Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23721 del 01/09/2021

Cassazione civile sez. lav., 01/09/2021, (ud. 25/11/2020, dep. 01/09/2021), n.23721

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22283-2017 proposto da:

H.E.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BOEZIO N 19,

presso lo studio dell’avvocato GILBERTO CERUTTI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

L’ISOLA DEI SARDI DUE S.R.L., L’ISOLA DEI SARDI DUE DI M.L.

& C. S.N.C.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 3694/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 02/08/2017 R.G.N. 3232/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/11/2020 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza del 2.8.2017, la Corte d’appello di Roma respingeva il gravame proposto da H.E.S. avverso la decisione del Tribunale della stessa sede che, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal predetto, aveva dichiarato il diritto del ricorrente al risarcimento del danno per l’irregolare contribuzione da parte della società L’Isola dei Sardi Due s.r.l. (asseritamente già L’Isola dei sardi Due di M. & C. s.n.c.) relativamente alla somma di “fuori busta” pari ad Euro 57.744,16 per il periodo marzo 2000 – giugno 2005 ed al pagamento delle spese processuali, da distrarre in favore del difensore antistatario;

2. la Corte distrettuale osservava che, con riguardo al difetto di legitimatio ad causam eccepito dalla s.r.l. L’Isola dei Sardi Due, pure essendo effettivamente le società appellate, come dedotto nel ricorso d’appello dall’Hassan, due persone giuridiche diverse, tuttavia il ricorrente non aveva sollevato alcuna eccezione al riguardo durante il giudizio di primo grado, come emergeva dai verbali d’udienza e, pure avendo avuto a disposizione un termine per note conclusionali, non se ne era avvalso, limitandosi a formulare, dopo la lettura delle sentenza, istanza di correzione materiale, correttamente rigettata dal Tribunale;

3. la autonomia delle due società e la mancanza di ogni collegamento tra le stesse in termini di trasformazione della società in nome collettivo in società a responsabilità limitata potevano, secondo la Corte, essere verificate e tempestivamente eccepite, mentre l’intero comportamento processuale del ricorrente era stato improntato all’accettazione del contraddittorio nei confronti esclusivamente della s.n.c. (id est della srl), a ciò dovendo aggiungersi la circostanza che il difensore antistatario del ricorrente aveva provveduto ad emettere nei confronti della s.r.l. la fattura per il pagamento delle prestazioni professionali relative alla causa;

4. la Corte rilevava ulteriormente come la contestazione in ordine al difetto di legittimazione passiva fosse tardiva, come lo era anche l’istanza di estendere nei confronti della s.n.c. la sentenza impugnata, istanza mai formulata in primo grado quando invece il ricorrente aveva chiesto la chiamata in giudizio dell’INPS;

5. H.E.S. domanda la cassazione della sentenza affidando l’impugnazione a due motivi, illustrati nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.; le società intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo, il ricorrente denunzia nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione e/o falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di rilevabilità d’ufficio del difetto di legittimazione passiva e, con il secondo, deduce la nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 88 c.p.c., nonché per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 100,101,102 c.p.c.;

2. quanto alla doglianza contenuta nel primo motivo, osserva che la richiesta risarcitoria è stata formulata, in sede di originario ricorso, nei confronti della s.n.c. Isola dei Sardi Due di M. & c., che al principio di non contestazione debba ritenersi estranea la questione della legittimazione passiva, che va verificata d’ufficio, con il solo limite del giudicato interno, e che nella specie la motivazione adottata a sostegno della ritenuta tardività della contestazione del difetto di legittimazione passiva non possa condividersi in punto di diritto, in quanto la questione attiene alla rilevabilità anche d’ufficio del difetto di legittimazione della s.r.l. L’Isola dei Sardi Due, costituitasi in giudizio, a nulla rilevando l’emissione della fattura fiscale nei confronti della s.r.l.;

3. con il secondo motivo, il ricorrente evidenzia come si siano addossati alla parte incolpevole, in contrasto con i principi desumibili dall’art. 88 c.p.c., gli effetti conseguenti al mancato controllo ed all’omessa contestazione della scorrettezza processuale derivante dalla dolosa costituzione in giudizio della società convenuta e che ciò ha determinato la condanna di una persona giuridica inesistente, l’Isola dei Sardi Due s.r.l., già l’Isola dei sardi Due di M. & c. s.n.c.; sostiene che la Corte distrettuale avrebbe dovuto emendare la sentenza di primo grado pronunciando la condanna risarcitoria nei confronti dell’unica società legittimata, e cioè la s.n.c. L’Isola dei Sardi Due di M. & C.;

4. i due motivi vanno trattati congiuntamente per l’evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto;

5. la sentenza della S. C. richiamata dal ricorrente afferma che “Il principio di non contestazione mira a selezionare i fatti pacifici e a separarli da quelli controversi, per i quali soltanto si pone l’esigenza dell’istruzione probatoria, operando in un ambito soggettivamente ed oggettivamente dominato dalla disponibilità delle parti, al quale resta estranea la “legitimatio ad causam”, che attiene al contraddittorio e deve essere verificata anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, con il solo limite del giudicato interno (cfr. Cass. 20.10.2015 n. 21176, Cass. 17.5.2018 n. 12122).

