Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23725 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. I, 28/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 28/10/2020), n.23725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 2368/2019 proposto da:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

K.S.;

– intimato –

avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma depositata il 5/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/9/2020 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Roma, con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., in data 5 dicembre 2018, respingeva il ricorso proposto da K.S., cittadina del (OMISSIS), avverso il provvedimento di diniego di protezione internazionale emesso dalla Commissione territoriale al fine di domandare il riconoscimento dello status di rifugiato e del diritto alla protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 2 e 14, ma riconosceva il suo diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

2. per la cassazione di tale ordinanza ha proposto ricorso il Ministero dell’Interno prospettando un unico motivo di doglianza;

l’intimata K.S. non ha svolto alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. occorre preliminarmente rilevare – in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 15395/2020) – l’inammissibilità del ricorso presentato;

3.1 il provvedimento impugnato dà conto del fatto che l’originario ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato in data 21 dicembre 2016;

una simile domanda giudiziale rimaneva regolata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19: difatti il D.L. n. 13 del 2017, nell’introdurre – all’art. 6, comma 1, lett. g) – del D.Lgs. n. 25 del 2008, nuovo art. 35-bis, regolante le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, ha previsto – al suo art. 21, comma 1 – che il nuovo procedimento trovi applicazione alle cause sorte dopo il centottantesimo giorno dalla data della sua entrata in vigore, mentre ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza di tale termine “si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell’entrata in vigore del presente decreto”;

dunque, la disciplina introdotta con il D.L. n. 13 del 2017, conv. con modif. dalla L. n. 46 del 2017, si applica, ai sensi dell’art. 21, comma 1, del citato Decreto, alle controversie instaurate successivamente al 18 agosto 2017 (Cass. 18295/2018), fra cui non rientra il procedimento in esame, introdotto in data anteriore;

3.2 la controversia, regolata dal rito sommario di cognizione ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19,artt. 702-bis c.p.c. e segg., è stata quindi correttamente decisa con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., provvedimento che era impugnabile avanti alla Corte d’appello nel senso previsto dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 9;

ne discende l’inammissibilità del ricorso in esame, perchè il mezzo di gravame prescelto non coincide con quello previsto dalla legge per impugnare la statuizione resa;

3.3 nè è possibile procedere a una conversione del ricorso presentato in appello, poichè il contenuto dell’atto di impugnazione, ove si fa espresso rinvio ai canoni di impugnazione previsti dall’art. 360 c.p.c., evidenzia come lo stesso fosse volto non ad appellare, sebbene avanti a un’autorità giudiziaria erroneamente individuata, l’ordinanza impugnata, ma a criticare la stessa in punto di legittimità onde provocarne la cassazione da parte di questa Corte;

si tratta dunque non di appello erroneamente proposto in questa sede, ma di impugnazione intenzionalmente presentata avanti alla Corte di legittimità nella precisa convinzione che non fosse esperibile altro grado di merito; rimane perciò preclusa l’applicazione di qualsiasi meccanismo di conversione, il quale presuppone la volontà della parte di presentare un’impugnazione che, seppur rivolta a un organo giudiziale diverso da quello indicato per legge, abbia i requisiti formali e sostanziali caratteristici di quella nella quale dovrebbe convertirsi;

3.4 tanto meno è possibile fare applicazione della giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c., non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della transiatio iudicii (Cass., Sez. U., 18121/2016);

l’effetto conservativo e la traslatio iudicii presuppongono infatti che il mezzo di impugnazione sia quello ammesso dalla legge, rimanendo gli stessi esclusi quando sia stato esperito un rimedio diverso da quello concesso dalla legge, quale il ricorso per cassazione invece che l’appello (Cass. 5666/1984);

3.5 il rilievo ha carattere assorbente e rende superfluo l’esame, nel merito, del motivo di doglianza sollevato;

4. per tutto quanto sopra esposto, il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

la mancata costituzione in questa sede della richiedente asilo intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della non sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

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