Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23724 del 14/11/2011
Cassazione civile sez. III, 14/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 14/11/2011), n.23724
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FILADORO Camillo – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 22996-2009 proposto da:
VILLAGGI TURISTICI BUNGALOW RESIDENCE E PARCO PISACANE GRANOZIO
VINCENZO DI GRANOZIO LIVIA E SIMONA S.N.C., (già BUNGALOW RESIDENCE
DI GRANOZIO VINCENZO E C. S.N.C.) (OMISSIS) in persona dei legali
rappresentanti pro tempore Signore G.L. e G.
S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. MARTINI 13,
presso lo studio dell’avvocato INCARDONA IVAN, che la rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
V.F. (OMISSIS), C.A.
(OMISSIS), T.S. (OMISSIS), T.M.
(OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 718/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,
depositata il 18/07/2008, R.G.N. 1057/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/10/2011 dal Consigliere Dott. GIACOMO TRAVAGLINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IANNELLI Domenico che ha concluso per l’estinzione del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Nel procedimento instaurato dinanzi al tribunale di Sala Consilina dai coniugi T. e dalle loro figlie nei confronti, tra gli altri, della società oggi ricorrente “Villaggi Turistici” per il risarcimento dei danni derivati dalla morte del loro congiunto T.G., è stato depositato in cancelleria atto di rinuncia da parte della predetta ricorrente.
Rilevata (ai fini della eventuale disciplina delle spese processuali) la mancata costituzione nel giudizio di legittimità degli originar attori in prime cure, deve essere dichiarata l’estinzione del procedimento per rinuncia agli atti.
P.Q.M.
La corte dichiara estinto il procedimento per rinuncia agli atti del giudizio da parte della ricorrente.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011