Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23722 del 22/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/11/2016, (ud. 27/09/2016, dep. 22/11/2016), n.23722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9925/2014 proposto da:

D.S.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TITO

LABIENO 68/F, presso lo studio dell’avvocato SILVIA CLARONI,

rappresentato e difeso dall’avvocato FRANCESCO CARLUCCIO giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. (già UNIPOL ASSICURAZIONI S.P.A.), in

persona del procuratore speciale Dott.ssa G.G.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 123, presso lo

studio dell’avvocato SANDRO FRANCIOSA, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

R.N.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5507/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 15/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2016 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI;

udito l’Avvocato SILVIA CLARONI per delega non scritta;

udito l’Avvocato SANDRO FRANCIOSA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine,

per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – Con sentenza resa pubblica il 16 ottobre 2013, la Corte di appello di Roma rigettava l’appello proposto da D.S.G. contro la sentenza del Tribunale della medesima Città che, a sua volta, aveva respinto la sua domanda di risarcimento del danno subito a seguito di investimento da parte dell’auto condotta da R.N. ed assicurata presso la Unipol Assicurazioni S.p.A., entrambi convenuti in giudizio.

1.1. – La Corte di appello rilevava che l’attore non era comparso a rendere l’interrogatorio formale per negare che il fatto si fosse verificato in base alla dinamica dedotta da controparte (caduta accidentale per inciampo in una cunetta, senza contatto con l’autovettura del R.) e ciò, sebbene non integrasse una confessione, tuttavia, “in assenza di ulteriori probatori”, era “tale da menomare grandemente l’attendibilità del S., unico teste di parte attrice” (presente al sinistro) e da lasciare così “indimostrata la dinamica del sinistro”.

2. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre D.S.G. sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso la UnipolSai Assicurazioni S.p.A., già Unipol Assicurazioni S.p.A..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’intimato R.N..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 232 c.p.c., nonchè dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

La Corte territoriale, in violazione delle disposizioni processuali indicate in rubrica, avrebbe “erroneamente attribuito rilevanza probatoria decisiva alla mancata comparizione in sede di interrogatorio formale dell’attore”, in assenza di altri elementi probatori a conforto dei fatti assunti dalla controparte e, segnatamente, in presenza della prova fornita da esso R. in ordine alle allegazioni dedotte a fondamento della domanda, anzitutto tramite la deposizione del teste S., nonchè in base alla dichiarazione dello stesso attore ed alla c.t.u. medico-legale, il cui omesso esame avrebbe, altresì, inciso sulla logicità e completezza della motivazione.

2. – Con il secondo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c..

La motivazione del giudice di appello, là dove ha ritenuto inattendibile il teste S. per la mancata risposta dell’attore all’interrogatorio formale, sarebbe “palesemente illogica, inadeguata, insufficiente”, come tale inidonea a “garantire la comprensione dell’iter logico seguito dal giudicante e a fondare decisione la statuizione sul diritto da essa resa”.

3. – I motivi, da scrutinarsi congiuntamente, non possono trovare accoglimento.

3.1. – E’ principio consolidato (tra le altre, Cass., 22 luglio 2005, n. 15389; Cass., 26 aprile 2013, n. 10099) quello per cui “la valutazione, ai sensi dell’art. 232 c.p.c., della mancata risposta all’interrogatorio formale rientra nell’ampia facoltà del giudice di merito di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, a norma dell’art. 116 c.p.c.. In particolare, il giudice può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell’interrogatorio stesso quando la parte non si presenti a rispondere senza giustificato motivo, valutando ogni altro elemento probatorio, che non deve risultare ex se idoneo a fornire la prova del fatto contestato (poichè, in tal caso, sarebbe superflua ogni considerazione circa la mancata risposta all’interrogatorio), ma deve soltanto fornire elementi di giudizio integrativi, idonei a determinare il convincimento del giudice sui fatti dedotti nell’interrogatorio medesimo; l’esercizio di tale potere non può essere censurato in sede di legittimità nè per violazione di legge, nè per vizio di motivazione”.

Nella specie, dunque, non è apprezzabile alcuna violazione della norma anzidetta – non avendo il giudice del merito ricondotto alla mancata risposta dell’attore all’interrogatorio formale il valore di una confessione -, risolvendosi le complessive doglianze di parte ricorrente in una censura della valutazione probatoria rimessa esclusivamente al giudice del merito e non censurabile in questa sede.

Peraltro, occorre soggiungere che le censure neppure colgono appieno la portata della ratio decidendi, posto che in essa non si danno per ammessi i fatti dedotti dalla convenuta assicurazione, ma si eleva la mancata risposta all’interpello ad elemento disgregante l’attendibilità del teste di parte attrice, ossia dell’unica fonte probatoria effettivamente consistente ed utile a sostegno della domanda risarcitoria, essendo gli ulteriori elementi addotti dall’attore solo quelli di una propria dichiarazione favorevole e le risultanze della c.t.u. medico-legale, che, di per sè, non è fonte di prova (e della quale, comunque, non si forniscono in ricorso i puntuali contenuti, così da potersene apprezzare l’eventuale valenza percipiente).

3.2. – Per il resto, stante la anzidetta motivazione della sentenza impugnata (cfr. anche sintesi al p. 1.1. dei “Fatti di causa”), del tutto intelligibile e tale da rendere comprensibile l’iter logico che presiede alla decisione (così da rispondere al “minimo costituzionale”, ex art. 111 Cost., che deve essere riscontrabile in ogni provvedimento giurisdizionale), si palesano comunque inconsistenti le censure di violazione dell’art. 132 c.p.c., mentre quelle veicolate ai sensi del novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1 (là dove non si risolvono in una inammissibile riposizione del vizio, non più scrutinabile, di insufficienza, contraddittorietà e illogicità della motivazione) sono, in ogni caso, inammissibili, poichè non denunciano realmente l’omesso esame di un “fatto storico decisivo” (neppure dedotto e che, del resto, la Corte territoriale ha esaminato nel prendere in considerazione tutta la vicenda materiale dedotta in giudizio a sostegno della pretesa risarcitoria), bensì l’omesso esame di risultanze probatorie, il quale, di per sè, non integra il vizio anzidetto, ove il fatto storico decisivo sia stato comunque esaminato (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053).

4. – Il ricorso va, pertanto, rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo in conformità ai parametri introdotti dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Non occorre provvedere alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità nei confronti dell’intimato che non svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

LA CORTE

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2016

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