Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23721 del 10/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/10/2017, (ud. 06/09/2017, dep.10/10/2017),  n. 23721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. DI PAOLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 602-2014 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSTTA’ E RICERCA, (OMISSIS), in

persona del Ministro e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ALESSIO ARIOTTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 552/2013 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 13/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 06/09/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI DI PAOLA.

Fatto

RILEVATO

che:

la sentenza impugnata ha confermato la decisione del primo giudice nella parte in cui aveva riconosciuto a M.G. – assunta con una successione di contratti a termine -, in accoglimento della domanda subordinata, il diritto ad una somma a titolo risarcitorio per effetto della illegittimità della predetta successione, individuando, però, quale diverso titolo di fondamento, la L. n. 312 del 1980, art. 53 fatto valere originariamente dalla lavoratrice (mediante domanda volta al conseguimento degli aumenti retributivi spettanti, in base alla legge, agli insegnanti di religione, pari al 2,50% della retribuzione in godimento ogni due anni di lavoro alle dipendenze dell’amministrazione convenuta) in estremo subordine;

per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, affidato ad un unico motivo; Grazia M. ha resistito con controricorso;

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

la difesa della lavoratrice ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., dissentendo dalla proposta, sul sostanziale rilievo che la Corte territoriale, rigettando l’appello, avrebbe confermato il riconoscimento, operato nella pronuncia di primo grado, del danno per discriminazione economica, quantificato dal primo giudice avuto riguardo alla progressione stipendiale ordinaria e non agli scatti L. n. 312 del 1980, art. 53 (la cui menzione in sentenza sarebbe frutto di un refuso).

Diritto

CONSIDERATO

che:

il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata;

il Ministero – denunciando violazione e falsa applicazione della L. 11 luglio 1980, n. 312, art. 53 degli artt. 142 c.c.n.l. 24 luglio 2003 e 146 c.c.n.l. comparto scuola del 29 novembre 2007, del D.P.R. 23 agosto 1988, n. 399, art. 3, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 9, comma 18, come convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 2, della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4 del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, della direttiva 99/70/CE, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – ha censurato, tra l’altro, l’avvenuto riconoscimento, in favore della lavoratrice, degli scatti biennali di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53 affermando la perdurante vigenza della predetta disposizione con esclusivo riferimento agli insegnanti di religione.

RITENUTO:

che:

la censura è fondata, in quanto la sentenza impugnata, pur avendo mantenuto ferma la pronuncia di primo grado, ha accolto la pretesa della lavoratrice sulla base di un titolo diverso (peraltro coincidente con la domanda proposta in “estremo subordine”), ancorato alla previsione della L. n. 312 del 1980, art. 53 invece che alla ritenuta (dal giudice di primo grado, conformemente a domanda subordinata del lavoratore) illegittimità dei contratti a termine;

il richiamo al predetto articolo non è frutto di un “refuso” (come ipotizzato in memoria), bensì costituisce il nucleo centrale della decisione, per come emerge inequivocabilmente alle pp. 13, 14 e 15 della sentenza, ove, in apertura, si legge: “Nel nostro caso il diritto dell’appellato, trova fondamento proprio nella norma contenuta nella L. n. 312 del 1980, art. 53 norma che non risulta abrogata… e che è pacificamente applicabile al caso di specie…”; ed in chiusura è scritto: “Alla luce della citata giurisprudenza l’efficacia della norma citata non può essere limitata ai soli insegnanti di religione, con evidente disparità di trattamento, ma deve essere applicata a tutto il personale del comparto scuola”;

costituisce, al contrario, parte non decisiva della sentenza quella – pur se maggiormente corposa in termini di pagine – dedicata all’illustrazione di un precedente (causa RG1, 280/2011 – sentenza n. 115/2012 della Corte territoriale), ove, in maniera generica e non riferita al caso specifico, si fa il punto sulle sentenze della Corte di Giustizia in materia di trattamento non discriminatorio tra assunti con contratto a tempo indeterminato e lavoratori ingaggiati con contratto a termine;

in difetto di ricorso incidentale condizionato volto a far valere il vizio di ultrapetizione attinente al mutamento di causa petendi operato nella sentenza impugnata, il titolo della pretesa si è cristallizzato;

non può ipotizzarsi una corrispondenza, comunque, tra oggetto della domanda (principale e subordinata) e bene della vita accordato con la sentenza impugnata, pur con motivazione non attinente al “decisum”, in quanto le differenze monetarie a titolo di “progressione stipendiale” non sono state mai fatte oggetto di richiesta; mentre l’unica corrispondenza rinvenibile è tra domanda proposta in estremo subordine e bene concesso nella predetta sentenza;

la sentenza impugnata non è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 22558/2016, con la quale si è statuito che “la L. n. 312 del 1980, art. 53 che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1, e art. 71, dal c.c.n.l. 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione”;

il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata;

non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, a norma dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda;

la complessità della questione giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

PQM

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta dalla lavoratrice; compensa le spese.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2017

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