Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23726 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. III, 14/11/2011, (ud. 20/09/2011, dep. 14/11/2011), n.23726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 10461-2009 proposto da:

C.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

CORSO TRIESTE 88, presso lo studio dell’avvocato BOZZI SILVIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BOERO STEFANO giusto mandato in

atti;

– ricorrente –

contro

ZURICH INSURANCE COMPANY S.A. in persona del procuratore speciale

Dott. T.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIORGIO VASARI 5, presso lo studio dell’avvocato RUDEL RAOUL, che la

rappresenta e difende giusto mandato in atti;

– controricorrente –

e contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 443/2009 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata

il 02/02/2009 R.G.N. 6806/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato GRAZIELLA SEMBOLONI per delega;

udito l’Avvocato RAOUL RUDEL;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in riassunzione C.A. conveniva innanzi al Giudice di Pace di Sestri Ponente B.G. e la Zurigo Assicurazioni s.p.a. per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dal veicolo di sua proprietà in conseguenza di un sinistro (verificatosi all’interno di una struttura ospedaliera in (OMISSIS)). Costituitasi la Zurigo (che eccepiva in via preliminare l’improponibilità della domanda L. n. 990 del 1969, ex art. 22 per aver omesso di mettere a disposizione della compagnia l’auto sinistrata e nel merito l’infondatezza della domanda), l’adito Giudice di Pace dichiarava i convenuti responsabili, in ordine all’incidente in questione, con condanna al risarcimento dei conseguenti danni.

A seguito dell’appello della Zurigo, costituitasi la C. e contumace il B., il Tribunale di Genova, con la decisione in esame depositata in data 2.2.2009, in parziale riforma di quanto statuito in primo grado, liquidava, riducendole, le spese del giudizio di primo grado, confermando nel resto l’impugnata decisione.

Ricorre per cassazione la C. con tre motivi, e relativi quesiti, illustrati da memoria; resiste con controricorso la Zurigo.

All’udienza dell’11.5.2011 questa Corte disponeva l’integrazione del contraddittorio nei confronti del B..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 342 c.p.c., comma 1 per mancata specificazione dei motivi di appello, già eccepita in sede di costituzione del giudizio di secondo grado;

si censura pertanto la decisione impugnata nel punto in cui afferma che “emerge chiaramente dalla lettura dell’atto di appello l’articolazione di due motivi di appello, uno inerente l’esistenza e consistenza dei danni al mezzo e l’altro inerente alla eccessività delle spese legali liquidate”. Con il secondo motivo si deduce difetto di motivazione in ordine alla riliquidazione delle spese di giudizio di secondo grado.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c. in quanto controparte non aveva domandato la riduzione delle spese legali bensì la loro liquidazione secondo i parametri tabellari.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte censure.

Il primo motivo è inammissibile non solo perchè privo del requisito di autosufficienza ma anche perchè riguarda aspetti della decisione su cui il Tribunale ha ampiamente motivato e le censure in esame, pur prospettando violazione dell’art. 342 c.p.c., tendono a un non consentito riesame di elementi di fatto riguardanti la consistenza dei danni, la relativa liquidazione e le prove relative. Ancora il ricorrente non evidenzia il proprio interesse in ordine ad una “diversa” pronuncia del Tribunale sui punti prospettati, avendo lo stesso riformato la decisione del Giudice di Pace con riferimento alle sole spese di primo grado. Del tutto infondato, poi, è il secondo motivo: il Tribunale di Genova ha ampiamente motivato su dette spese processuali affermando che “deve invece trovare accoglimento l’appello in punto spese, essendo palesemente eccessiva la liquidazione effettuata dal giudice di Pace. Tenuto conto dello scaglione di riferimento da Euro 600,01 ad Euro 1.600,00 in base alla vigente tariffa, nel quale rientra la presente causa, la somma spettante a titolo dei diritti non può superare Euro 1.100,00, tenuto conto ad esempio dell’esposizione di voci in numero eccessivo (consultazioni col cliente, corrispondenza informativa), mentre, quanto agli onorari, tenuto conto che il minimo ammonta ad Euro 665,00 ed il massimo ad Euro 1.450,00 e che la presente causa non presenta difficoltà, trattandosi di un sinistro avvenuto in un parcheggio, l’onorario non può essere quantificato nel valore medio, pari ad Euro 1.052,00. A tali voci vanno aggiunte le spese esenti per Euro 35,00, nonchè le spese imponibili per Euro 157,69, oltre Iva, epa e spese generali”.

Infine, inammissibile è il terzo motivo per estrema genericità, non deducendo il ricorrente in modo analitico le ragioni degli eventuali minori importi liquidati a titolo di spese in questione, a fronte dell’ampia motivazione della decisione impugnata sul punto (come sopra riportato).

Le spese della presente fase si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese della presente fase (a favore della sola Zurich Insurance) che si liquidano in complessivi Euro 1.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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