Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23725 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. III, 14/11/2011, (ud. 20/09/2011, dep. 14/11/2011), n.23725

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSERA Maurizio – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6788-2009 proposto da:

F.T. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato MENICACCI

STEFANO, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

UGF ASSICURAZIONI S.p.A. – già AURORA ASSICURAZIONI SPA,

(OMISSIS), in persona del legale rapp.te pro tempore Dr.

G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S.

COSTANZA 27, presso lo studio dell’avvocato MARINI LUCIA, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

FR.PA.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2032/2008 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

28/01/2008; R.G.N. 45422/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato MARINI LUCIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

VELARDI Maurizio che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato F.T. conveniva in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Roma, Fr.Pa. esponendo che mentre si trovava alla guida della vettura di proprietà della Frollini srl veniva tamponata dalla vettura di proprietà e condotta da Fr.Pa..

F.T. concludeva chiedendo al Giudice di Pace di Roma di:

“condannare il convenuto, nell’ambito della competenza ratione valoris del Giudice adito, ovvero in quella diversa maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con espressa riserva di richiedere il risarcimento dei danni tutti, patrimoniali e non, in separato giudizio”.

Alla prima udienza di comparizione, si costituiva Fr.Pa.

eccependo, in via pregiudiziale, la nullità della citazione introduttiva del giudizio in quanto carente degli elementi indicati dall’art. 163 c.p.c. (per indeterminatezza della domanda e delle conclusioni) e contestando, comunque, nel merito l’avversa domanda in quanto infondata e chiedendo di essere autorizzato a chiamare in causa, in garanzia la Meie Aurora spa. L’adito Giudice di Pace, autorizzata la chiamata in causa di detta compagnia assicuratrice, con sentenza 21353/2004, riteneva nulla la citazione e quindi rigettava la domanda.

A seguito dell’appello della F., costituitisi il Fr. e Aurora Assicurazioni (già Meie), con la decisione in esame depositata in data 28.1.2008, rigettava l’appello principale e dichiarava inammissibile l’incidentale in quanto tardivo; quanto all’appello principale, in particolare, affermava che “nella specie difettava il presupposto indefettibile della domanda di condanna generica, che in base all’art. 278 c.p.c. può essere legittimamente avanzata nel corso del giudizio quando sia raggiunto l’accertamento della sussistenza del diritto e rimanga controversa la quantità della prestazione dovuta mentre, nella specie, era contestata dai convenuti l’esistenza del diritto che doveva, pertanto, costituire oggetto dell’azione di accertamento in relazione alla quale all’udienza del 15.3.04, fissata per consentire ai convenuti di esaminare la formulazione precisazione della domanda attrice, F.T. precisava a verbale di chiedere il solo accertamento sull’ari chiedendo che venisse dichiarata ed accertata la responsabilità del convenuto nella causazione del sinistro per cui è causa e si riservava la richiesta del risarcimento danni in separato giudizio”.

Ricorre per cassazione con due motivi, e relativi quesiti, la F.; resiste con controricorso Ugf Assicurazioni spa (già Aurora).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 278 c.p.c., con particolare riferimento alla motivazione con cui il Tribunale ha ritenuto nulla la citazione per omessa indicazione del quantum debeatur; si aggiunge che parte attrice era comunque legittimata a chiedere una pronuncia anche relativamente al solo an debeatur.

Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 414 e 163 c.p.c. non avendo rilevato comunque il Tribunale che, in relazione al quantum, la domanda doveva ritenersi proposta nei limiti della competenza del Giudice di Pace. Il ricorso è inammissibile in relazione a entrambe dette censure.

Con esse infatti, pur deducendosi violazione di norme (art. 278 c.p.c. e artt. 14 e 163 c.p.c.), il ricorrente non consente di individuare con certezza e chiarezza i vizi della sentenza impugnata con riferimento a dette disposizioni di legge.

Secondo infatti il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, il vizio della violazione e falsa applicazione di legge deve dedursi mediante la specifica indicazione delle affermazioni in punto di diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase in favore della società assicuratrice Ugf che liquida in complessivi Euro 1.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA