Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2372 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 2372 Anno 2018
Presidente: TRAVAGLINO GIACOMO
Relatore: TATANGELO AUGUSTO

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 15662

_

del ruolo generale

dell’anno 2014, proposto
da
ANDRIOTTA Francesco (C.F.: NDR FNC 24119 C5140)
METTA Maddalena (C.F.: MTT MDL 27D70 C514D)
ANDRIOTTA Gerarda (C.F.: NDR GRD 62P55 C514H)
ANDRIOTTA Andrea (C.F.: NDR NDR 57C29 C514L)
ANDRIOTTA Grazia (C.F.: NDR GRZ 64A46 C514E)
ANDRIOTTA Nunzia (C.F.: NDR NNZ 65E47 C514I)
rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso,
dagli avvocati Alessandro Gracis (C.F.: GRC LSN 58H21
1407U) e Gaetano Grieco (C.F.: GRC GTN 50524 C514B)
-ricorrentinei confronti di
GENERALI BUSINESS SOLUTION S.c.p.A. (C.F.:
07833760015), in persona dei legali rappresentanti pro
tempore, Vittorio Pascoli e Giovanni Digito, quale rappresentante per procura di GENERALI ITALIA S.p.A.
(P.I.: 00885351007)
rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso,
dagli avvocati Luca Vecchioni (C.F.: VCC LCU 66H11 L570U) e
Valentino Fedeli (C.F.: FDL VNT 47E17 H501N)
-controricorrenteper la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trieste n. 147/2014, depositata in data 26 marzo 2014 (e notificata in data 18 aprile 2014);

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Data pubblicazione: 31/01/2018

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio
del 5 dicembre 2017 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa
Maddalena Metta, nonché Francesco, Gerarda, Andrea, Grazia
e Nunzia Andriotta hanno agito in giudizio nei confronti di Assicurazioni Generali S.p.A., quale Impresa territorialmente designata per i sinistri a carico del Fondo di Garanzia per le Vit-

biti in conseguenza del decesso del proprio congiunto Pasquale Andriotta, avvenuto in seguito ad un incidente stradale causato dal conducente di un veicolo rimasto sconosciuto.
La domanda è stata accolta dal Tribunale di Trieste, che ha
condannato la società convenuta a pagare l’importo di C
165.000,00 in favore di ciascuno dei genitori e quello di C
28.000,00 in favore di ciascuno dei quattro fratelli della vittima (oltre ad C 2.900,00 per spese funerarie, in favore del solo
Francesco Andriotta, ed C 1.500,00 per la perdita
dell’autovettura, in favore di tutti gli attori) .
La Corte di Appello di Trieste ha confermato la decisione di
primo grado.
Ricorrono Maddalena Metta, nonché Francesco, Gerarda, Andrea, Grazia e Nunzia Andriotta, sulla base di sei motivi.
Resiste con controricorso Generali Business Solution S.c.p.A.,
quale rappresentante di Generali Italia S.p.A. (nuova denominazione di ma Assitalia S.p.A., conferitaria del ramo di azienda assicurativo di Assicurazioni Generali S.p.A.).
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380-bis.1 c.p.c..
Entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art.
380-bis.1 c.p.c..
Ragioni della decisione
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time della Strada, onde ottenere il risarcimento dei danni su-

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «motivazione
solo apparente sul fatto decisivo delle modalità del bilanciamento dei vari fattori della personalizzazione dei danni parentali tabellari, per individuarsi, tra il minimo e il massimo della
Tabella di Milano ed. 2011, la giusta ed equa riparazione spettante a ciascun familiare superstite (in spregio del dovere di
cui all’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. ed in relazione all’art. 360

Con il secondo motivo si denunzia «violazione del diritto ad
una riparazione giusta, circostanziata ed equa dei danni non
patrimoniali parentali connessa con la soppressione del rapporto familiare e fraterno a seguito dei reati di omicidio colposo e di omissione di soccorso e della violazione di interessi
personali di rilievo costituzionale come quelli dell’unità e della
solidarietà familiari (art. 1226 e 2059 c.c. in relazione agli
artt. 2, 29 e 30 Cost., 185 c.p. e all’art. 360 comma 1 n. 3
c.p.c.)».
I primi due motivi del ricorso, che hanno ad oggetto la determinazione dell’entità del risarcimento liquidato ai ricorrenti in
via equitativa, sono connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente.
Essi sono in parte infondati ed in parte inammissibili.
La corte di appello ha proceduto alla liquidazione equitativa
del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale,
ai sensi degli artt. 2059 e 1226 c.c., in applicazione delle apposite “tabelle” predisposte dal Tribunale di Milano, onde garantire esigenze di uniformità di trattamento su base nazionale (in conformità al consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte: cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12408
del 07/06/2011, Rv. 618048 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20895
del 15/10/2015, Rv. 637448 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3505
del 23/02/2016, Rv. 638919 – 01; Sez. 3 – , Sentenza n.
9950 del 20/04/2017, Rv. 643854 – 01).
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comma 1 n. 4 c.p.c.)».

