Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23718 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/09/2019, (ud. 05/07/2019, dep. 24/09/2019), n.23718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3636-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ASSOCIAZIONE VITA MEDITERRANEA ONLUS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 318/2012 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI,

depositata il 19/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/07/2019 dal Consigliere Dott. CROLLA COSMO.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

1. L’Associazione Vita Mediterranea Onlus (di seguito denominata per brevità “Associazione”) proponeva ricorso avverso il provvedimento prot. 2008/56231, notificato 29.12.2008, di cancellazione dall’Anagrafe Unica delle Onlus per insussistenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 460 del 1997, art. 10 per il riconoscimento della qualifica di Onlus.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli respingeva il ricorso.

3.La sentenza veniva impugnata dall’Associazione e la Commissione Tributaria Regionale del Campania accoglieva l’appello rilevando, per quanto di interesse nel presente procedimento, che l’attività statutariamente indicata era ricompresa tra quelle, indicate nel D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 4 per le quali il fine di solidarietà è immanente.

4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. L’associazione non si è costituita.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.Con il primo motivo di impugnazione,’Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, commi 2, 3 4 e 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 si sostiene che la prevalente attività dell’associazione è riconducibile nell’ambito della ” Promozione della Cultura e dell’Arte” e della “Formazione” e pertanto, non essendo stati individuati soggetti svantaggiati destinatari dei benefici, correttamente il provvedimento ha disposto la cancellazione per mancanza di fine solidaristico. Sempre secondo l’assunto della ricorrente lo scopo della valorizzazione della natura, ambiente e produzioni tipiche del territorio rimane del tutto irrilevante trattandosi di attività connessa.

1.2 Con il secondo motivo viene dedotta omessa motivazione su un fatto decisivo ai fini del decidere costituito dalla mancata esposizione delle ragioni per le quali è stato ritenuto prevalente il fine della tutela e valorizzazione della nature e dell’ambiente.

2. I due motivi, da trattarsi congiuntamente stante la loro intima connessione, sono infondati.

2.1 Il D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 1, lett a), al fine dell’individuazione del requisito di iscrizione all’anagrafe delle ONLUS, elenca in modo tassativo (dai n. 1 a 11) gli ambiti di operatività degli statuti e gli atti costitutivi delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) costituite in associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità che devono perseguire finalità di solidarietà sociale. I commi 2 e 3 delle predetta disposizione a loro volta prevedono che, con riferimento ai settori dell’assistenza sanitaria (n. 2), dell’istruzione (n. 4), della formazione (n. 5), dello sport dilettantistico (n. 6), della promozione della cultura e dell’arte (n. 9) e della tutela dei diritti civili (n. 10), la finalità solidaristìca è riconosciuta solo con riguardo ad attività specificamente esercitate in favore di soggetti svantaggiati. Il successivo comma 4 stabilisce che “a prescindere dalle condizioni previste ai commi 2 e 3, si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività statutarie istituzionali svolte nei settori della assistenza sociale e sociosanitaria, della beneficenza, della tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico di cui alla L. 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, della tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente con esclusione dell’attivita, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui al D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 7″.

2.2 Si tratta,quindi, di attività cui la legge ritiene immanente la finalità solidaristica, e che, dunque, si ritengono idonee a perseguirla indipendentemente dalla verifica delle condizioni di svantaggio dei soggetti destinatari. Ciò in quanto relativamente alla tutela valorizzazione del patrimonio storico ed artistico ovvero della natura e dell’ambiente il fine solidaristico si intende perseguito indirettamente a beneficio non di singole persone ma della collettività diffusa.

2.3 Tanto premesso va rilevato che dalla lettura dell’art. 2 dello Statuto dell’Associazione, il cui testo è stato riprodotto nel ricorso, emerge che l’ente ha come scopo istituzionale e sociale ” la valorizzazione e tutela del patrimonio artistico, culturale e turistico della provincia di Salerno” nonchè ” la tutela e valorizzazione della natura ambiente…della provincia”.

2.4 Si tratta incontrovertibilmente di settori che rientrano nelle categorie previste del citato D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 4, considerate ” a solidarietà presunta” senza che venga richiesta alcuna verifica delle condizioni di svantaggio dei soggetti destinatari.

2.5 Non è idonea a far venir meno la connotazione solidaristica immanente, correlata al settore di operatività dell’associazione, la circostanza che l’attività statutaria annoveri anche ambiti riconducibili alla “Promozione della Cultura e dell’Arte” di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 1, lett. a) n. 9 e alla “Formazione” di cui al D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 1, lett. a), n. 5.

2.6 Il citato D.Lgs. n. 460 del 1997, art. 10, comma 5, prevede che ” si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali”, se statutariamente previste, le attività di cui ai nn. 2), 4), 5), 6), 9) e 10) del comma 1, lettera a (e, quindi anche quelle ” Promozione Cultura e Arte ” e “Formazione”), pur non esplicate in favore di soggetti svantaggiati.

5 Il ricorso va quindi rigettato. Nulla è da statuire sulle spese del presente giudizio non essendosi la resistente costituita in giudizio.

P.Q.M.

La Corte;

rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 24 settembre 2019

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