Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23717 del 22/11/2016


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Cassazione civile sez. III, 22/11/2016, (ud. 20/09/2016, dep. 22/11/2016), n.23717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 17259/2014 proposto da:

D.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA, 45,

presso lo studio dell’avvocato LUCIANO MARIANI, rappresentato e

difeso dall’avvocato FEDELE ALBERTI, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona dei propri procuratori speciali,

Dott. P.V. e Dott. D.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio

dell’avvocato VALENTINO FEDELI, rappresentata e difesa dall’avvocato

GIAMPAOLO GRECO giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 61/2013 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 13/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA;

udito l’Avvocato FEDELE ALBERTI;

udito l’Avvocato GIAMPAOLO GRECO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. D.N. convenne in giudizio le Generali Italia s.p.a., quale impresa designata per legge ad agire nella Regione Campania in nome e per conto del CONSAP – Gestione Fondo Garanzia Vittime della Strada -, per ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti nel sinistro occorsogli nella serata dell'(OMISSIS), allorquando alla guida del motociclo di sua proprietà venne urtato nella parte posteriore da un veicolo che proseguiva la marcia senza fermarsi e restando così non identificato.

Si costituì la società convenuta eccependo in via preliminare l’avvenuta prescrizione e nel merito l’infondatezza della domanda.

Il Tribunale di Salerno con la sentenza numero 357/2006 rigettò la domanda proposta dall’attore.

2. La decisione è stata confermata dalla Corte d’Appello di Salerno, con sentenza n. 61 del 10 maggio 2013. La Corte territoriale ha ritenuto che il D. non abbia fornito adeguata prova che il sinistro in questione si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di un altro veicolo rimasto sconosciuto, non avendo dimostrato in alcun modo nè di aver presentato denunzia o querela all’autorità di polizia, nè di essersi comunque attivato in altro modo per consentire di pervenire alla identificazione del veicolo danneggiante.

3. Avverso tale decisione, D.N. propone ricorso in Cassazione sulla base di 1 motivo, illustrato da memoria.

3.1. Resiste con controricorso illustrato da memoria la s.p.a. Generali Italia.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo ed unico motivo, il ricorrente deduce la “violazione art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione ovvero falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, artt. 19, 21 e 22, in combinato disposto con gli artt. 2054 e 2697 c.c. e con l’art. 115 c.p.c. e art. 111 Cost.”.

Lamenta il D. che la decisione di merito trae spunto da una erronea considerazione circa il potenziale esito della fase istruttoria, negata all’odierno ricorrente nonostante la tempestiva e rituale istanza di ammissione dei mezzi istruttori ritenuti invece privi di rilievo con un giudizio aprioristico arbitrario ed illegittimo. Inoltre, la sentenza è contraddittoria perchè pur evidenziando la non necessarietà della denuncia-querela contro ignoti e pur chiarendo che, anche in assenza della stessa, è possibile fornire la prova della colpevolezza del conducente del veicolo rimasto sconosciuto ha ritenuto imprescindibile la proposizione di una denuncia-querela.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza. Il giudice del merito ha correttamente applicato il principio secondo cui la vittima di un sinistro stradale causato da un veicolo non identificato non ha alcun obbligo, per ottenere il risarcimento da parte dell’impresa designata per conto del Fondo di Garanzia, di presentare una denuncia o querela contro ignoti, la cui sussistenza o meno non è che un mero indizio da valutare insieme a tutti gli altri eventualmente esistenti, per stabilire se sussista il diritto al risarcimento. Ma il danneggiato deve dimostrare di essersi attivato in maniera idonea per consentire di tentare di individuare il veicolo danneggiante e tale dimostrazione può dare anche provando di aver presentato denuncia-querela (Cass. n. 3019/2016; Cass. n. 20066/2013).

Ciò è quanto ha fatto il giudice del merito che ha quindi valutato gli elementi a sua disposizione rappresentati dal: a) comportamento del D. che non ha dimostrato di aver proposto denuncia o querela agli organi di polizia al fine di consentire adeguate indagini volte alla identificazione del veicolo (comportamento valutato quale mero indizio); b) dal verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Giffoni, nel quale risulta che nell’immediatezza la vittima non disse ai Carabinieri di essere stato investito da vettura non identificata; c) dalla prova per testimoni dedotta dallo stesso. Tutti questi elementi non sono stati ritenuti sufficienti per fornire la adeguata prova che il sinistro si sia verificato per condotta dolosa o colposa del conducente di altro veicolo.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.200,00 di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2016

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