Risultano esplicitamente indicate, nella motivazione, tutte le
circostanze del caso concreto considerate rilevanti al fine di orientare la liquidazione nell’ambito del suddetto parametro tabellare (i cui limiti quantitativi minimi e massimi non sono stati superati), per assicurare il risarcimento integrale del pregiudizio subìto da ciascun danneggiato, in relazione ai valori, anche di rilievo costituzionale, violati (cfr. in proposito Cass.,

L’individuazione delle suddette circostanze di fatto, a specificazione del relativo parametro normativo elastico, è conforme
alle disposizioni di legge sulla liquidazione equitativa del danno: in particolare, la corte di merito risulta avere preso in
considerazione, correttamente ritenendoli fattori rilevanti di
personalizzazione del danno, oltre all’età della vittima e dei
congiunti danneggiati, la eventuale convivenza tra di essi,
l’esistenza e il numero degli altri congiunti superstiti, nonché
le eventuali circostanze idonee a dimostrare una speciale intensità del loro vincolo affettivo.
Va dunque esclusa la violazione degli artt. 1226 e 2059 c.c.,
così come quella degli artt. 2, 29 e 30 Cost., 185 c.p..
La valutazione della sussistenza effettiva e della concreta incidenza delle indicate circostanze ai fini della determinazione
del valore finale liquidato in via equitativa ai sensi dell’art.
1226 c.c. (nell’ambito del parametro tabellare applicato) costituisce accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità.
E certamente va escluso che in proposito sussista una motivazione meramente apparente o contraddittoria sul piano logico,
in quanto essa dà esplicitamente conto di tutte le circostanze
del caso concreto emerse all’esito dell’istruzione e valutate ai
fini della “personalizzazione” del risarcimento, nonché del modo in cui esse sono state considerate.

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Sez. 3, Sentenza n. 9231 del 17/04/2013, Rv. 626003 – 01).

Il ricorso, per i profili in esame, si risolve quindi nella richiesta
di una nuova e diversa valutazione di dette circostanze, che
non è ammissibile in sede di legittimità.
2. Con il terzo motivo si denunzia «violazione degli artt. 2727
e 2729 c.c. e dell’art. 116 c.p.c. per avere erroneamente rilevato i Giudici l’esistenza di un’inferenza probatoria presuntiva
consistente nella risalenza al fatto ignoto del legame affettivo

to) della non convivenza tra genitori e figlio, con dirette conseguenze sull’entità della riparazione dei danni parentali (art.
360 comma 1 n. 3 c.p.c.)».
Con il quarto motivo si denunzia «violazione degli artt. 2727 e
2729 c. c. e dell’art. 116 c.p.c. per avere erroneamente rilevato i Giudici l’esistenza di un’inferenza probatoria presuntiva
consistente nella risalenza al fatto ignoto della minor penosità
della perdita del congiunto dalla circostanza (fatto noto) della
sopravvivenza di altri familiari, con dirette conseguenze
sull’entità della riparazione dei danni parentali (art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.)».
Con il quinto motivo si denunzia «motivazione apparente sul
perché il fatto (noto) della mancanza di un autonomo nucleo
familiare del de cuius dovesse consentire la prova del fatto (ignoto) di un legame qualitativamente minore tra lui e i suoi
genitori e quindi abilitarne un risarcimento inferiore (violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360
comma 1 n. 4 c.p.c.)».
Il terzo, il quarto ed il quinto motivo, aventi ad oggetto la
considerazione di alcune circostanze di fatto ai fini della determinazione in via equitativa del danno liquidato, sono connessi, e possono quindi essere esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati.
La corte di appello ha valutato gli elementi di prova, anche indiziari, in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 2727 e
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qualitativamente poco significativo dalla circostanza (fatto no-

