Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23721 del 11/11/2011
Cassazione civile sez. II, 11/11/2011, (ud. 13/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23721
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –
Dott. PICCIALLI Luigi – rel. Consigliere –
Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9711-2005 proposto da:
C.V., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE
123, presso lo studio dell’avvocato ANTONELLI ROBERTO, rappresentato
e difeso dall’avvocato MELONI ELIO MARIA;
– ricorrente –
contro
CA.BA., CA.MA., CA.AN.,
CA.GI., CA.PI., c.b.,
CA.LI., CA.FA., ER., CA.SA.
COLLETTIVAMENTE IMPERSONALMENTE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 270/2004 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,
depositata il 16/07/2004;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/10/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI PICCIALLI;
Sentito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. GOLIA Aurelio
che si riporta alle conclusioni del Proc. Gen. Dott. Ceniccola
Raffaele il quale chiede l’improcedibilità del ricorso, con le
statuizioni di legge.
Fatto
LA CORTE
preliminarmente pronunziando ex art. 375 c.p.c. sul ricorso (come in epigrafe proposto da C.V., avverso la sentenza in data 28/30.9.1999 della Corte d’Appello di Cagliari; rilevato che con ordinanza interlocutoria emessa nella pubblica udienza del 10.11.2010 fu disposto il rinnovo della notificazione dell’atto d’impugnazione, già in precedenza invalidamente eseguita collettivamente ed impersonalmente, nei confronti di ciascuno degli eredi di Ca.
S., che era stato parte nel giudizio di merito e deceduto durante lo stesso, assegnando il termine di gg. 90, ma che la parte ricorrente, come da attestazione della cancelleria, non ha fornito prova di aver ottemperato al suddetto perentorio adempimento;
ritenuto pertanto di dover accogliere la richiesta in atti del P.G., di dichiarare l’inammissibilità del ricorso ex art. 331 c.p.c., in cospetto di una mancata integrazione del necessario contraddittorio;
considerato, infine, che in mancanza di controparti resistenti non vi è luogo a pronunzia sulle spese.
P.Q.M.
Dichiara il suddetto ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011