Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23719 del 28/10/2020

Cassazione civile sez. I, 28/10/2020, (ud. 23/09/2020, dep. 28/10/2020), n.23719

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIA Lucia – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 24429/2018 proposto da:

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.M., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’Avvocato Francesco Bonatesta;

– controricorrente –

avverso il decreto del Tribunale di Bologna depositato il 19/2/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/9/2020 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con decreto in data 19 febbraio 2018 il Tribunale di Bologna riconosceva il diritto M.M., cittadino del (OMISSIS), al riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria;

in particolare il Tribunale, una volta ritenuto verosimile il racconto del migrante (il quale, appartenendo a una famiglia contadina destinata al lavoro agricolo su terre altrui, aveva raccontato di essersi allontanato dal paese di origine una volta che era riuscito a fuggire dal luogo dove il choudry lo aveva rinchiuso per punizione, dopo averlo picchiato, perchè si era iscritto al college contro la sua volontà), riteneva che sussistessero i presupposti per riconoscere la protezione sussidiaria ai sensi dell’ad, 14 lett. b), D.Lgs. n. 251 del 2007, risultando dimostrato che il richiedente in caso di rimpatrio, sarebbe andato incontro al rischio concreto ed attuale di subire un danno grave, in termini di tortura o di altro trattamento inumano e degradante, ad opera del padrone/datore di lavoro alle cui angherie si era sottratto con l’espatrio;

2. ricorre per cassazione avverso questa pronuncia il Ministero dell’Interno al fine di far valere un unico motivo di impugnazione, al quale ha resistito con controricorso M.M..

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. occorre preliminarmente rilevare che il controricorrente, nel costituirsi in giudizio, ha rappresentato che il decreto del Tribunale di Bologna è stato notificato alle parti in data 19 febbraio 2018;

ora, nel caso in cui, anche per eccezione del controricorrente, emerga che il provvedimento impugnato era stato notificato ai fini del decorso del termine di impugnazione, questa Corte, indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, deve accertare se la parte ricorrente abbia ottemperato all’onere del deposito della copia della statuizione impugnata con la relazione di notificazione e, in mancanza, deve dichiarare improcedibile il ricorso, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità (Cass., Sez. U., 9005/2009);

dall’esame degli atti di causa emerge che parte ricorrente non ha provveduto a depositare la copia della statuizione impugnata insieme con la relata di notifica;

il deposito del decreto privo della relata di notifica comporta, quindi, l’improcedibilità del ricorso presentato, rimanendo così superfluo l’esame del ricorso nel merito;

le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2020

 

 

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