2729 c.c., rispettando la prescrizione di cui all’art. 116 c.p.c.,
e le relative conclusioni sono sostenute da adeguato supporto
argomentativo.
È del resto ragionevole presumere, almeno secondo l’id quod
plerumque accidit (e fatta salva la sussistenza di ipotesi del
tutto peculiari), che il danno non patrimoniale da perdita del
rapporto parentale possa manifestarsi in modo più intenso in

giunti rispetto all’ipotesi in cui tale convivenza non sussista.
Altrettanto è a dirsi nel raffronto tra l’ipotesi di perdita
dell’unico figlio o dell’unico fratello, e quindi di azzeramento
totale del relativo rapporto parentale, rispetto all’ipotesi in cui
esistendo più figli (o più fratelli), il rapporto parentale è perduto solo con riguardo al soggetto deceduto, ma rimane esistente con altri figli e/o altri fratelli, come avvenuto nella specie.
Per quanto infine attiene all’inesistenza di un nucleo familiare
autonomo del de cuius, la circostanza non risulta essere stata
considerata dalla corte di appello come incidente direttamente
sull’entità del danno liquidato, ma semplicemente come circostanza idonea a dare conto della frequenza con la quale la vittima faceva ritorno al paese di origine, in tali occasioni facendo visita alla famiglia, senza che ciò implicasse necessariamente l’esistenza di un legame affettivo tra la vittima stessa e
la famiglia di origine di rilievo superiore a quello ordinario. In
tal senso, la motivazione del provvedimento impugnato risulta
del tutto adeguata, non apparente né logicamente contraddittoria, e come tale certamente essa non è censurabile nella
presente sede.
3. Con il sesto motivo si denunzia «violazione degli artt. 2697
e 2727/2729 c.c. nonché degli artt. 2 e 24 Cost., in tema di
riparto degli oneri probatori nel caso di danni aquiliani da agonia a seguito di investimento da parte di pirata della strada
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caso di sussistenza di una situazione di convivenza tra con-

e di successiva azione risarcitoria jure ereditario degli aventi
causa».
Il motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato.
La corte di appello ha incensurabilmente accertato, in fatto,
sulla base di adeguata motivazione, che le stesse condizioni di
salute in cui era giunta la vittima in ospedale (già in stato di
incoscienza, protrattosi poi fino al decesso, avvenuto dopo po-

sere intercorso un apprezzabile lasso di tempo tra l’incidente e
la sua perdita di coscienza, e quindi era da escludersi
l’esistenza di un danno “catastrofale” da lucida percezione
dell’approssimarsi della morte, correttamente applicando i
principi di diritto in materia affermati da questa Corte (Cass.,
Sez. U, Sentenza n. 15350 del 22/07/2015, Rv. 635985 – 01;
conf.: Sez. 3, Sentenza n. 5684 del 23/03/2016, Rv. 639373
– 01).
Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, il tribunale
aveva in verità addirittura ritenuto che la consapevole e lucida
agonia da parte della vittima non era stata neanche allegata
dagli attori, ancor prima che provata, e in relazione a tale affermazione del giudice di primo grado non vi era stata specifica censura in sede di gravame.
Orbene, con riguardo alla avvenuta originaria allegazione e
prova della circostanza di fatto in esame, ed alle specifiche
censure operate rispetto alla sentenza di primo grado in ordine a tale punto, il ricorso difetta certamente di specificità: non
risulta infatti indicato specificamente né il contenuto degli atti
del giudizio di primo grado in cui l’allegazione sarebbe stata
formulata, né lo specifico contenuto dell’atto di appello in cui
sarebbe stata operata la censura della statuizione del giudice
di primo grado, che la aveva invece esclusa.
Né può ritenersi fondato l’assunto dei ricorrenti per cui la “lucida agonia” dovrebbe in ogni caso presumersi, laddove il
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chissimi giorni), conducevano a ritenere che non potesse es-

danneggiante non abbia prestato soccorso alla vittima, impedendo un tempestivo accertamento delle sue condizioni di salute, per cui spetterebbe a quest’ultimo dimostrare che non vi
sia stata: in base ai principi generali, è infatti certamente il
danneggiato a dover fornire la prova del danno.
4. Il ricorso è rigettato.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base

Dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente
al termine previsto dall’art. 1, co. 18, della legge n. 228 del
2012, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui
all’art. 13, co. 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, introdotto
dall’art. 1, co. 17, della citata legge n. 228 del 2012.
per questi motivi
La Corte:
– rigetta il ricorso;
condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di
legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi C 6.000,00, oltre C 200,00 per
esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del
2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo
di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a
norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, in data 5 dicembre 2017.

del principio della soccombenza, come in dispositivo.

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