Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23723 del 14/11/2011

Cassazione civile sez. III, 14/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 14/11/2011), n.23723

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIFONE Francesco – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. UCCELLA Fulvio – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 339-2007 proposto da:

M.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA

LIBERTA’ 20-13, presso lo studio dell’avvocato MANFREDONIA PIERLUIGI,

rappresentata e difesa dall’avvocato ORLANDO VINCENZO giusta delega

in atti;

– ricorrente –

e contro

SEI ELETTR0NICA SPA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 430/2006 del TRIBUNALE di TRAPANI, depositata

il 25/07/2006; R.G.N. 19/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per l’estinzione per rinuncia.

Fatto

LA CORTE

letto il ricorso proposto da M.R. contro la S.E.I. Società Elettronica Italiana S.p.A., per la cassazione della sentenza resa dal Tribunale di Trapani il 25 luglio 2006;

rilevato che è stato depositato atto di rinunzia della ricorrente, sottoscritto da quest’ultima e dal difensore, e che la società intimata non si è difesa;

ritenuto che, pertanto, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto per rinuncia;

ritenuto che, ai sensi dell’art. 391 c.p.c., u.c., non deve essere pronunciata condanna alle spese.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011

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