Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23718 del 22/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/11/2016, (ud. 20/09/2016, dep. 22/11/2016), n.23718

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17984/2014 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIANNA

DIONIGI 43, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PUGLISI,

rappresentata e difesa dall’avvocato MAURIZIO DINOI giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI, C.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 387/2013 della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. di

TARANTO, depositata il 21/08/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Nel 2008, P.G. convenne in giudizio C.G. e la Milano Ass.ni per ottenere il risarcimento del danno di tutte le lesioni subite nel sinistro stradale occorso tra i ciclomotori condotti dalla F. e dal C..

Si costituì la sola Milano Ass.ni contestando la domanda attrice.

Il Tribunale di Taranto, con la sentenza numero 125/2009, rigettò la domanda ritenendo fondata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla società assicuratrice perchè le lettere interruttive di messa in mora descrivevano fatti diversi da quelli oggetto della domanda giudiziale.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Lecce, Sez. Distaccata di Taranto, con sentenza n. 387 del 27 agosto 2013.

3. Avverso tale decisione, F.G. propone ricorso in Cassazione sulla base di 1 motivo.

3.1. Gli intimati non svolgono attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo ed unico motivo, la ricorrente deduce la “violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè omessa e/o insufficiente motivazione con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5”.

Lamenta che la sentenza impugnata sia insufficiente sia sotto il profilo della motivazione sia sotto il profilo procedurale e sostanziale. Inoltre la decisione impugnata si fonda solo ed esclusivamente sulla lettera di messa in mora ove erroneamente veniva riportata, quale strada teatro del sinistro, una via diversa da quella poi inserita nell’atto introduttivo del giudizio.

Il motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6. Non risulta, infatti, se, dove e quando siano state depositate la lettera di messa in mora e dove sia stata depositata in questa sede.

E principio consolidato di questa Corte che in tema di ricorso per cassazione, l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l’indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto; tale prescrizione va correlata all’ulteriore requisito di procedibilità di cui all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per cui deve ritenersi, in particolare, soddisfatta: a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel fascicolo di esse, mediante la produzione del fascicolo, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l’indicazione che il documento è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte, pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in sede di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o lo produca senza documento; c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all’ammissibilità del ricorso (art. 372 p.c.) oppure di documento attinente alla fondatezza del ricorso e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l’esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell’ambito del ricorso (Cass. S.U. n. 7161/2010; Cass. S.U. n. 28547/2008).

Pertanto, come nel caso di specie, la mancanza di una sola delle indicazioni rende il ricorso inammissibile (Cass. n. 19157/12; Cass. n. 22726/11; Cass. n. 19069/2011).

Il motivo poi, per quanto riguarda il vizio denunciato ex art. 360, n. 5, è inammissibile perchè la sentenza impugnata è stata depositata il 27 agosto 2013. Pertanto, nel giudizio in esame, trova applicazione, con riguardo ai motivi concernenti la denuncia di vizio di motivazione, l’art. 360 c.p.c., n. 5, come modificato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, applicabile ai ricorsi proposti avverso provvedimenti depositati successivamente alla sua entrata in vigore (11 settembre 2012) (Cass. S.U. n. 19881/2014).

5. In considerazione che gli intimati non hanno svolto attività difensiva non occorre provvedere sulle spese.

6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2016

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