Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23722 del 14/11/2011
Cassazione civile sez. III, 14/11/2011, (ud. 20/10/2011, dep. 14/11/2011), n.23722
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FILADORO Camillo – Presidente –
Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –
Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. CARLUCCIO Giuseppa – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23980-2009 proposto da:
D.S.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in
ROMA, PIAZZA DI VILLA CARPEGNA 42, presso lo studio dell’avvocato
PETRUCCI ENRICO, rappresentato e difeso dall’avvocato D’ERME GIOVANNI
giusta delega in atti;
– ricorrenti –
contro
CATTOLICA ASSICURAZIONI SCARL (OMISSIS) in persona del suo legale
rappresentante e procuratore speciale Dott. B.A.,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCO ATTILIO 14, presso lo
studio dell’avvocato MATTICOLI MARIO, che lo rappresenta e difende
giusta delega in atti;
– controricorrente –
e contro
DE.SI.AD. (OMISSIS), GENERALI ASSICURAZIONI SPA
(OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 431/2008 del TRIBUNALE DI LATINA SEDE
DISTACCATA DI GAETA, depositata il 21/08/2008, R.G.N. 424/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/10/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;
udito l’Avvocato MARIO MATTICOLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
IANNELLI Domenico che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che D.S.G. ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di: Società Cattolica di Assicurazioni cooperativa a r.l.;
De.Si.Ad.; Assicurazioni Generali Spa;
che la Società Cattolica di Assicurazioni ha proposto ricorso ad adiuvandum;
che non hanno svolto difese il De.Si., ritualmente intimato, e la Assicurazioni Generali Spa;
che nei confronti della Assicurazioni Generali Spa il ricorso risulta notificato a mezzo posta e l’avviso di ricevimento non è stato prodotto, neanche all’udienza di discussione.
Ritenuto che tra le parti sussiste litisconsorzio necessario;
che, secondo quanto stabilito da Cass. S.U. n. 14124 del 2010, deve essere ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti della suddetta società.
P.Q.M.
dispone che D.S.G. provveda all’integrazione del contraddittorio nei confronti della Assicurazioni Generali Spa, entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2011