Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23722 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 06/09/2017, dep.10/10/2017),  n. 23722

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 603-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, (OMISSIS), in

persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALO DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 550/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/09/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.

Fatto

RILEVATO

che:

la sentenza impugnata ha confermato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha riconosciuto a M.V. – assunto con una successione di contratti a termine -, il diritto al risarcimento del danno per effetto della illegittimità della predetta successione, individuato nella differenza tra quanto percepito e quanto effettivamente spettante in ipotesi di rapporto sin dall’origine a tempo indeterminato;

per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, affidato ad un motivo;

l’intimato non si è costituito;

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

la difesa erariale, con atto in data 27 luglio 2017, ha dichiarato di rinunciare al ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata; la rinuncia al ricorso per cassazione, che va comunicata o notificata alle parti costituite, determina l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini della disciplina sulle spese;

nella specie, essendo la controparte rimasta intimata, alla rinuncia consegue la declaratoria di estinzione del processo senza alcuna statuizione sulle spese; va dato atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

 

dichiara l’estinzione del giudizio; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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