Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23720 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. II, 11/11/2011, (ud. 12/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23720

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21758-2006 proposto da:

PROVINCIA VENEZIA in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIA 88, presso lo studio

dell’avvocato VINTI STEFANO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato DE BENETTI CRISTINA;

– ricorrente –

contro

S.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 139/2005 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 20/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/10/2011 dal Consigliere Dott. LAURENZA NUZZO;

udito l’Avvocato Federica CORSINI, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato VINTI Stefano, difensore del resistente che ha chiesto

di riportarsi;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28.07.2004 S.G., in proprio e quale gestore dell’impianto di distribuzione carburanti “SHELL”, proponeva opposizione avverso l’ordinanza, emessa il 21.6.2004 dalla Provincia di Venezia – Settore Politiche Ambientali, con cui gli era stato ingiunto il pagamento della somma di Euro 2.065,00, a titolo di sanzione amministrativa per avere, in violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 12, comma 1, art. 15 e art. 52, comma 2 omesso di annotare nel registro di carico-scarico dei rifiuti due movimentazioni di olio esausto. Resisteva in giudizio l’amministrazione opposta. Il GOT del Tribunale di Venezia, sez. dist. di Portogruaro, con sentenza in data 13.7.05, accoglieva il ricorso ed annullava l’ordinanza di ingiunzione rilevando che il ricorrente dal 2000, circa quattro anni prima della contestazione dell’illecito da parte degli agenti dell’ARPAV, non svolgeva più il servizio di cambio olio e che lo scarico dell’olio esausto entro il contenitore sito nell’area di pertinenza del distributore, effettuata dagli utenti di propria iniziativa, senza il consenso del gestore, ne escludeva la responsabilità per difetto delle qualità professionali di cui all’art. 11, comma 3, D.lgs. cit., non potendosi,inoltre, ravvisare a carico del gestore alcun dolo o colpa L. n. 689 del 1981, ex art. 3, comma 1.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la Provincia di Venezia sulla base di un unico motivo, articolato sotto tre diversi profili.

L’intimato non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’amministrazione ricorrente deduce:

violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 6, comma 3 e artt. 3 e 18; violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52 comma 2, art. 12 e art. 11, comma 3;

diversamente da quanto affermato dal Tribunale, l’intimato era tenuto alla corretta tenuta del registro di carico e scarico, dovendosi egli ritenere produttore – detentore di rifiuti per il solo fatto incontestato di averli posseduti ed averli spediti all’impianto di smaltimento, non rilevando che egli avesse cessato di svolgere, presso il proprio distributore) il servizio di cambio d’olio esausto;

la decisione impugnata era errata anche in relazione al principio sancito dalla L. n. 689 del 1981, art. 3 secondo cui per le violazioni colpite da sanzione amministrativa, vale una presunzione di colpa, essendo onere dell’autore dell’illecito provare di aver agito incolpevolmente; era irrilevante,quindi, sotto tale profilo, che l’olio esausto fosse stato scaricato dagli utenti presso il distributore all’insaputa del S.; la presenza all’interno del distributore stesso del raccoglitore di olio comportava, infatti, di per sè, l’obbligo del gestore di trattare detto rifiuto secondo le modalità prescritte dall’ordinamento, mediante annotazione nell’apposito registro delle operazioni di carico e scarico; sotto altro profilo, erroneamente il Tribunale aveva ritenuto illegittima l’ordinanza-ingiunzione per carenza di motivazione; la motivazione era, invece, adeguata e ricavabile per relationem anche dagli atti del procedimento amministrativo, quale il verbale di accertamento della violazione amministrativa del 20.3.2003 ed il verbale della seduta della Commissione Consultiva 14.6.2004 ove era data adeguata ragione delle contestazioni effettuate dagli organi ispettivi.

Il ricorso è fondato.

Il Tribunale ha ritenuto che il S., avendo cessato il servizio di cambio olio almeno quattro anni prima del sopralluogo effettuato dagli addetti A.R.P.A.V., “non aveva le qualità professionali previste dal D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 11, comma 3”;

ha omesso, però, di valutare che lo stesso aveva continuato a conferire l’olio esausto (rifiuto pericoloso) per lo smaltimento, tanto che aveva redatto i relativi formular di trasporto.

Orbene, ai sensi dell’art. 11, comma 3, D.Lgs. cit., è tenuto all’annotazione dei rifiuti nel registro di carico e scarico, “chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti …”, sicchè secondo il disposto di tale norma, il S., agendo come intermediario nelle operazioni di recupero e di smaltimento dell’olio esausto, era tenuto ad annotare su detto registro quanto consegnato al vettore per lo smaltimento, non rilevando, quindi, che egli avesse cessato di gestire il servizio di cambio dell’olio presso il proprio distributore di carburanti.

Il tribunale ha escluso la responsabilità del S. anche sotto il profilo del difetto di dolo o colpa, sul presupposto che l’olio esausto, rinvenuto entro il contenitore sito nell’area di pertinenza del distributore da lui gestito, era scaricato “da utenti all’insaputa del gestore”, non svolgendo, peraltro, lo stesso l’attività di cambio dell’olio dall’anno 2000.

Anche tale statuizione è errata in quanto non tiene conto che, nelle violazioni amministrative, la coscienza e la volontà della condotta attiva od omissiva, L. n. 689 del 1981, ex art. 3 va intesa, come ribadito più volte dalla giurisprudenza della S.C. (Cass. n. 13610/2007; n. 9862/2006); nel senso della sussistenza di una presunzione di colpa in relazione al fatto vietato, a carico di chi lo abbia commesso, essendo riservato a questi l’onere di provare di aver agito senza colpa, ipotesi non ravvisabile nella specie, una volta accertato che il S. si era prestato all’operazione di intermediazione nello smaltimento di olio esausto, offrendo alla propria clientela la prestazione accessoria (rispetto all’attività professionale di gestore di un impianto di distribuzione carburanti), consistente nella possibilità di scaricare nel contenitore, collocato nell’area di servizio del distributore stesso, l’olio esausto.

Alla stregua di quanto rilevato, la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altro giudice del Tribunale di Venezia, sez. dist. di Portogruaro che dovrà uniformarsi ai principi di diritto esposti e dovrà, inoltre, provvederà in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio ad altro giudice del Tribunale di Venezia, sez. dist. di Portogruaro.

Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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