Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23726 del 10/10/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 23/06/2017, dep.10/10/2017),  n. 23726

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2501-2015 proposto da:

T.S.P.A., elettivamente domiciliata in

ROMA, piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati NUCCIA TORRE ed ANTONINO LI

CAUSI;

– ricorrente –

contro

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, piazza CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANGELO VITARELLI;

– controricorrente –

PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA;

– intimato –

avverso il Decreto n. 231 del 2013 V.G. della CORTE D’APPELLO di

MESSINA, depositato il 09/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 23/06/2017 dal consigliere d.ssa CRISTIANO MAGDA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

Il Tribunale di Messina accolse il ricorso proposto da R.L. per ottenere la modifica delle condizioni economiche concordate con la moglie T.S.P.A. in sede di separazione consensuale omologata e rideterminò la misura dell’assegno mensile – sino ad allora versato dal ricorrente alla consorte anche per il mantenimento dei due figli (all’epoca minorenni)- riducendolo da 1.782,82 ad Euro 1.011 (di cui Euro 361 quale contributo spettante alla moglie per il mantenimento del figlio G.); dispose inoltre che R. corrispondesse in via diretta a G. la somma di Euro 350 mensili ed all’altro figlio P., non più convivente con la madre, Euro 700 mensili, mentre mantenne ferme le ulteriori condizioni economiche della separazione (fra l’altro:

attribuzione alla moglie del godimento della casa coniugale e pagamento da parte del marito di tutte le spese di gestione e delle tasse gravanti sull’immobile); respinse, infine, la domanda di T. volta ad ottenere la maggiorazione dell’assegno in ragione delle accresciute capacità reddituali del coniuge.

Il reclamo proposto da T. contro la decisione è stato respinto (salvo che per la statuizione sulle spese) dalla Corte d’appello di Messina con decreto del 9.5.014.

La corte territoriale ha in primo luogo escluso la necessità di disporre l’indagine tributaria richiesta dalla reclamante, rilevando che il reddito dichiarato da R. (di Euro 8.500 mensili) era tale da giustificare i recenti acquisti, di beni di notevole valore (un nuovo appartamento, una barca, una vettura Mercedes) da questi compiuti e che non erano in contestazione nè la disparità delle condizioni economiche dei coniugi nè il diritto della moglie, priva di redditi propri, al mantenimento; ciò premesso, ha affermato che la misura dell’assegno fissata dal primo giudice era congrua (e a ben vedere, superiore alla precedente contribuzione, destinata a soddisfare il fabbisogno di tre persone), considerato che il resistente era anche obbligato in via esclusiva al pagamento di tutte le utenze e degli oneri della casa familiare, nella quale la signora abitava, nonchè di ulteriori spese (auto, istruzione dei figli, rate del mutuo acceso su una casa sita in (OMISSIS), di proprietà di T. ma rimasta in suo godimento) e che inoltre si era impegnato a versare (in tutto o in parte) in via diretta ai figli gli assegni per il loro mantenimento.

Il decreto è stato impugnato da T.S. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui R.L. ha resistito con controricorso.

Le parti hanno ricevuto tempestiva notificazione della proposta e del decreto di fissazione d’udienza di cui all’art. 380 bis c.p.c..

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con entrambi i motivi, che denunciano, rispettivamente, violazione dell’art. 156 c.c. e della L. n. 898 del 1970, art. 9, la ricorrente lamenta che la corte del merito abbia ritenuto congrua la rideterminazione dell’assegno operata dal primo giudice.

Sostiene, in primo luogo, che, anche alla luce dei documenti da lei prodotti, il giudice del merito avrebbe dovuto disporre la richiesta indagine tributaria, che avrebbe consentito di accertare tutti i redditi del marito, ivi compresi quelli derivanti dai canoni di locazione di immobili di cui è comproprietario, nonchè di verificare se il figlio P., apparente titolare dello studio medico Medigroup s.r.l., è mero prestanome del padre. Deduce, inoltre, che la corte territoriale non ha tenuto conto che, per dedicarsi alla famiglia, ella aveva rinunciato a trovare un lavoro, nonostante si fosse laureata con il massimo dei voti in scienze biologiche, si fosse poi specializzata in biochimica marina e si fosse iscritta all’albo dei biologi,ed afferma il suo diritto alla percezione di un assegno pari ad almeno Euro 3000 mensili (ovvero un quarto del reddito effettivo percepito dal marito), che le consentirebbe di mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

Il ricorso è inammissibile.

Dal coacervo degli argomenti illustrati dalla T. (che sembra aver dimenticato che il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito) possono enuclearsi due sole effettive censure al provvedimento impugnato: l’una concerne l’asserito, immotivato rifiuto della corte territoriale a disporre un’indagine tributaria per accertare il reddito effettivo percepito da R.; l’altra l’omesso esame di una circostanza di fatto, consistente nella decisione della ricorrente di dedicarsi interamente alla famiglia e di rinunciare a cercare un lavoro (nonostante le ottime prospettive che le si offrivano dopo una brillante carriera di studio).

Si tratta, all’evidenza, di censure che nulla hanno a che vedere con l’errata ricognizione e/o interpretazione delle astratte fattispecie normative la cui violazione è denunciata in rubrica e che, in realtà, si limitano a dedurre che il giudice del merito, in ragione di un’incompleta od omessa valutazione delle risultanze di causa, ha erroneamente applicato le norme in questione alla concreta fattispecie controversa in giudizio: la conformità alla legge del decreto impugnato è dunque contestata sotto il diverso – e per il vero neppure allegato- profilo del vizio di motivazione.

Trova pertanto applicazione nella specie l’art. 348 ter c.p.c., u.c., che esclude che possa essere proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, quando la sentenza d’appello abbia confermato la decisione di primo grado.

Può aggiungersi, ad abundantiam, che le doglianze non indicano il fatto controverso, e decisivo ai fini di un diverso esito del giudizio, che la corte del merito avrebbe ignorato e trovano, anzi, piena smentita nel decreto, nel quale il giudice ha illustrato, con motivazione congrua e priva di vizi logici, le ragioni che rendevano superflua l’indagine tributaria ed ha espressamente rilevato che T. non gode di adeguati redditi propri. La censura con la quale la ricorrente lamenta la mancata considerazione delle ragioni che l’avevano indotta a rinunciare alla ricerca di un’occupazione risulta invece inammissibile per il mero fatto che la controversia non aveva ad oggetto la determinazione delle condizioni economiche della separazione – a suo tempo stabilite dai coniugi nell’accordo omologato – ma solo la loro revisione, con la conseguenza che la cognizione della corte d’appello era limitata alla verifica del mutamento della situazione in relazione alla quale l’accordo era stato stipulato.

Va escluso, infine, che possa tenersi conto delle nuove circostanze di fatto allegate per la prima volta da T. nella memoria depositata.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 3.500, di cui 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omessi i nomi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto che sussistono versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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