Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2372 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. I, 01/02/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 01/02/2011), n.2372

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCININNI Carlo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 31872-2007 proposto da:

C.G. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato GUELI GIAN FRANCO,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositato il

26/07/2007, n. 1083/06 R.G.V.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

23/11/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAMBARDELLA Vincenzo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 26.10.2006, C.G. adiva la Corte di appello di Palermo chiedendo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri fosse condannata a corrispondergli l’equa riparazione prevista dalla L. n. 89 del 2001 per la violazione dell’art. 6, sul “Diritto ad un processo equo”, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con la L. 4 agosto 1955, n. 848.

Con decreto del 29.01-26.07.2007, l’adita Corte di appello, nel contraddittorio delle parti, respingeva il ricorso del C., condannandolo al pagamento delle spese processuali.

La Corte osservava e riteneva:

– che il C. aveva chiesto l’equa riparazione del danno morale subito (quantificato in Euro 64.000,00) per effetto dell’irragionevole durata del processo in tema d’impugnativa del diniego di pensione militare per infermità, da lui introdotto dinanzi alla Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con il ricorso depositato il 23.07.1971, e definito il 28.08.2006,con sentenza sfavorevole nel rilievo dell’intempestività della domanda.

– che era evidente l’assoluta temerarietà della richiesta di pensione privilegiata da lui presentata dal C., il 5.11.1970, in sede amministrativa, per patologie (gastrite cronica e colite ulcerosa) riportate a causa del servizio di leva cessato oltre un quindicennio prima (12.09.1954), istanza già in quella sede respinta per intempestività rispetto al termine quinquennale prescritto per la relativa presentazione;

– che dalle circostanze del caso concreto emergeva che l’istante aveva introdotto il giudizio presupposto pur essendo consapevole dell’infondatezza della sua pretesa, incompatibile con l’ansia connessa all’incertezza sull’esito del processo.

Avverso questo decreto il C. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il C. denunzia:

1. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, par. 1 CEDU, nonchè della L. n. 89 del 2001, art. 2, ex art. 360 c.p.c., n. 3”.

2. “Contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio, ex art. 360 c.p.c., n. 3”.

Entrambi i motivi sono inammissibili ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, giacchè il primo è privo del quesito di diritto mentre il secondo non risulta contenere un successivo momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) dei rilievi, che ne circoscriva puntualmente i limiti (cfr Cass. SS.UU. 200720603; 200811652;200816528).

Conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente, al pagamento, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il C. al pagamento in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.000,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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