di pena gambiani;

2. per la cassazione di questa ordinanza ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno prospettando un unico motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso C.B..

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. occorre preliminarmente rilevare che il decreto è stato notificato ai sensi del D.L. n. 179 del 2012, art. 16, comma 4, all’amministrazione ricorrente in data 9 ottobre 2018, come risulta dalla relazione di notificazione prodotta unitamente alla copia autentica del provvedimento impugnato;

se ne ricava la tardività dell’impugnazione, atteso che il ricorso è stato notificato il 29 gennaio 2019, quando oramai era ampiamente decorso il termine di trenta giorni previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, per proporre ricorso per cassazione;

il ricorso risulta dunque inammissibile, per essere stato proposto quando oramai era spirato il termine di impugnazione previsto;

4. in forza dei motivi sopra illustrati il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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