6. va premesso, in via generale, che principio comune a tutte le ipotesi di trasformazione è quello relativo alla continuazione dei rapporti giuridici e che il legislatore del 2003 ha novellato il testo dell’art. 2498 c.c., disponendo che, con la trasformazione, l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione; la trasformazione, sia essa omogenea che eterogenea, ha quale elemento comune caratterizzante quello della continuità dei rapporti giuridici, nel senso che l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi, oltre che i rapporti in corso di esecuzione, sia sotto il profilo sostanziale che processuale;

6.1. quindi, l’esplicita consacrazione normativa del principio di continuità dei rapporti giuridici recepisce l’orientamento ormai consolidato che considera la trasformazione come una vicenda meramente modificativa e non novativo-successoria, che non comporta l’estinzione dell’ente e la creazione di un nuovo soggetto giuridico, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all’originaria organizzazione societaria (cfr., tra le tante, Cass. 22.10.2010 n. 23030, Cass. 9.10.2017, Cass. 19.5.2016 n. 10332, Cass. 13467/2011);

7. se ciò non si verifica, si pone un problema di individuazione del soggetto realmente legittimato, così come verificatosi nel caso in esame, in cui l’appellante, attuale ricorrente, ha sostenuto che, contrariamente a quanto affermato dalla S.R.L. L’Isola dei Sardi Due in sede di costituzione nel giudizio di primo grado, la società evocata in giudizio era diversa da quella costituitasi, per avere la s.n.c. Isola dei Sardi Due di M.L. & c. concesso in locazione alla s.r.l. il ristorante, con contratto del 31.3.2006, sicché, secondo tale prospettazione, la legittimazione passiva non poteva che essere ravvisata in capo alla società cui il ricorso era stato notificato, dovendo ritenersi la carenza di legittimazione passiva dell’altra, inopinatamente costituitasi;

8. ciò premesso, la questione relativa alla possibilità di far valere il difetto di legittimazione passiva della parte convenuta in giudizio va esaminata alla luce di quanto chiarito, nel contesto di una valutazione complessiva dei profili attinenti alla legittimazione al giudizio ed alla titolarità attiva e passiva del rapporto, dalla pronuncia a ss. uu. di questa Corte del 16 febbraio 2016 n. 2951;

8.1. è stato evidenziato come nel caso in cui l’atto introduttivo del giudizio non indichi, quanto meno implicitamente, l’attore come titolare del diritto di cui si chiede l’affermazione o il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l’azione sarà inammissibile e che altro è che, all’esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo (o che la controparte non era titolare del relativo obbligo), attenendo tale questione al merito della causa e non escludendo la legittimazione a promuovere (o ad essere convenuto in) un processo;

8.2. la Corte a ss.uu. ha osservato come la legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene al convenuto (resistente), laddove la titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda;

8.3. la legittimazione a contraddire attiene alla titolarità passiva dell’azione ed anch’essa dipende dalla prospettazione nella domanda della posizione del convenuto quale titolare dell’obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio;

8.4. la carenza della legitimatio ad processum può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma anche quanto alla titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio, la difesa con la quale il convenuto, ma anche l’attore, si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare rispettivamente che l’attore non è titolare del diritto azionato o che il convenuto non è titolare della situazione soggettiva dedotta in giudizio, integra una mera difesa (cfr. in tali termini Cass., ss. uu., 2951/2016 cit., punto 64);

8.5. anche per tale ipotesi è stato chiarito che il rilievo espresso al riguardo dalla parte interessata non è un’eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un’eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d’ufficio, ben potendo la relativa proposizione avvenire in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato) con possibilità, a sua volta, per il giudice di rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d’ufficio;

8.6. quanto alla non contestazione, la stessa può rilevare soltanto per la questione (di merito) attinente alla titolarità della posizione attiva o passiva del rapporto ed è stata valutata come fonte di problemi più delicati, affermandosi che debba essere attentamente valutata dal giudice, specie quando non attenga alla sussistenza di un fatto storico, ma riguardi un fatto costitutivo ascrivile alla categoria dei fatti-diritto, in tale ambito il semplice difetto di contestazione non imponendo alcun vincolo di meccanica conformazione, in quanto il giudice può sempre rilevare l’inesistenza della circostanza allegata da una parte, anche se non contestata dall’altra, ove tale inesistenza emerga dagli atti di causa e dal materiale probatorio raccolto (cfr. SS UU 2951/2016 cit., con richiami a Cass., sez. un., 3 giugno 2015, n. 11377, e cfr. Cass. 21.6.2016 n. 12729, quanto alle ricadute dell’orientamento delle ss. uu. del 2016 sul principio di non contestazione);

9. alla stregua di tali osservazioni, deve ritenersi che la rilevata tardività della contestazione del difetto di legittimazione passiva della s.r.l. L’Isola dei Sardi Due si pone in contrasto con i richiamati principi, che valorizzano la possibilità, sia per il rilievo di carenza di legittimazione passiva, che per quello relativo alla deduzione di carenza di titolarità passiva del rapporto, di sollevare in ogni fase del giudizio la relativa eccezione, e con la possibilità di valutare un contegno di non contestazione solo con riguardo alla titolarità attiva o passiva del rapporto;

10. la sentenza va pertanto cassata e, per una nuova valutazione della questione pregiudiziale, coerente con i principi richiamati, la causa va rimessa alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che, quale giudice del rinvio, provvederà sulle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere alla determinazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2021

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