Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23717 del 01/09/2021

Cassazione civile sez. III, 01/09/2021, (ud. 17/03/2021, dep. 01/09/2021), n.23717

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33796/2019 proposto da:

I.F., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOVANBATTISTA SCORDAMAGLIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 395/2019 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 25/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/03/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Con ricorso affidato ad un unico motivo, I.F., cittadina (OMISSIS), ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Ancona, resa pubblica in data 25 marzo 2019, che ne aveva dichiarato inammissibile l’appello avverso la decisione del Tribunale della medesima Città, che, a sua volta, ne aveva respinto l’opposizione avverso il diniego della competente Commissione territoriale del riconoscimento, in via gradata, dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, osservava che l’appello era stato proposto con atto di citazione, contrariamente a quanto disposto dall’art. 702 quater c.p.c. che, secondo l’interpretazione fornita da Cass., S.U., n. 28575/2018, richiedeva la forma del ricorso, peraltro avendo l’appellante – al quale l’ordinanza impugnata era stata comunicata in data 13 febbraio 2018 – depositato l’atto di citazione in data 22 marzo 2018, dunque oltre il termine legale di 30 giorni.

3. – L’intimato Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. – Con l’unico mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 702 quater c.p.c. e del “criterio dell’overruling” stabilito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 28575 dell’8 novembre 2018, dovendosi ritenere preclusi gli effetti decadenziali della predetta norma, come interpretata dalle stesse Sezioni Unite (ossia richiedendosi per l’appello la forma del ricorso e non della citazione), sino alla data di pubblicazione della citata sentenza n. 28575.

2. – Il motivo è fondato.

La Corte territoriale si e’, infatti, discostata dal principio enunciato da Cass., S.U., n. 28575/2018, secondo cui, nel vigore del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19 così come modificato dal D.Lgs. n. 142 del 2015, art. 27 comma 1, lett. f) l’appello ex art. 702 quater c.p.c. proposto avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale deve essere introdotto con ricorso e non con citazione, in aderenza alla volontà del legislatore desumibile dal nuovo tenore letterale della norma. Tale innovativa esegesi, in quanto imprevedibile e repentina rispetto al consolidato orientamento pregresso, costituisce un overruling processuale che, nella specie, assume carattere peculiare in relazione al momento temporale della sua operatività, il quale potrà essere anche anteriore a quello della pubblicazione della prima pronuncia di legittimità che praticò la opposta esegesi (Cass. n. 17420 del 2017), e ciò in dipendenza dell’affidamento sulla perpetuazione della regola antecedente, sempre desumibile dalla giurisprudenza della Corte, per cui l’appello secondo il regime dell’art. 702 quater c.p.c. risultava proponibile con citazione.

Nella specie, l’ I. ha proposto appello con atto di citazione notificato il 14 marzo 2018, ossia entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione (in data 13 febbraio 2018) dell’ordinanza di rigetto pronunciata dal giudice di primo grado e, dunque, tempestivamente rispetto alla forma di impugnazione (atto di citazione) che, in quel momento, era ritenuta validamente praticabile in base all’orientamento giurisprudenziale poi superato dalla sentenza n. 28575 dell’8 novembre 2018 delle Sezioni Unite, costituente overruling successivo alla proposizione di detto gravame.

3. – Il ricorso deve, quindi, essere accolto, con rinvio della causa – anche per le spese di questo giudizio – alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, che, in applicazione del principio sopra enunciato, dovrà delibare nel fondo l’appello.

PQM

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza civile della Corte suprema di Cassazione, il 17 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 1 settembre 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA